Garante per la protezione
    dei dati personali


Provvedimento del 31 marzo 2004

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Stefano Rodot, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

Esaminato il ricorso presentato da Francesco Cusati, rappresentato e difeso dall'avv. Ugo Nasi, presso il cui studio ha eletto domicilio

nei confronti di

Winterthur Assicurazioni S.p.A.;

Visti gli articoli 7, 8 e 145 s. del d.lg. 30 giugno 2003, n. 196;

Viste le osservazioni dell'Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore il prof. Stefano Rodot;

PREMESSO:

Il ricorrente lamenta di non aver ricevuto riscontro da parte di Winterthur Assicurazioni S.P.A. ad una istanza formulata ai sensi dell'art. 13 della legge n. 675/1996 (ora, artt. 7 e 8 del d.lg. n. 196/2003, in vigore dal 1 gennaio 2004), con la quale aveva chiesto la comunicazione in forma intelligibile dei dati che lo riguardano relativi ai premi assicurativi dallo stesso corrisposti in relazione alla stipulazione di un contratto di assicurazione.

Nel ricorso presentato a questa Autorit ai sensi dell'art. 29 della legge n. 675/1996 (ora, artt. 145 e s. del d.lg. n. 196/2003) l'interessato ha ribadito la propria istanza ed ha, altres, chiesto di porre a carico della controparte le spese sostenute per il procedimento.

All'invito ad aderire formulato da questa Autorit in data 30 dicembre 2003 ai sensi dell'art. 20 del d.P.R. n. 501/1998 (ora, art. 149 del d.lg. n. 196/2003), la societ ha risposto con nota inviata via fax in data 23 gennaio 2004, asserendo di aver bisogno di alcune ulteriori informazioni (numero di polizza, targa del veicolo, ecc.) per poter riscontrare la richiesta.

Con memoria inviata via fax il 28 gennaio 2004, il ricorrente ha manifestato perplessit in relazione al mancato riscontro.

Con nota in data 20 febbraio 2004 questa Autorit ha dato comunicazione alle parti della proroga del termine per la decisione sul ricorso ai sensi dell'art. 149, comma 7, del d.lg. n. 196/2003, invitando la societ resistente, ai sensi degli artt. 150, comma 2 e 157 del d.lg. n. 196/2003, a fornire all'Autorit ogni ulteriore elemento di valutazione in relazione alle richieste dell'interessato.

Con nota inviata via fax il 1 marzo 2004, il ricorrente ha fornito alcune ulteriori informazioni in relazione al rapporto intrattenuto con la societ, cui non ha fatto seguito alcun riscontro da parte della resistente.

CI PREMESSO IL GARANTE OSSERVA:

Il ricorso verte sulla richiesta di ottenere da parte di una societ di assicurazioni la comunicazione in forma intelligibile dei dati personali del ricorrente relativi ai premi assicurativi dallo stesso corrisposti in ordine ad un contratto di assicurazione.

Il ricorso deve essere accolto.

Il titolare del trattamento non ha fornito alcun riscontro alle richieste dell'interessato, neppure dopo l'invio da parte di quest'ultimo di informazioni aggiuntive (indicazione del bene assicurato, dell'agenzia presso la quale stato sottoscritto il contratto, ecc.). La resistente dovr pertanto, entro un termine che appare congruo fissare al 20 maggio 2004, comunicare al ricorrente i dati personali relativi ai premi assicurativi dallo stesso corrisposti in costanza del rapporto di assicurazione con la societ, dando conferma entro lo stesso termine a questa Autorit dell'avvenuto adempimento.

Non avendo la societ resistente fornito alcuna notizia a questa Autorit in ottemperanza alla richiesta formulata il 20 febbraio 2004 ai sensi degli artt. 150, comma 2 e 157 del d.lg. n. 196/2003, l'Autorit verificher nell'ambito di un autonomo procedimento i presupposti per l'applicazione della sanzione amministrativa prevista dall'art. 164 del d. lg. n. 196/2003.

L'ammontare delle spese sostenute nel presente procedimento e posto a carico di Winterthur Assicurazioni S.p.A. determinato, ai sensi dell'art. 150, comma 3, del d.lg. n. 196/2003, nella misura forfettaria di euro 250, di cui euro 25,82 per diritti di segreteria, tenuto conto degli adempimenti connessi alla redazione e presentazione del ricorso.

PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE:

a) accoglie il ricorso ed ordina alla resistente di corrispondere alle richieste del ricorrente nei termini di cui in motivazione;

b) determina nella misura forfettaria di euro 250, di cui 25,82 per diritti di segreteria, l'ammontare delle spese e dei diritti del presente procedimento che posto a carico di Winterthur Assicurazioni S.p.A., la quale dovr liquidarlo direttamente a favore del ricorrente.

Roma, 31 marzo 2004

Il presidente
Rodotà

Il relatore
Rodotà

Il segretario generale
Buttarelli