Garante per la protezione
    dei dati personali


Provvedimento del 31 marzo 2004

Il ricorso pu essere proposto solo dopo che siano decorsi quindici giorni dall'interpello preventivo al titolare del trattamento, ovvero anche prima di detto termine se il titolare ha opposto alla richiesta dell'interessato un diniego anche parziale. In caso contrario il ricorso inammissibile.

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Stefano Rodot, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

Esaminato il ricorso presentato da XY, rappresentato e difeso dall'avv. Mario Schettini presso il cui studio ha eletto domicilio

nei confronti di

Carifin Italia S.p.A.;

Visti gli articoli 7, 8 e 145 s. del d.lg. 30 giugno 2003, n. 196;

Viste le osservazioni dell'Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore il dott. Mauro Paissan;

PREMESSO:

Il ricorrente ha inviato, in data 15 marzo 2004 a Carifin Italia S.p.A. un'istanza con la quale ha chiesto la cancellazione dei dati che lo riguardano relativi ad un prestito "rifiutato" dalla finanziaria resistente e segnalato nella banca dati di due "centrali rischi".

Lamentando il mancato riscontro, il 19 marzo 2004, il ricorrente ha inoltrato a questa Autorit un ricorso ai sensi dell'art. 145 del d.lg. n. 196/2003, ribadendo la propria richiesta.

CI PREMESSO IL GARANTE OSSERVA:

Il d.lg. 30 giugno 2003, n. 196 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, 29 luglio 2003, n. 174-Supplemento ordinario n. 123/L, contenente il Codice in materia di protezione dei dati personali ed entrato in vigore il 1 gennaio 2004) disciplina agli artt. 145 e s. la presentazione, il contenuto ed il procedimento per i ricorsi previsti dall'art. 141, comma 1, lett. c), del d.lg. n. 196/2003.

Tale normativa individua, altres, le ipotesi di inammissibilit dei ricorsi (art. 148 d.lg. n. 196/2003) e prevede che gli stessi siano dichiarati inammissibili o manifestamente infondati anche prima che il ricorso sia comunicato al titolare e al responsabile del trattamento con il connesso invito ad aderire (art. 149, comma 1, d.lg. n. 196/2003).

Il ricorso inammissibile in quanto difetta dei presupposti previsti dall'art. 146, comma 1, del predetto decreto legislativo.

L'interessato che intenda utilizzare tale particolare meccanismo di tutela deve formulare previamente le proprie richieste al titolare o al responsabile del trattamento, con riferimento ai dati che lo riguardano (art. 7 d.lg. n. 196/2003), ed attendere almeno quindici giorni dalla data del ricevimento dell'istanza formulata ad uno dei soggetti predetti (art. 8 d.lg. n. 196/2003).

Nel caso di specie, il ricorso stato proposto senza che fossero trascorsi i quindici giorni dal ricevimento della menzionata istanza previsti dal predetto art. 146, comma 2. Dalla documentazione in atti risulta che l'istanza allegata al ricorso e indicata quale esercizio dei predetti diritti stata inviata alla societ resistente in data 15 marzo 2004, mentre, come detto, il ricorso stato inoltrato gi il 19 marzo 2004, senza che alla richiesta risulti opposto un diniego anche parziale (art. 146, comma 1, cit.) .

La presente dichiarazione di inammissibilit non pregiudica il diritto del ricorrente di presentare un nuovo ricorso nel rispetto delle disposizioni sopra indicate.

PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE:

dichiara inammissibile il ricorso.

Roma, 31 marzo 2004

Il presidente
Rodotà

Il relatore
Paissan

Il segretario generale
Buttarelli