Garante per la protezione
    dei dati personali


Provvedimento del 6 aprile 2004

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Stefano Rodot, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

Esaminato il ricorso presentato da Gianluca Pasquale

nei confronti di

Comunit montana dei Monti Reventino-Tiriolo-Mancuso;

Visti gli articoli 7, 8 e 145 s. del d.lg. 30 giugno 2003, n. 196;

Viste le osservazioni dell'Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore il prof. Stefano Rodot;

PREMESSO:

L'interessato ha inviato un'istanza ai sensi dell'art. 13 della legge n. 675/1996 (ora, artt. 7 e 8 del d.lg. n. 196/2003 in vigore dal 1 gennaio 2004), con la quale ha chiesto conferma dell'esistenza dei dati personali che lo riguardano, la loro comunicazione in forma intelligibile e di conoscere l'origine, la logica e le finalit su cui si basa il trattamento. L'interessato ha chiesto anche la cancellazione dei dati che lo riguardano con attestazione dell'avvenuta comunicazione della stessa ai soggetti cui i dati erano stati comunicati o diffusi.

Non avendo ricevuto riscontro alla predetta istanza il ricorrente ha presentato ricorso ai sensi dell'art. 145 del d.lg. n. 196/2003, ribadendo le proprie richieste e chiedendo di porre a carico della controparte le spese sostenute per il procedimento.

All'invito ad aderire formulato da questa Autorit in data 19 febbraio 2004, ai sensi dell'art. 149 del d.lg. n. 196/2003, la resistente ha risposto con nota inviata via fax il 26 febbraio 2004, comunicando, oltre alle finalit e alla logica del trattamento effettuato, i dati richiesti -contenuti in un coupon (allegato al riscontro) inviato dal ricorrente medesimo in occasione di un concorso per l'estrazione di un soggiorno-vacanza indetto dalla Comunit montana stessa. In relazione alla richiesta di cancellazione, il titolare del trattamento ha invece sostenuto che, dal momento che il ricorrente risultato vincitore del concorso, i dati che lo riguardano non possono essere cancellati, dovendo essere conservati "in relazione allo scopo per il quale sono stati raccolti".

CI PREMESSO IL GARANTE OSSERVA:

Il ricorso verte sul trattamento di dati personali effettuato da un ente locale con riferimento ad un concorso per l'estrazione di un soggiorno in un'azienda agrituristica.

La resistente ha fornito un riscontro idoneo alle richieste dell'interessato volte a conoscere i dati personali che lo riguardano, la loro origine, la logica e le finalit del trattamento effettuato. Per questa parte, va pertanto dichiarato non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell'art. 149, comma 2, del d.lg. n. 196/2003.

Il ricorso invece infondato in relazione all'istanza di cancellazione dei dati, che in base all'art. 7, comma 3, lett. b), del d.lg. n. 196/2003 pu essere proposta quando il trattamento dei dati effettuato in violazione di legge, anche per quanto riguarda una conservazione dei dati non pi necessaria in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati.

Tale violazione non risulta dagli atti del procedimento, apparendo allo stato congrua l'ulteriore conservazione dei dati in questione che si riferiscono ad un soggiorno premio svoltosi lo scorso anno.

Con separato atto inoltrato unitamente alla presente decisione verr peraltro segnalata alla resistente la necessit di adeguare ai requisiti di cui all'art. 13 del d.lg. n. 196/2003 l'informativa presente nei coupon relativi ad iniziative come quelle in questione.

L'ammontare delle spese sostenute nel presente procedimento determinato, ai sensi dell'art. 150, comma 3, del d.lg. n. 196/2003, nella misura forfettaria di euro 250, di cui euro 25,82 per diritti di segreteria, tenuto conto degli adempimenti connessi alla redazione e presentazione del ricorso al Garante. Il medesimo ammontare posto in misura pari a 50 euro a carico di Comunit montana dei Monti Reventino-Tiriolo-Mancuso, previa parziale compensazione ai sensi del predetto art. 150, comma 3, per giusti motivi legati al contenuto dei riscontri forniti dalla resistente, dopo la presentazione del ricorso.

PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE:

a) dichiara infondata la richiesta di cancellazione dei dati;

b) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso in relazione alle restanti richieste;

c) determina in misura forfettaria in euro 250, di cui 25,82 per diritti di segreteria, l'ammontare delle spese e dei diritti del presente procedimento che pone in misura pari a 50 euro, previa compensazione per giusti motivi della residua parte, a carico della resistente, la quale dovr liquidarlo direttamente a favore del ricorrente.

Roma, 6 aprile 2004

Il presidente
Rodotà

Il relatore
Rodotà

Il segretario generale
Buttarelli