Garante per la protezione
    dei dati personali


Parere sullo schema di decreto sull'individuazione dei dati da inserire nell'anagrafe nazionale degli studenti e dei laureati

Roma 7 aprile 2004


Prot. 8117/17793

Ministero dell'istruzione, dell'universit
e della ricerca


Direzione generale per lo studente
e il diritto allo studio


ROMA

Oggetto: schema di decreto recante l'individuazione dei dati da inserire nell'anagrafe nazionale degli studenti e dei laureati delle universit. Richiesta di parere.

Il parere che viene espresso tiene conto delle osservazioni e degli approfondimenti svolti nell'ambito di alcuni incontri tecnici fra rappresentanti di questa Autorit e di codesto Ministero.

Restano da definire l'ambito di accessibilit delle informazioni contenute nell'anagrafe nazionale e del loro utilizzo, posto che nessuna indicazione in tal senso contenuta nell'articolo 1-bis del decreto-legge n. 106/2003 istitutivo dell'anagrafe, n nello schema di decreto pervenuto al Garante.

Occorre chiarire, innanzitutto, se l'accesso ai dati contenuti nell'anagrafe riservato a strutture interne a codesto Ministero, come sembra, ovvero se le informazioni possano essere comunicate ad altri soggetti, pubblici o privati. In tale ultima ipotesi, il decreto dovrebbe precisare che i dati eventualmente acquisiti potrebbero essere trattati da tali altri soggetti esclusivamente per gli obiettivi indicati alle lettere a) e seguenti del comma 1 dell'articolo 1-bis citato.

necessario, peraltro, prevedere espressamente che tutti i trattamenti effettuati in applicazione del presente schema di decreto sono consentiti solo per gli specifici obiettivi indicati nelle lettere a) e seguenti dell'articolo 1-bis, in quanto la pi ampia previsione contenuta nell'alinea del medesimo articolo, secondo la quale l'anagrafe istituita "in particolare" per quegli obiettivi, non appare conforme al principio secondo il quale i dati personali possono essere trattati per scopi determinati ed espliciti (art. 11, comma 1, lett. b, d. lg. n. 196/2003, recante il Codice in materia di dati personali).

Inoltre, in applicazione dell'articolo 3 del Codice, appare necessario specificare che le strutture del Ministero e/o delle Universit possono trattare i "dati anagrafici ed identificativi" degli studenti solo quando ci strettamente necessario al perseguimento di specifici obiettivi, prevedendone quindi un utilizzo selettivo rispetto a taluni obiettivi ovvero anche alle diverse fasi temporali del trattamento. Ove codesto Ministero condivida tale esigenza, per tali trattamenti selettivi potrebbero essere individuate, successivamente, apposite regole tecniche, per la cui formulazione questa Autorit offre, sin d'ora, la pi ampia collaborazione.

Nell'allegato al decreto sono individuati, fra gli altri, alcuni dati sensibili (nazionalit, madrelingua, handicap) il cui trattamento consentito nel rispetto delle elevate garanzie previste dal Codice per tale categoria di dati (artt. 20 e 22 d. lg. n. 196/2003).

Si richiama, pertanto, l'attenzione di codesto Ministero sull'effettiva indispensabilit del loro inserimento nell'anagrafe nazionale rispetto alle finalit a questa attribuite, in particolare  per quanto riguarda i dati idonei a rivelare lo stato di salute, e sulla corrispondenza del loro trattamento alle "finalit di istruzione e di formazione" che devono ricorrere per consentire ad un soggetto pubblico di trattare dati sensibili in ambito scolastico e universitario (art. 95 d. lg. n. 196/2003).

Si rende, poi, necessaria una pi dettagliata individuazione delle operazioni eseguibili e delle modalit del trattamento, mediante indicazioni che potrebbero essere contenute nel presente schema di decreto (che non sembrerebbe avere natura regolamentare), ovvero nel regolamento per l'individuazione dei tipi di dati sensibili e di operazioni eseguibili da adottare entro il 30 settembre 2004 (art. 20, comma 2, e 181, comma 1, lett. a), d. lg. n. 196/2003).

Non sembra, inoltre, pertinente rispetto alle finalit dell'anagrafe l'inserimento, fra i dati identificativi dello studente, del codice fiscale, pi propriamente utilizzato in ambito fiscale e tributario. Sotto tale aspetto, com' noto, le leggi delega n. 127/2001 e n. 676/1996 e il recente Codice hanno previsto, in relazione ad una disposizione comunitaria, la previsione di specifiche garanzie volte ad individuare, in chiave selettiva, i presupposti per l'utilizzo di numeri di identificazione personale e, in particolare, del codice fiscale.

Si richiama, infine, l'attenzione sulla opportunit di chiarire il preciso ambito del trattamento dei dati consentito al CINECA (art. 3 dello schema) anche ai fini della sua eventuale designazione quale responsabile del trattamento dei dati personali (art. 29 d. lg. n. 196/2003).

Nel pregare codesto Ministero di menzionare nel preambolo l'avvenuta consultazione del Garante  (art. 154, comma 4, d. lg. n. 196/2003), l'Autorit rimane a disposizione per ogni chiarimento o ulteriore collaborazione.

IL SEGRETARIO GENERALE
Giovanni Buttarelli