Garante per la protezione
    dei dati personali


Provvedimento del 15 aprile 2004

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Stefano Rodot, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

Esaminato il ricorso presentato da Domenico Lucatuorto

nei confronti di

Sky Italia s.r.l.;

Visti gli articoli 7, 8 e 145 s. del d.lg. 30 giugno 2003, n. 196;

Viste le osservazioni dell'Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore il dott. Mauro Paissan;

PREMESSO:

Il ricorrente afferma di non aver ricevuto riscontro ad una istanza formulata nei confronti di Sky Italia s.r.l. il 2 gennaio 2004 ai sensi degli artt. 7 e 8 del d.lg. n. 196/2003 con la quale, nel contestare la ricezione di una comunicazione promozionale non sollecitata (contenente offerte relative all'installazione ed attivazione di un impianto TV satellitare), aveva chiesto (accanto ad alcune istanze non rientranti tra gli specifici diritti di cui al citato art. 7) conferma dell'esistenza di dati personali che lo riguardano e di ottenerne la comunicazione in forma intelligibile, di conoscere l'origine dei dati, la logica, le modalit e le finalit su cui si basa il trattamento, nonch i soggetti o le categorie di soggetti cui i dati possono essere comunicati, oltre agli estremi identificativi del titolare e dell'eventuale responsabile del trattamento. L'interessato si era altres opposto al trattamento medesimo, chiedendo la cancellazione dei dati medesimi e l'attestazione che tale operazione fosse portata a conoscenza dei soggetti cui i dati erano stati comunicati.

Nel ricorso proposto ai sensi dell'art. 145 del d.lg. n. 196/2003, l'interessato ha ribadito le proprie istanze rilevando che le proprie richieste sono rimaste inevase e ha chiesto di porre a carico della resistente le spese sostenute per il procedimento.

All'invito ad aderire formulato da questa Autorit in data 3 marzo 2004 ai sensi dell'art. 149 del d.lg. n. 196/2003, Sky Italia s.r.l. non ha fornito alcun riscontro.

CI PREMESSO IL GARANTE OSSERVA:

Il ricorso verte sul trattamento dei dati personali effettuato attraverso l'invio di corrispondenza per finalit promozionali.

Nonostante la nota di invito ad aderire inviata con posta prioritaria e a mezzo raccomandata a/r (che risulta pervenuta l'8 marzo 2004 all'indirizzo al quale era gi stata recapitata l'istanza ex artt. 7 e 8 proposta dall'interessato) il titolare del trattamento non ha fornito al ricorrente ed a questa Autorit alcun riscontro alle istanze legittimamente proposte.

Sky Italia s.r.l. dovr pertanto corrispondere entro il 20 maggio 2004 alle richieste formulate dal ricorrente nell'istanza ex artt. 7 e 8 e successivamente ribadite nell'atto di ricorso, dando conferma anche a questa Autorit dell'avvenuto adempimento entro e non oltre la medesima data.

L'ammontare delle spese sostenute nel presente procedimento, determinato, ai sensi dell'art. 150, comma 3, del d.lg. n. 196/2003, nella misura forfettaria di euro 250, di cui euro 25,82 per diritti di segreteria, tenuto conto degli adempimenti connessi alla redazione e presentazione del ricorso, posto interamente a carico di Sky Italia s.r.l.

PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE:

a) accoglie il ricorso e ordina a Sky Italia s.r.l. di corrispondere alle richieste del ricorrente nei termini di cui in motivazione;

b) determina nella misura di 250 euro, di cui 25,82 per diritti di segreteria, l'ammontare delle spese e dei diritti del procedimento che pone a carico di Sky Italia s.r.l., la quale dovr liquidarlo direttamente a favore del ricorrente.

Roma, 15 aprile 2004

Il presidente
Rodotà

Il relatore
Paissan

Il segretario generale
Buttarelli