Garante per la protezione
    dei dati personali


Provvedimento del 15 aprile 2004

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Stefano Rodot, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

Esaminato il ricorso presentato da XY

nei confronti di

Associazione per la prevenzione e cura dei tumori in Piemonte Onlus;

Visti gli articoli 7, 8 e 145 s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

Viste le osservazioni dell'Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore il prof. Stefano Rodot;

PREMESSO:

La ricorrente afferma di non aver ricevuto riscontro ad un'istanza inoltrata il 15 gennaio 2004 ai sensi degli artt. 7 e 8 del Codice, con la quale, nel contestare la ricezione al proprio indirizzo di materiale informativo (relativo al periodico "Nuova speranza"), aveva chiesto conferma dell'esistenza dei dati che la riguardano e la comunicazione in forma intelligibile degli stessi, nonch di conoscere la loro origine, la logica, la finalit del trattamento e gli estremi identificativi del responsabile eventualmente designato. Con la medesima istanza l'interessata aveva, altres, sollecitato la cancellazione dei medesimi dati.

Con nota datata 5 febbraio 2004, la resistente ha dichiarato che "l'invio della rivista (..) avvenuto per mera cortesia" e che i dati dell'interessata non hanno avuto, a seguito della visita specialistica (richiesta dall'interessata medesima), pubblicit alcuna.

Nel ricorso ai sensi dell'art. 145 del Codice, l'interessata ha ribadito quanto sopra esposto ed ha anche chiesto di porre a carico della controparte le spese sostenute per il procedimento, dichiarando, peraltro, di voler donare all'associazione medesima la somma (al netto delle spese) che l'Autorit avrebbe eventualmente riconosciuto alla stessa.

Con ulteriore nota inviata via fax il 26 febbraio 2004, la ricorrente ha manifestato la propria insoddisfazione in merito alla comunicazione della resistente del 5 febbraio 2004.

All'invito ad aderire formulato da questa Autorit in data 19 febbraio 2004 ai sensi dell'art. 149 del Codice, la resistente ha risposto con nota inviata via fax il 27 febbraio 2004, sostenendo che i dati personali della ricorrente (raccolti, come detto, in occasione di una visita di prevenzione oncologica offerta gratuitamente dall'Associazione) sono stati cancellati dall'archivio dell'associazione.

CI PREMESSO IL GARANTE OSSERVA:

Il ricorso verte sul trattamento dei dati personali effettuato attraverso l'invio di corrispondenza da parte di un'associazione.

Il ricorso deve essere accolto in ordine alla richiesta di conoscere gli estremi identificativi del responsabile del trattamento eventualmente designato ai sensi dell'art. 29 del Codice, in ordine alla quale non stato fornito alcun riscontro. La resistente dovr pertanto comunicare all'interessata, entro il 20 luglio 2004, gli estremi identificativi del responsabile del trattamento eventualmente designato, dando conferma a questa Autorit entro la medesima data dell'avvenuto adempimento.

Va dichiarato, invece, non luogo a provvedere sul ricorso, ai sensi dell'art. 149, comma 2, del Codice, in ordine alle restanti richieste dell'interessata, avendo il titolare del trattamento fornito al riguardo un sufficiente riscontro. In particolare l'associazione resistente ha sostenuto (con dichiarazione di cui l'autore risponde anche ai sensi dell'art. 168 del medesimo Codice: "Falsit nelle dichiarazioni e nelle notificazioni al Garante") di aver cancellato i dati personali della ricorrente (senza peraltro averli prima comunicati, come dovuto, in forma intelligibile alla stessa).

Sussistono infine giusti motivi per compensare integralmente le spese fra le parti ai sensi dell'art. 150, comma 3, del predetto Codice.

PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE:

a) accoglie il ricorso limitatamente alla richiesta di conoscere gli estremi identificativi del responsabile del trattamento eventualmente designato e ordina all'associazione resistente di corrispondere a tale richiesta nei termini di cui in motivazione;

b) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso in ordine alle restanti richieste;

c) dichiara compensate le spese fra le parti.

Roma, 15 aprile 2004

Il presidente
Rodotà

Il relatore
Rodotà

Il segretario generale
Buttarelli