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Garante per la protezione     dei dati personali Provvedimento del 19 aprile 2004 IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI Nella riunione odierna, in presenza del prof. Stefano Rodot, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale; Esaminato il ricorso presentato da Luigi Zuccherino nei confronti di Pinnacle Systems Italy; Visti gli articoli 7, 8 e 145 s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196); Viste le osservazioni dell'Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000; Relatore il prof. Giuseppe Santaniello; PREMESSO: Il ricorrente afferma di non aver ricevuto riscontro ad un'istanza formulata il 13 dicembre 2003 ai sensi dell'art. 13 della legge n. 675/1996 (ora, artt. 7 e 8 del Codice) con la quale, nel contestare l'invio di un messaggio di posta elettronica non sollecitato a contenuto promozionale (relativo a lettori di media digitali), aveva chiesto a Pinnacle Systems Italy, che risultava domiciliata presso Sales & Marketing Partners Italy s.r.l. (Smpi), la conferma dell'esistenza di dati personali che lo riguardano e la loro comunicazione in forma intelligibile, l'origine, nonch la logica e le finalit su cui si basa il trattamento, oltre agli estremi del responsabile eventualmente designato. Con la medesima istanza l'interessato aveva chiesto anche la cancellazione dei medesimi dati. Nel ricorso proposto ai sensi degli artt. 145 s. del Codice l'interessato ha ribadito le proprie istanze chiedendo di porre a carico della resistente le spese del procedimento. A seguito dell'invito ad aderire formulato da questa Autorit in data 23 gennaio 2004, ai sensi dell'art. 149 del Codice, Smpi ha risposto via fax il 29 gennaio 2004 affermando che Pinnacle Systems Italy dal 1 agosto 2003 "() si trova ()" domiciliata presso un nuovo indirizzo di cui ha fornito gli estremi. Con nota del 16 marzo 2004 stata data comunicazione alla resistente presso il nuovo indirizzo che, ai sensi dell'art. 149, comma 7, del Codice il termine per la decisione sul ricorso era prorogato di quaranta giorni. Con fax inviato l'8 aprile 2004, la resistente ha affermato: di aver comunicato all'interessato i dati personali che lo riguardano con lettera in data 20 gennaio 2004; che tali dati erano stati raccolti il 16 ottobre 2003 "a seguito della procedura di registrazione del () prodotto "Instant CD/DVD"" effettuata dal ricorrente sul sito Internet "www.pinnaclesys.com"; di non detenere ulteriori dati personali relativi all'interessato oltre quelli da questi conferiti; che "la procedura di registrazione disponibile sul citato sito Internet "permette agli acquirenti dei prodotti Pinnacle di usufruire gratuitamente di servizi funzionali all'utilizzo dei prodotti acquistati, quali forum di discussione ed altri strumenti che consentono lo scambio di esperienze operative tra utenti dei prodotti Pinnacle"; che i dati conferiti dal potenziale acquirente al momento della registrazione sul predetto sito Internet sono utilizzati anche per finalit di informazione commerciale solo previa autorizzazione dello stesso; che ci " confermato dalle stampe del () database" inviate al ricorrente il 20 gennaio 2004 le quali "documentano sia l'avvenuta registrazione, sia la scelta dell'opzione relativa ai trattamenti per finalit di informazione commerciale"; di aver comunicato all'interessato "fin dal primo riscontro alle sue richieste" avvenuto il 20 gennaio 2004 "di aver eliminato il suo nominativo dal database dei clienti che hanno autorizzato l'utilizzo dei loro dati per finalit di informazione commerciale"; di aver aderito integralmente alle richieste del ricorrente e di aver pertanto "rimosso" dai propri archivi ogni informazione personale ad esso relativa. Con fax inviato il 30 gennaio 2004 l'interessato ha segnalato di aver ricevuto la nota inviata dalla resistente il 20 gennaio ed ha precisato di aver registrato un software acquistato unitamente ad un computer presso il portale Pinnacle, "come da istruzioni e per il corretto funzionamento di tale dispositivo", escludendo di aver manifestato il proprio assenso al trattamento dei dati per fini pubblicitari ed esprimendo altres perplessit sull'informativa ricevuta. Il ricorrente, pur affermando di non ricordare dettagliatamente l'operazione effettuata, ha manifestato anche dubbi sul contenuto delle stampe inviate dalla resistente. CI PREMESSO IL GARANTE OSSERVA: Il ricorso verte su un trattamento di dati personali effettuato attraverso l'invio di corrispondenza per finalit promozionali ad un indirizzo di posta elettronica. Il ricorso deve essere accolto in ordine alla richiesta di conoscere gli estremi identificativi del responsabile del trattamento eventualmente designato. Il titolare del trattamento non ha fornito alcuna indicazione in merito e dovr pertanto comunicare al ricorrente, entro il 31 maggio 2004, gli estremi identificativi del/i responsabile/i del trattamento, eventualmente designato/i ai sensi dell'art. 29 del Codice, dando conferma entro lo stesso termine a questa Autorit dell'avvenuto adempimento. Va dichiarato invece non luogo a provvedere sul ricorso, ai sensi dell'art. 149, comma 2, del Codice, in relazione ai restanti profili. Il titolare del trattamento ha fornito un riscontro sufficiente con riferimento all'istanza dell'interessato volta ad ottenere la conferma dell'esistenza di dati personali che lo riguardano, di accedere agli stessi e di conoscerne l'origine, oltre alla logica e alle finalit del trattamento. Inoltre la resistente, con dichiarazione della cui genuinit l'autore risponde ai sensi dell'art. 168 del Codice ("Falsit nelle dichiarazioni e nelle notificazioni al Garante"), ha confermato di aver eliminato dal proprio database il nominativo dell'interessato. Ai sensi dell'art. 154, comma 1, lett. a), del Codice e sulla base di un distinto provvedimento, l'Autorit instaurer un autonomo procedimento per verificare la liceit e correttezza del complessivo trattamento effettuato dalla resistente, con particolare riguardo all'obbligo di informativa di cui all'art. 13 del medesimo Codice. L'ammontare delle spese sostenute nel presente procedimento determinato, ai sensi dell'art. 150, comma 3, del Codice, nella misura forfettaria di euro 250, di cui euro 25,82 per diritti di segreteria, tenuto conto degli adempimenti connessi alla redazione e presentazione del ricorso al Garante. Tale ammontare posto in misura pari a 200 euro a carico di Pinnacle Systems Italy, previa parziale compensazione ai sensi del predetto art. 150, comma 3, per giusti motivi legati al contenuto del riscontri fornito dalla resistente, sia pure solo dopo la presentazione del ricorso ed in modo incompleto. PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE: a) accoglie il ricorso con riferimento alla richiesta di conoscere gli estremi identificativi del/i responsabile/i del trattamento eventualmente designato/i, nei termini di cui in motivazione; b) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso in relazione ai restanti profili; c) determina nella misura forfettaria di euro 250, di cui 25,82 per diritti di segreteria, l'ammontare delle spese e dei diritti del presente procedimento che pone in misura pari a 200 euro, previa compensazione per giusti motivi della residua parte, a carico della resistente, la quale dovr liquidarlo direttamente a favore del ricorrente. Roma, 19 aprile 2004 Il presidente Il relatore Il segretario generale |