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Garante per la protezione     dei dati personali Provvedimento del 19 aprile 2004 IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI In data odierna, in presenza del prof. Stefano Rodot, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dottor Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale; Esaminato il ricorso presentato da XY rappresentato e difeso dagli avv. ti Gabriele Messina e Alessandra Mandelli presso il cui studio ha eletto domicilio nei confronti di Assitalia S.p.A.; Vista la documentazione in atti; Visti gli articoli 7, 8 e 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196); Viste le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000; Relatore il prof. Giuseppe Santaniello; PREMESSO: Il ricorrente, vittima di un sinistro stradale "causato dalla presenza di ghiaia o sabbia sulla carreggiata di strada la cui manutenzione compete" all'amministrazione provinciale di Modena, afferma di non aver ricevuto idoneo riscontro a due richieste di accesso ai dati personali che lo riguardano formulate il 21 gennaio ed il 6 febbraio 2004 ai sensi degli artt. 7 e 8 del Codice in materia di protezione dei dati personali, con le quali aveva chiesto a G.G.L. S.p.A. Gruppo Generali di conoscere tutti i dati personali contenuti nella perizia redatta dal medico legale della compagnia assicuratrice e i dati contenuti nella relazione della societ di investigazione "Sceridan", nonch di ottenere il rimborso delle spese sostenute per le cure mediche e sanitarie, come specificate in una nota del 12 dicembre 2003. A tali richieste Assitalia S.p.A. ha risposto con nota del 13 febbraio 2004 (che risulterebbe pervenuta all'interessato il 25 febbraio 2004) dichiarando la propria disponibilit a comunicare all'interessato i dati personali che lo riguardano di tipo "oggettivo" contenuti nella relazione del medico di fiducia della societ, ma non anche "i giudizi espressi dai medici fiduciari, n le relazioni investigative" che, ad avviso della resistente, ai sensi dell'art. 8, comma 4, del Codice sarebbero "sottratti al diritto di accesso" di cui all'art. 7 del medesimo Codice in quanto conterrebbero indicazioni "per valutare la condotta da tenere nel prosieguo della trattazione del sinistro". Inoltre, essendosi fra l'altro "venuta a creare -a seguito delle divergenze insorte sulla responsabilit dell'() assicurato- una situazione pre-contenziosa ()", la stessa rende legittimo, ai sensi dell'art. 8, comma 2, lett. e), del Codice, il differimento del diritto di accesso da parte dell'interessato. Ritenendosi insoddisfatto del riscontro, in data 21 febbraio 2004 l'interessato ha proposto ricorso ai sensi degli artt. 145 e s. del Codice ribadendo le proprie richieste. A seguito dell'invito ad aderire a tali richieste formulato il 5 marzo 2004, il ricorrente, con nota pervenuta il 15 marzo 2004, ha sostenuto di aver ricevuto il 6 marzo 2004 tramite il proprio medico di fiducia la perizia medico legale inviata dalla compagnia di assicurazioni ed ha rilevato che: nella perizia "manca () la valutazione numerica del danno biologico"; "nulla pervenuto, invece, per quanto riguarda la richiesta dei dati contenuti nella relazione Sceridan ()", n in riferimento alle spese medico specialistiche. Con una nota inviata via fax il 23 marzo 2004 Assitalia S.p.A. ha ribadito quanto gi dichiarato nella precedente risposta del 13 febbraio 2004, anche in riferimento all'ulteriore interpello inoltrato dall'interessato in data 25 febbraio 2004 a seguito della richiesta, da parte della societ di assicurazioni, dell'invio di copia di un documento d'identit. In sede di audizione svoltasi il 31 marzo 2004 la compagnia assicuratrice ha confermato nuovamente le proprie posizioni, precisando altres, con memoria depositata in pari data, che tra le parti da ritenersi instaurata la fase precontenziosa specie dopo che in un incontro tra le parti svoltosi presso il centro liquidazioni danni di Sassuolo " venivano sollevati dubbi in ordine alla sussistenza della responsabilit dell'ente assicurato e, conseguentemente, posto in discussione il diritto del sig. XY a percepire l'indennizzo". Le posizioni di entrambe le parti sono state ribadite anche nel corso del successivo, ampio scambio di memorie, anche in riferimento alla asserita tardivit dei riscontri fatti pervenire dalla resistente. CI PREMESSO IL GARANTE OSSERVA: Il ricorso verte su una richiesta di accesso a dati personali detenuti da una compagnia di assicurazione e contenuti sia in una perizia medico-legale, sia in una relazione redatta da una societ di investigazioni in relazione alle circostanze del sinistro in cui rimasto coinvolto l'interessato. In ordine alle modalit di esercizio dei diritti di cui all'art. 7 va riconosciuta la validit degli interpelli proposti dall'interessato. In proposito va rilevato che le istanze proposte in data 21 gennaio e 6 febbraio 2004 erano direttamente firmate dall'interessato, oltre che dal legale dello stesso. Tali istanze, peraltro, facevano seguito ad un carteggio gi in corso tra le parti, nonch ad incontri personali quali quello intercorso fra l'avvocato dell'interessato ed il rappresentante del centro liquidazioni danni di Sassuolo. Tali circostanze erano tali da consentire un'agevole verifica dell'identit del soggetto richiedente la perizia in questione, secondo quanto disposto dall'art. 9 del Codice, anche senza l'allegazione del documento d'identit del richiedente (richiesta, peraltro, formulata ben oltre il termine di 15 giorni previsto dall'art. 146, comma 2, del Codice, che ha legittimato l'invio del ricorso in data 21 febbraio 2004). Contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, va invece riconosciuta la legittimit della memoria proposta dalla resistente il 31 marzo 2004. Le norme procedurali concernenti i ricorsi di cui agli artt. 145 e s. non pongono al riguardo alcuna preclusione. Tali disposizioni, nell'ambito di una procedura caratterizzata dalla speditezza e dall'informalit, mirano ad assicurare un'effettiva possibilit di contraddittorio tra le parti, attraverso uno scambio, anche ripetuto, di memorie e documenti. Ci quanto avvenuto nel caso di specie in cui parte ricorrente ha potuto replicare alle osservazioni di controparte, oltre che con note precedenti, anche con le memorie inoltrate via fax il 3 ed il 10 aprile 2004. Quanto al merito, va dichiarato non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell'art. 149, comma 2, del Codice in relazione alla richiesta di accedere alle parti della perizia contenenti dati personali di tipo identificativo o comunque non incidenti sulle ragioni di difesa del titolare, in quanto la resistente ha gi provveduto, come confermato dal legale dell'interessato, ad inviare tali tipi di dati a quest'ultimo. In proposito stata utilizzata la soluzione del loro inoltro per il tramite del medico di fiducia designato dall'interessato medesimo, soluzione, questa, che era prevista dalla legge n. 675/1996 (art. 23, comma 2) e che il Codice in materia di protezione di dati personali prevede ora solo a carico di esercenti le professioni sanitarie e di organismi sanitari (art. 84, comma 1). Per quanto riguarda invece la richiesta di conoscere gli altri dati personali richiesti dall'interessato va osservato che, come pi volte ricordato da questa Autorit, anche le perizie medico-legali redatte in ambito assicurativo (come quella oggetto di specifica richiesta da parte del ricorrente) comprendono dati personali del paziente interessato, sia nella parte nella quale sono riportati dati identificativi dello stesso, nonch riscontri di visite mediche e di cd. esami obiettivi (informazioni che, nel caso di specie, sono gi state comunicate alla ricorrente), sia nella parte che comprende valutazioni e giudizi del perito fiduciario. Si tratta di informazioni comunque riferite all'interessato che devono essere considerate "dati personali", secondo l'ampia definizione di tale termine, accolta dall'art. 4, comma 1, lettera d), del Codice, e che ricadono quindi nel relativo ambito di applicazione. Informazioni personali riferite al ricorrente possono essere ugualmente presenti nella relazione predisposta dalla societ di investigazioni che parimenti ha costituito oggetto di richiesta di accesso. In relazione a tale specifica richiesta il ricorso non risulta tuttavia fondato. Riguardo a tali dati, infatti, va esaminata la possibilit di applicare (secondo quanto eccepito da Assitalia S.p.A.) l'art. 8, comma 2, lettera e), del Codice, che prevede il temporaneo differimento dell'esercizio dei diritti previsti dall'art. 7 del medesimo Codice, per il periodo durante il quale potrebbe derivarne pregiudizio per lo svolgimento di cd. "indagini difensive" o, comunque, per far valere un diritto in sede giudiziaria. La valutazione dell'esistenza di un effettivo pregiudizio ai sensi del citato art. 8, comma 2, lettera e), deve essere effettuata caso per caso e sulla base di concreti elementi forniti dal titolare del trattamento o comunque risultanti dagli atti. Nel caso di specie la societ resistente ha rappresentato vari elementi idonei a ritenere in essere una situazione di pre-contenzioso fra le parti derivata dalla contestata responsabilit dell'ente assicurato ed attestata dagli accertamenti investigativi in corso. Pertanto, essendosi determinata in relazione alle specifiche circostanze rappresentate una particolare situazione nella quale occorre non pregiudicare, in via del tutto temporanea, l'attivit delle parti in ordine alla prova, da ritenersi legittimo l'invocato differimento del diritto di accesso ai sensi del citato art. 8, comma 2. Cessate tali circostanze, il diritto di accesso ai dati personali potr essere nuovamente esercitato. L'esercizio del diritto di accesso di cui al citato art. 7 del Codice riguarda peraltro le sole informazioni di carattere personale e non anche, secondo quanto disposto dall'art. 8, comma 4, del medesimo Codice, l'indicazione di condotte da tenersi o di decisioni in via di assunzione da parte del titolare del trattamento, o possibili considerazioni a carattere difensivo o di strategia contrattuale o procedimentale eventualmente espresse in sede di consulenza. Va infine dichiarata inammissibile la richiesta di rifusione delle spese medico-farmaceutiche sostenute dal ricorrente, non avendo il Codice attribuito al riguardo competenza a questa Autorit. PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE: a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso in riferimento alla richiesta di accesso ai dati personali gi comunicati dalla resistente; b) rigetta il ricorso, nei termini di cui in motivazione, in relazione ai restanti profili; c) dichiara inammissibile la richiesta di rifusione delle spese mediche sostenute dal ricorrente. Roma, 19 aprile 2004 Il presidente Il relatore Il segretario generale |