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Garante per la protezione     dei dati personali Provvedimento del 29 aprile 2004 IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI Nella riunione odierna, in presenza del prof. Stefano Rodot, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale; Esaminato il ricorso presentato da XY nei confronti di Comune di HK; Visti gli articoli 7, 8 e 145 s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196); Viste le osservazioni dell'Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000; Relatore il prof. Gaetano Rasi; PREMESSO: L'interessato afferma che in un provvedimento adottato il 22 novembre 2002 dal Comune di HK (con il quale veniva comunicato "l'avvio di un procedimento teso alla revoca dell'autorizzazione amministrativa per lo svolgimento di un servizio di noleggio da rimessa con conducente" nei confronti di un altro soggetto), era riportato "in un contesto per nulla edificante" anche il proprio nominativo. Dal che -sostiene il ricorrente- era "venuta fuori un'immagine" della propria persona "assimilabile a quella di un delinquente comune, atteso che il proprio nominativo e dati ad egli riferibili sono stati associati a fatti e persone notoriamente atte a delinquere ()". Ritenendosi "del tutto estraneo ai fatti ed ai rapporti menzionati" nel citato provvedimento, al punto che "nel successivo provvedimento di revoca dell'autorizzazione amministrativa" il proprio nominativo non risultava menzionato, il ricorrente, il 10 dicembre 2003, aveva formulato al Comune un'istanza ai sensi dell'art. 13 della legge n. 675/1996 (ora, artt. 7 e 8 del Codice) con la quale aveva chiesto conferma dell'esistenza di dati che lo riguardano "trattati in provvedimenti ()" adottati dall'amministrazione comunale e la loro comunicazione in forma intelligibile, nonch la relativa origine, le modalit e le finalit su cui si basa il loro trattamento. Con la medesima istanza l'interessato si era altres opposto al trattamento dei medesimi dati, chiedendone anche la cancellazione. Non avendo ottenuto riscontro, l'interessato ha proposto ricorso ai sensi degli artt. 145 s. del Codice ribadendo le proprie istanze e chiedendo anche di porre a carico della resistente le spese del procedimento. A seguito dell'invito ad aderire formulato da questa Autorit in data 12 marzo 2004, ai sensi dell'art. 149 del Codice, la Commissione straordinaria del Comune di HK ha risposto con nota pervenuta il 19 aprile 2004, allegando copia del provvedimento di rettifica dell'atto del 22 novembre 2002, disposta il 2 aprile 2004, nel quale ha dichiarato che era stata disposta la rettifica mediante cancellazione della parte del provvedimento in questione in cui si afferma che l'interessato risulta essere "segnalato per reati finanziari contro la p.a. e che, fino al 30.12.2000, ha ricoperto l'incarico di Presidente del collegio dei revisori dei conti in seno all'Amministrazione comunale ()". Ci: "viste le istanze () a firma del () sig. XY indirizzate all'opposizione al trattamento dei propri dati personali" contenuti nella comunicazione di avvio del citato procedimento; preso atto che "nel suddetto provvedimento, per errore materiale, sono stati effettivamente riportati dati personali riferiti al sig. XY (), soggetto estraneo al contesto dell'atto medesimo". CI PREMESSO IL GARANTE OSSERVA: Il ricorso verte sul trattamento dei dati personali effettuato da un'amministrazione comunale. Il titolare del trattamento ha fornito un riscontro sufficiente alle istanze presentate dall'interessato volte ad avere conferma dell'esistenza di dati personali che lo riguardano, a conoscerne l'origine, la logica e le finalit del trattamento, nonch ad opporsi al trattamento di alcuni dati riportati in un provvedimento amministrativo di cui si chiede la cancellazione. Al riguardo l'ente resistente, rilevata l'estraneit del ricorrente al fatto contestato, dopo aver verificato di averne utilizzato il nominativo per un mero errore materiale, con apposito provvedimento di rettifica ha disposto la cancellazione dei dati dell'interessato contenuti nel provvedimento contestato, fornendo sufficienti indicazioni al ricorrente in ordine alle restanti richieste. In proposito, sulla base delle dichiarazioni rilasciate, di cui l'autore risponde ai sensi dell'art. 168 del Codice ("Falsit nelle dichiarazioni e notificazioni al Garante"), va dichiarato non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell'art. 149, comma 2, del Codice. Il ricorso deve invece essere accolto in ordine alla richiesta dell'interessato di accedere a tutti i dati personali che lo riguardano comunque trattati anche in altri procedimenti amministrativi. Al riguardo, l'amministrazione resistente dovr integrare i riscontri gi forniti precisando, entro il 15 giugno 2004, se e quali eventuali ulteriori dati personali del ricorrente sono trattati con riferimento ad altri provvedimenti amministrativi oltre quello oggetto di rettifica, dando conferma di tale adempimento entro la stessa data a questa Autorit. L'ammontare delle spese sostenute nel presente procedimento determinato, ai sensi dell'art. 150, comma 3, del Codice, nella misura forfettaria di euro 250, di cui euro 25,82 per diritti di segreteria, tenuto conto degli adempimenti connessi alla redazione e presentazione del ricorso al Garante. Tale ammontare posto in misura pari a 100 euro a carico del Comune di San Gennaro Vesuviano, previa parziale compensazione ai sensi del predetto art. 150, comma 3, per giusti motivi legati al contenuto del riscontro fornito dal resistente, sia pure solo dopo la presentazione del ricorso ed in modo incompleto. PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE: a) accoglie il ricorso in ordine alla richiesta del ricorrente di conoscere i dati personali che lo riguardano eventualmente trattati con riferimento ad altri provvedimenti amministrativi diversi da quello adottato il 22 novembre 2002 e ordina alla resistente di corrispondere a tale richiesta nei termini di cui in motivazione; b) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso in ordine ai restanti profili; c) determina nella misura forfettaria di euro 250, di cui 25,82 per diritti di segreteria, l'ammontare delle spese e dei diritti del presente procedimento che pone in misura pari a 100 euro, previa compensazione per giusti motivi della residua parte, a carico del resistente, il quale dovr liquidarlo direttamente a favore del ricorrente. Roma, 29 aprile 2004 Il presidente Il relatore Il segretario generale |