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Garante per la protezione     dei dati personali Provvedimento del 29 aprile 2004 IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI Nella riunione odierna, in presenza del prof. Stefano Rodot, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale; Esaminato il ricorso presentato da Beniamino Ruggi, rappresentato e difeso dall'avv. Claudia Matarazzo, presso il cui studio ha eletto domicilio nei confronti di Findomestic Banca S.p.A.; Visti gli articoli 7, 8, 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196); Viste le osservazioni dell'Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000; Relatore il prof. Stefano Rodot; PREMESSO: Il ricorrente afferma di non aver ricevuto riscontro ad un'istanza formulata ai sensi dell'art. 13 della legge n. 675/1996 (ora, artt. 7 e 8 del Codice, in vigore dal 1 gennaio 2004) con la quale, nel contestare la ricezione di posta a contenuto promozionale (offerta relativa al rinnovo di una carta di credito), aveva chiesto alla resistente la conferma dell'esistenza di dati personali che lo riguardano, la comunicazione in forma intelligibile degli stessi e della loro origine, nonch di conoscere la logica e le finalit su cui si basa il trattamento, oltre agli estremi identificativi del responsabile del trattamento. L'interessato aveva altres sollecitato la cancellazione dei dati che lo riguardano trattati dalla societ. Nel ricorso proposto ai sensi dell'art. 29 della legge n. 675/1996 (ora, artt. 145 e s. del Codice), l'interessato ha ribadito le proprie istanze ed ha chiesto di porre a carico di controparte le spese sostenute per il procedimento. All'invito ad aderire formulato da questa Autorit in data 8 marzo 2004 ai sensi dell'art. 149 del Codice, la resistente ha risposto con nota inviata via fax il 24 marzo 2004, sostenendo in particolare: di aver gi inviato una nota all'interessato, il 4 dicembre 2003, con la quale aveva precisato che i dati personali che lo riguardano detenuti dalla societ sono quelli contenuti nella domanda di apertura del contratto relativo all'emissione della "Carta Aura (..), nonch quelli contabili relativi allo svolgimento del rapporto stesso", e aveva dichiarato di aver sospeso il trattamento dei dati per finalit commerciali, pubblicitarie e di marketing; che tali dati sono, nello specifico, "nome, e cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, domicilio, numero di telefono (..)" dell'interessato (dati di cui ha peraltro fornito un elenco dettagliato); di detenere i predetti dati per rispettare le disposizioni sulla conservazione dei dati contabili e in materia di trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari; che il loro trattamento consiste "ormai nella sola conservazione" degli stessi; di non aver designato alcun responsabile per il trattamento. Con nota pervenuta a questa Autorit il 7 aprile 2004, il ricorrente ha per dichiarato di "non aver mai ricevuto alcun riscontro alla richiesta di informazioni ex art. 13 l. n. 675/96 (..)". CI PREMESSO IL GARANTE OSSERVA: Il ricorso verte su alcune richieste formulate nei confronti di un istituto di credito per le quali, in presenza dell'eccezione del ricorrente, non pu ritenersi provata in atti la ricezione del riscontro del 4 dicembre 2003 cui ha fatto riferimento la resistente. A tale riguardo, va peraltro rilevato che, contrariamente a quanto erroneamente sostenuto dalla resistente, alle istanze proposte ai sensi degli artt. 7 e 8 del Codice (gi art. 13 della legge n. 675/1996) va fornito "idoneo riscontro senza ritardo" e che decorsi quindici giorni (e non sessanta) dal ricevimento dell'istanza, in mancanza di un riscontro idoneo, l'interessato legittimato a ricorrere al Garante (art. 145 e s. del Codice). Analogamente, va rimarcata l'infondatezza dell'assunto che figura nella predetta nota del 4 dicembre 2003, in base al quale potrebbe erroneamente ritenersi che non possibile ottenere la cancellazione o l'anonimizzazione dei dati utilizzati per finalit "statistiche e di tutela del credito". Con riferimento alla risposta fornita nel procedimento (che presenta peraltro alcuni dettagli diversi rispetto alla precedente nota), deve ritenersi che la resistente abbia fornito all'interessato un riscontro sufficiente in ordine alle richieste di avere conferma dell'esistenza di dati personali che lo riguardano, di ottenerne la comunicazione in forma intelligibile e di conoscere l'origine dei medesimi, la logica e la finalit su cui si basa il trattamento, nonch gli estremi identificativi del responsabile del trattamento eventualmente designato. In ordine a tali profili, sulla base dei riscontri resi dalla resistente dopo la proposizione del ricorso, con dichiarazione della cui veridicit l'autore risponde anche ai sensi dell'art. 168 del Codice ("Falsit nelle dichiarazioni e nelle notificazioni al Garante"), va pertanto dichiarato non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell'art. 149, comma 2, del medesimo Codice. La richiesta di cancellazione dei dati, formulata in termini generali dal ricorrente, invece infondata per quanto riguarda il trattamento dei dati (consistente nella sola conservazione degli stessi) ancora effettuato al proprio interno da Findomestic Banca S.p.A. in relazione all'emissione di una carta di credito. L'art. 13 della legge n. 675/96 (ora, art. 7 del Codice) riconosce a quest'ultimo il diritto di ottenere la cancellazione dei soli dati trattati in violazione di legge. Stando alla documentazione in atti non risulta che la raccolta ed il successivo trattamento dei dati del ricorrente sia effettuato in modo illecito o eccedente in relazione agli scopi per i quali i dati stessi sono attualmente trattati. L'ammontare delle spese sostenute nel presente procedimento determinato ai sensi dell'art. 150, comma 3, del Codice, nella misura forfettaria di euro 250, di cui euro 25,82 per diritti di segreteria, tenuto conto degli adempimenti connessi alla redazione e presentazione del ricorso al Garante. Il medesimo ammontare posto in misura pari a 200 euro a carico di Findomestic Banca S.p.A previa compensazione della residua parte, ai sensi del citato art. 150, comma 3, per giusti motivi legati ai riscontri, sia pure tardivi, forniti dal titolare. PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE: a) dichiara infondata la richiesta di cancellazione dei dati personali nei termini di cui in motivazione; b) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso in ordine alle restanti richieste. c) determina nella misura forfettaria di 250 euro l'ammontare delle spese e dei diritti del presente procedimento che pone in misura pari a 200 euro, previa compensazione per giusti motivi della residua parte, a carico di Findomestic Banca S.p.A, la quale dovr liquidarlo direttamente a favore del ricorrente. Roma, 29 aprile 2004 Il presidente Il relatore Il segretario generale |