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Garante per la protezione     dei dati personali Provvedimento del 7 maggio 2004 IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI Nella riunione odierna, in presenza del prof. Stefano Rodot, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale; Esaminato il ricorso presentato da Maria Lettieri Carnevale rappresentata e difesa dall'avv. Massimo Prosperi nei confronti di Sky Italia s.r.l.; Visti gli articoli 7, 8 e 145 s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196); Viste le osservazioni dell'Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000; Relatore il dott. Mauro Paissan; PREMESSO: La ricorrente afferma di non aver ricevuto riscontro ad una istanza formulata a Sky Italia s.r.l. il 26 gennaio 2004 ai sensi degli artt. 7 e 8 del Codice in materia di protezione dei dati personali con la quale, nel contestare la ricezione a mezzo posta di una comunicazione promozionale non sollecitata (contenente offerte relative all'installazione ed attivazione di un impianto tv satellitare), aveva chiesto la conferma dell'esistenza di dati personali che la riguardano e di ottenerne la comunicazione in forma intelligibile, di conoscere l'origine dei dati, opponendosi altres al loro trattamento al fine dell'invio di comunicazioni pubblicitarie. Nel ricorso proposto ai sensi dell'art. 145 del Codice l'interessata ha ribadito le proprie istanze, rilevando che le richieste sono rimaste inevase e ha chiesto di porre a carico della resistente le spese sostenute per il procedimento. All'invito ad aderire formulato da questa Autorit in data 23 marzo 2004 ai sensi dell'art. 149 del Codice, Sky Italia s.r.l. non ha fornito alcun riscontro. CI PREMESSO IL GARANTE OSSERVA: Il ricorso verte sul trattamento dei dati personali effettuato attraverso l'invio di corrispondenza per finalit promozionali. Nonostante la nota di invito ad aderire inviata con posta prioritaria e a mezzo raccomandata a/r (che risulta pervenuta il 29 marzo 2004 all'indirizzo al quale era gi stata recapitata l'istanza ex artt. 7 e 8 del Codice proposta dall'interessata) il titolare del trattamento non ha fornito alla ricorrente ed a questa Autorit alcun riscontro alle istanze legittimamente proposte. Sky Italia s.r.l. dovr pertanto corrispondere entro il 14 giugno 2004 alle richieste formulate dalla ricorrente nell'istanza ex artt. 7 e 8 del Codice e successivamente ribadite nell'atto di ricorso, dando conferma anche a questa Autorit dell'avvenuto adempimento entro e non oltre la medesima data. L'ammontare delle spese sostenute nel presente procedimento, determinato, ai sensi dell'art. 150, comma 3, del Codice, nella misura forfettaria di euro 250, di cui euro 25,82 per diritti di segreteria, tenuto conto degli adempimenti connessi alla redazione e presentazione del ricorso, posto interamente a carico di Sky Italia s.r.l. PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE: a) accoglie il ricorso e ordina a Sky Italia s.r.l. di corrispondere alle richieste della ricorrente nei termini di cui in motivazione; b) determina nella misura di 250 euro, di cui 25,82 per diritti di segreteria, l'ammontare delle spese e dei diritti del procedimento che pone a carico di Sky Italia s.r.l., la quale dovr liquidarlo direttamente a favore della ricorrente. Roma, 7 maggio 2004 Il presidente Il relatore Il segretario generale |