Garante per la protezione
    dei dati personali


Provvedimento del 7 maggio 2004

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Stefano Rodot, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

Esaminato il ricorso presentato da XY

nei confronti di

Banca Nazionale del lavoro S.p.A., Cribis S.p.A., Teleservice s.r.l., Crif Decision Solutions S.p.A. e ST&F Italia S.p.A.;

Visti gli articoli 7, 8 e 145 e s. del Codice (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTE le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore il prof. Giuseppe Santaniello;

PREMESSO

Il ricorrente afferma di non aver ricevuto riscontro a distinte istanze formulate ai sensi degli artt. 7 e 8 del Codice con le quali aveva chiesto conferma dell'esistenza di dati che lo riguardano e di ottenerne la comunicazione in forma intelligibile, di conoscerne l'origine dei dati, nonch di ottenerne la cancellazione "con diffida all'ulteriore trattamento".

Nel ricorso proposto a questa Autorit ai sensi dell'art. 145 del Codice il ricorrente ha ribadito tali istanze ed ha chiesto di porre le spese del procedimento a carico dei titolari del trattamento.

A seguito dell'invito ad aderire formulato da questa Autorit in data 12 marzo 2004 ai sensi dell'art. 149 del Codice, Banca Nazionale del lavoro S.p.A., con nota anticipata via fax il 5 aprile 2004, nell'allegare copia della nota di risposta inviata al ricorrente il 14 marzo 2004, ha sostenuto:

      di detenere nei propri archivi dati personali relativi al ricorrente raccolti e trattati in relazione ad un rapporto di conto corrente;

      che le proprie ragioni di credito nei confronti del ricorrente e della cointestataria del rapporto "sono state riconosciute in giudizio dal Giudice di pace di Frosinone con D.I. del 27.3.1997" in forza del quale " stata iscritta ipoteca giudiziale sui cespiti immobiliari intestati ai debitori";

      nella pendenza del procedimento di esecuzione immobiliare nel quale la banca resistente intervenuta, "non () risulta a tutt'oggi pervenuto alcun versamento a deconto delle originarie esposizioni";

      di non poter procedere alla cancellazione dei dati che riguardano il ricorrente, risultando gli stessi necessari ai fini del recupero del credito.

Con memorie inviate via fax l'8 aprile 2004 ST&FS.p.A., Teleservice S.p.A., Cribis S.p.A. (gi Cribisnet S.p.A. che dal 1 gennaio 2004 ha incorporato Crif Business Information S.p.A.) e Crif Decision Solutions S.p.A., hanno comunicato che "il nominativo del ricorrente non attualmente censito nelle banche dati" dalle stesse gestite. Le stesse hanno pertanto chiesto al Garante di dichiarare non luogo a provvedere sul ricorso e di compensare le spese.

CI PREMESSO IL GARANTE OSSERVA:

Il ricorso verte sul trattamento dei dati personali effettuato da una banca e da alcune "centrali rischi" private in relazione ad un rapporto di conto corrente bancario.

Per quanto concerne la richiesta di cancellazione dei dati formulata nei confronti di Banca Nazionale del lavoro S.p.A. il ricorso infondato.

L'art. 7 del Codice riconosce all'interessato il diritto di ottenere la cancellazione dei soli dati trattati in violazione di legge.

Dalla documentazione in atti non risulta che la resistente conservi i dati dell'interessato in modo illecito, risultando la loro permanenza, allo stato e in base agli elementi di valutazione prodotti, non eccedente in relazione agli scopi per i quali gli stessi sono stati raccolti e trattati. Ci con particolare riferimento agli obblighi previsti dalla normativa sulla conservazione delle scritture contabili e dalle disposizioni antiriciclaggio. Inoltre, vantando tuttora la banca resistente un credito nei confronti del ricorrente, per il cui recupero ha agito giudizialmente, i dati che riguardano l'interessato possono essere trattati dalla banca per l'esercizio del relativo diritto in sede giudiziaria anche in assenza del consenso dell'interessato (art. 24, comma 1, lett. f), del Codice).

Per quanto concerne invece la richiesta di accesso ai dati e di conoscerne l'origine formulata nei confronti di Banca Nazionale del lavoro S.p.A. il ricorso deve essere in parte accolto. L'istituto di credito resistente non ha riscontrato in modo idoneo la richiesta di accesso. Nel corso del procedimento la banca resistente si limitata a fornire soltanto alcuni dati relativi al ricorrente, riferiti in particolare alla azione giudiziale di recupero del credito instaurata nei confronti dello stesso, senza precisare se esistono ulteriori dati personali dell'interessato (che pure erano stati espressamente richiesti) riferiti al rapporto contrattuale in questione.

Banca Nazionale del lavoro S.p.A., entro il termine del 20 giugno 2004, dovr pertanto integrare il parziale riscontro gi fornito, comunicando al ricorrente, in forma agevolmente comprensibile, tutti gli ulteriori dati che lo riguardano oltre quelli gi comunicati, dando conferma anche a questa Autorit dell'avvenuto adempimento entro il medesimo termine.

Per quanto riguarda invece i dati personali gi messi a disposizione del ricorrente, deve essere dichiarato non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dellart. 149, comma 2, del Codice.

Per quanto concerne le richieste formulate nei confronti delle altre societ resistenti, va dichiarato non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell'art. 149, comma 2, del Codice. Le stesse hanno infatti hanno attestato, con dichiarazione della cui veridicit gli autori rispondono anche ai sensi dell'art. 168 del Codice ("Falsit nelle dichiarazioni e nelle notificazioni al Garante"), di non detenere allo stato alcun dato personale riferito al ricorrente.

L'ammontare delle spese sostenute nel presente procedimento determinato, ai sensi dell'art. 150, comma 3, del Codice, nella misura forfettaria di euro 300, di cui euro 25,82 per diritti di segreteria, tenuto conto degli adempimenti connessi alla redazione e presentazione del ricorso. Tale ammontare posto a carico di Banca Nazionale del lavoro S.p.A. nella misura di euro 100 e delle altre societ resistenti nella misura di euro 50 ciascuno.

PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE:

a) dichiara infondata la richiesta di cancellazione dei dati formulata nei confronti di Banca Nazionale del lavoro S.p.A.;

b) accoglie parzialmente il ricorso in ordine alla richiesta di accesso ai dati ed ordina a Banca Nazionale del lavoro S.p.A. di integrare i riscontri gi forniti al ricorrente, nei termini di cui in motivazione;

c) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso nei confronti di Banca Nazionale del lavoro S.p.A. limitatamente agli altri dati personali forniti nel corso del procedimento, nei termini di cui in motivazione;

d) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso nei confronti delle altre resistenti;

a) determina nella misura di 300 euro, di cui 25,82 per diritti di segreteria l'ammontare delle spese e dei diritti del procedimento che pone, nella misura di euro 100 a carico di Banca Nazionale del lavoro S.p.A. e nella misura di euro 50 ciascuno a carico delle altre resistenti.

Roma, 7 maggio 2004

Il presidente
Rodotà

Il relatore
Santaniello

Il segretario generale
Buttarelli