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Garante per la protezione     dei dati personali Provvedimento del 10 giugno 2004 IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI Nella riunione odierna, in presenza del prof. Stefano Rodot, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale; Esaminato il ricorso presentato da XY rappresentato e difeso dall'avv. Enrico Pucci presso il cui studio ha eletto domicilio nei confronti di I.S.P. Italia s.r.l.; Visti gli articoli 7, 8 e 145 s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196); Viste le osservazioni dell'Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000; Relatore il dott. Mauro Paissan; PREMESSO Il ricorrente afferma di non aver ricevuto idoneo riscontro ad un'istanza formulata il 29 gennaio 2004 ai sensi degli artt. 7 e 8 del Codice nei confronti di I.S.P. Italia s.r.l., con la quale, nel contestare l'invio a mezzo telefax di una proposta commerciale (relativa ad un corso di formazione professionale), si era opposto al trattamento dei dati che lo riguardano, chiedendo di conoscere la loro origine e gli estremi identificativi del titolare e del responsabile del trattamento eventualmente designato. Nel ricorso proposto a questa Autorit ai sensi dell'art. 145 del Codice il ricorrente ha sostenuto di aver ricevuto "gi in passato" altre comunicazioni commerciali a mezzo fax (al numero di utenza telefonica di cui intestatario dal 2000, che risulta "riservato" a seguito di una richiesta fatta a Telecom Italia S.p.A. in data 3 aprile 2000) e che "nonostante telefonate di diffida, ()" la societ "insisteva nella violazione". L'interessato ha poi confermato le proprie istanze precisando che le stesse erano rimaste inevase; ha chiesto quindi di porre a carico della controparte le spese del procedimento e di disporre il risarcimento dei danni subiti. A seguito dell'invito ad aderire formulato da questa Autorit in data 16 aprile 2004, ai sensi dell'art. 149 del Codice, I.S.P. Italia s.r.l., con fax del 12 maggio 2004, ha affermato di aver risposto alle richieste del ricorrente sia telefonicamente, sia con una lettera inoltrata allo stesso via fax in data 2 febbraio 2004 con la quale aveva precisato che: il numero di utenza telefonica di cui il ricorrente asserisce essere il titolare "compare" nei propri archivi "intestato al sig. ZY"; "il fine" del trattamento di dati " l'invio, a () clienti o a chi ne fa richiesta, di informazioni riguardanti servizi formativi ()"; che non esistono dati personali del ricorrente e che pertanto non sarebbe possibile eliminarli; come richiesto dal ricorrente, comunque, "non saranno inviate" alla utenza telefonica dallo stesso indicata "ulteriori informative commerciali". La societ ha inoltre sostenuto: che l'invio dell'offerta promozionale " il frutto di una pura causalit"; che nell'effettuare tale inoltro si voleva "raggiungere un altro destinatario", cio il sig. ZY; di utilizzare "per le proprie comunicazioni commerciali () esclusivamente il sistema postale (Proposta-Postatarget-Postel) prelevando le anagrafiche da banche dati pubbliche () distribuite dalla Telextra s.r.l."; di aver reperito il numero telefonico in questione da un Cd-rom distribuito dalla predetta societ ove lo stesso risultava intestato al citato sig. ZY; di non avere "gli strumenti tecnici" per verificare se all'interessato sia stato "attribuito un numero "riservato" che circola in Italia in centinaia o forse migliaia di copie intestato ad un altro utente"; che "per modificare tali dati" l'interessato "dovr rivolgersi alla Telextra s.r.l. titolare della banca dati"; di non aver "comunicato ad altri" il numero telefonico dell'interessato; di aver inserito tale numero "in un programma computerizzato che ha lo scopo di impedire, anche involontariamente, l'invio di fax a chi non desidera riceverli"; di non detenere "alcuna banca dati () ad esclusione dell'archivio del programma computerizzato per la gestione della contabilit". Con nota inviata via fax il 19 maggio 2004, l'interessato ha contestato le deduzioni di controparte, con particolare riferimento al fax del 2 febbraio 2004 che ha dichiarato di aver ricevuto "dopo sollecito telefonico" in data 1 marzo 2004, ed ha ribadito quanto gi sostenuto nel ricorso, con particolare riferimento alla richiesta di conoscere gli estremi identificativi del titolare del trattamento. La resistente, con fax inviato il 27 maggio 2004, ha replicato di non essere riuscita ad inviare il fax del 2 febbraio e neanche quello del 12 maggio 2004, relativo al riscontro all'invito ad aderire del Garante (poi inviato il 13 maggio a mezzo raccomandata a/r), in quanto il numero telefonico dell'interessato non consentirebbe di effettuare "positivamente" invii via fax. La societ ha poi nuovamente confermato le proprie posizioni, ribadendo di effettuare "soltanto comunicazioni inerenti a servizi rientranti nell'oggetto della propria attivit". CI PREMESSO IL GARANTE OSSERVA Il ricorso verte sul trattamento dei dati personali effettuato attraverso l'invio di corrispondenza per finalit promozionali a mezzo telefax senza che fosse stato acquisito il consenso dell'interessato, violando le garanzie previste dall'art. 130 del Codice con una condotta che, se non ricorressero le circostanze di fatto indicate in premessa, integrerebbero gli estremi di un reato (art. 167 del Codice). La resistente ha fornito un sufficiente riscontro alle istanze formulate dal ricorrente, con particolare riferimento all'indicazione degli estremi identificativi del titolare (che nel caso di specie, contrariamente a quanto ipotizzato nel riscontro, deve intendersi la societ nel suo complesso, anzich il suo presidente: art. 28 del Codice) e del responsabile del trattamento ed all'origine dei dati personali del ricorrente, con specifico riguardo al numero di utenza telefonica. La societ ha fornito adeguato riscontro anche all'opposizione al trattamento di tali dati, assicurando di aver adottato misure per evitare in futuro il trattamento a fini di comunicazione commerciale del numero di fax del ricorrente. Sulla base di tali dichiarazioni, della cui veridicit l'autore risponde anche ai sensi dell'art. 168 del Codice ("Falsit nelle dichiarazioni e notificazioni al Garante"), va dichiarato non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell'art. 149, comma 2, del Codice. Deve essere invece dichiarata inammissibile la richiesta rivolta ad ottenere il risarcimento degli asseriti danni subiti, non avendo la legge attribuito competenze a questa Autorit in ordine a tale richiesta. La presente decisione lascia impregiudicata la facolt per il ricorrente di esercitare nuovamente i diritti di cui all'art. 7 del Codice nei confronti di Telextra s.r.l. in relazione al trattamento, ed in particolare all'ulteriore diffusione, del numero telefonico in questione. L'ammontare delle spese sostenute nel presente procedimento determinato, ai sensi dell'art. 150, comma 3, del Codice, nella misura forfettaria di euro 250, tenuto conto degli adempimenti connessi alla redazione e presentazione del ricorso al Garante. Tale ammontare posto in misura pari a 100 euro a carico di I.S.P. s.r.l., previa parziale compensazione ai sensi del predetto art. 150, comma 3, per giusti motivi legati ai riscontri forniti sia prima che dopo la presentazione del ricorso. PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE a) dichiara inammissibile la richiesta di risarcimento dei danni; b) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso in ordine ai restanti profili; c) determina nella misura forfettaria di euro 250 l'ammontare delle spese e dei diritti del presente procedimento che posto in misura pari a 100 euro, previa compensazione per giusti motivi della residua parte, a carico della resistente, la quale dovr liquidarlo direttamente a favore del ricorrente. Roma, 10 giugno 2004 Il presidente Il relatore Il segretario generale |