Garante per la protezione
    dei dati personali


Provvedimento del 16 giugno 2004

Reti telematiche e Internet - Illecito l'invio non consensuale di e-mail promozionali

 

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Stefano Rodotˆ, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

Esaminato il ricorso presentato da Scala Reale s.r.l. in persona del legale rappresentante, sig. Amos Vignali

nei confronti di

Addressvitt S.r.l.;

Visti gli articoli 7, 8 e 145 s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

Viste le osservazioni dellĠUfficio formulate dal segretario generale ai sensi dellĠart. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore il prof. Gaetano Rasi;

PREMESSO

La ricorrente afferma di non aver ricevuto riscontro ad unĠistanza formulata lĠ11 marzo 2004 ai sensi degli artt. 7 e 8 del Codice con la quale, nel contestare lĠinvio di un messaggio di posta elettronica non sollecitato a contenuto promozionale (pubblicitˆ servizi di confezionamento e postalizzazione), aveva chiesto (oltre ad alcune richieste non rientranti nellĠesercizio degli specifici diritti di cui allĠart. 7 del Codice) conferma dellĠesistenza di dati che la riguardano e la comunicazione in forma intelligibile degli stessi, della loro origine, della logica, delle modalitˆ e delle finalitˆ del trattamento, nonchŽ degli estremi identificativi del titolare e del/i responsabile/i del trattamento eventualmente designato/i. LĠinteressata aveva anche chiesto di ottenere lĠindicazione dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati e si era, altres“, opposta al trattamento dei dati medesimi per fini promozionali e commerciali, chiedendone la cancellazione.

Nel ricorso proposto ai sensi degli artt. 145 e s. del Codice lĠinteressata ha ribadito le proprie istanze, precisando che le stesse erano rimaste inevase, ed ha chiesto di porre a carico della resistente le spese del procedimento.

A seguito dellĠinvito ad aderire formulato da questa Autoritˆ in data 21 aprile 2004 ai sensi dellĠart. 149 del Codice, il titolare del trattamento, con fax del 30 aprile 2004 ha sostenuto di aver risposto alle richieste della societˆ ricorrente con una lettera inviata per posta prioritaria in data 17 marzo 2004, probabilmente non pervenuta per un disguido postale.

Con tale lettera la societˆ aveva comunicato i dati identificativi della ricorrente, fornendone un elenco in forma intelligibile e precisando che gli stessi "sono tratti dagli elenchi telefonici; ha fornito, altres“, gli estremi identificativi del titolare e dei responsabili del trattamento, nonchŽ indicazioni in merito alla logica, alle modalitˆ del trattamento e alle relative finalitˆ, dichiarando anche:

      che lĠindirizzo di posta elettronica della societˆ ricorrente " stato fornito (É)" telefonicamente da questĠultima, nel settembre 2003, a seguito di   esplicita richiesta da parte di una propria centralinista che   "evidenziava la finalitˆ commerciale" del relativo utilizzo;

      che i dati personali raccolti "vengono comunicati ad aziende italiane" che li richiedono "al fine di proporre informazioni od offerte di carattere commerciale e promozionale a specifici target di riferimento";

      di aver cancellato dai propri archivi lĠindirizzo di posta elettronica predetto.

Con nota inviata via fax il 28 aprile 2004, la societˆ ricorrente ha ribadito di non aver ricevuto la lettera del 17 marzo 2004 e ha precisato di non aver fornito telefonicamente il proprio indirizzo e-mail.

CIñ PREMESSO IL GARANTE OSSERVA

Il ricorso verte sul trattamento dei dati personali effettuato attraverso lĠinvio di corrispondenza per finalitˆ promozionali ad un indirizzo di posta elettronica.

Va dichiarato non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dellĠart. 149, comma 2, del Codice.

Nel corso del procedimento, la societˆ resistente ha fornito un riscontro sufficiente a tutte le richieste formulate dalla societˆ interessata, per le quali non risulta comprovato che la predetta lettera del 17 marzo sia effettivamente giunta a destinazione. La societˆ ha riscontrato la richiesta volta ad ottenere conferma dellĠesistenza di dati personali relativi allĠinteressata, dandone altres“ comunicazione in forma intelligibile; ha fornito poi gli estremi identificativi del titolare e dei responsabili del trattamento designati, nonchŽ indicazioni in ordine allĠorigine dei medesimi dati personali con particolare riferimento allĠindirizzo di posta elettronica, alla logica ed alle modalitˆ e finalitˆ del trattamento. La medesima resistente, con dichiarazione della cui veridicitˆ lĠautore risponde ai sensi dellĠart. 168 del Codice ("Falsitˆ nelle dichiarazioni e notificazioni al Garante"), ha infine confermato di aver eliminato dai propri archivi lĠindirizzo di posta elettronica della societˆ ricorrente, il quale, unitamente alle generalitˆ ad esso giˆ associate, non potrˆ essere ulteriormente utilizzato dalla resistente in assenza del consenso informato o di uno degli altri presupposti di legge (artt. 23, 24 e 130 del Codice).

Ai sensi dellĠart. 154, comma 1, lett. a), del Codice e sulla base di un distinto provvedimento, lĠAutoritˆ instaurerˆ un autonomo procedimento per verificare la liceitˆ e correttezza del complessivo trattamento di dati svolto dalla resistente con particolare riferimento al rispetto dellĠobbligo del consenso informato in relazione allĠinvio di comunicazioni elettroniche non sollecitate.

LĠammontare delle spese sostenute nel presente procedimento  determinato, ai sensi dellĠart. 150, comma 3, del d.lg. n. 196/2003, nella misura forfettaria di euro 250, tenuto conto degli adempimenti connessi alla redazione e presentazione del ricorso al Garante. Tale ammontare  posto in misura pari a 100 euro a carico di Addressvitt S.r.l., previa parziale compensazione ai sensi del predetto art. 150, comma 3, per giusti motivi legati al riscontro fornito dalla resistente.

PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE

a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso;

b) determina nella misura forfettaria di euro 250 lĠammontare delle spese e dei diritti del presente procedimento che  posto in misura pari a 100 euro, previa compensazione per giusti motivi della residua parte, a carico della resistente, la quale dovrˆ liquidarlo direttamente a favore della ricorrente.

Roma, 16 giugno 2004

Il presidente
Rodotà

Il relatore
Rasi

Il segretario generale
Buttarelli