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Garante per la protezione     dei dati personali Provvedimento del 18 giugno 2004 Diritti dell'interessato - Centrale rischi privata che non detiene dati dell'interessato IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI Nella riunione odierna, in presenza del prof. Stefano Rodot, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale; Esaminato il ricorso presentato da XY nei confronti di Crif S.p.A.; Visti gli articoli 7, 8 e 145 s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196); Viste le osservazioni dellUfficio formulate dal segretario generale ai sensi dellart. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000; Relatore il prof. Stefano Rodot; PREMESSO Il ricorrente, i cui dati personali risultano censiti nella banca dati di Crif S.p.A., afferma di non aver ricevuto riscontro da parte di tale societ ad un'istanza formulata ai sensi degli artt. 7 e 8 del Codice, con la quale si era opposto per motivi legittimi al trattamento dei dati che lo riguardano relativi ad alcuni rapporti di finanziamento, revocando il consenso. Con la medesima istanza l'interessato aveva altres chiesto la cancellazione dei dati, con attestazione dell'avvenuta comunicazione della stessa ai soggetti cui i dati erano stati comunicati o diffusi. Ulteriori richieste erano state formulate in via subordinata. Nel ricorso proposto a questa Autorit ai sensi dell'art. 145 del Codice il ricorrente ha ribadito le proprie istanze. A seguito dell'invito ad aderire formulato da questa Autorit in data 12 maggio 2004 ai sensi dell'art. 149 del Codice, la societ resistente, con nota inviata via fax il 3 giugno 2004, ha dichiarato che "a tutt'oggi nel sistema di referenza creditizia gestito" dalla resistente "non vi alcuna posizione censita sul nominativo del ricorrente". CI PREMESSO IL GARANTE OSSERVA Il ricorso consegue all'opposizione per motivi legittimi alla permanenza presso una c.d. "centrale rischi" privata di alcuni dati personali relativi al ricorrente. Quest'ultimo ha fornito nel corso del procedimento un riscontro idoneo alle richieste del ricorrente, comunicando di non detenere allo stato dati personali che lo riguardano. In relazione a tale dichiarazione, della cui veridicit l'autore risponde anche ai sensi dell'art. 168 del Codice ("Falsit nelle dichiarazioni e nelle notificazioni al Garante"), va dichiarato non luogo a provvedere sul ricorso, ai sensi dell'art. 149, comma 2, del Codice. PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE dichiara non luogo a provvedere sul ricorso. Roma, 18 giugno 2004 Il presidente Il relatore Il segretario generale |