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Garante per la protezione     dei dati personali Diritti dell'interessato - Diritto all'aggiornamento dei dati nel registro dei battezzati IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI Nella riunione odierna, in presenza del prof. Stefano Rodot, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale; Esaminato il ricorso presentato da XY rispetto al trattamento di dati effettuato presso la parrocchia di "Santa Maria a Peretola" di Firenze; Visti gli articoli 7, 8 e 145 s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196); Viste le osservazioni dell'Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000; Relatore il dott. Mauro Paissan; PREMESSO Il ricorrente lamenta di non aver ricevuto riscontro ad una istanza, formulata ai sensi degli artt. 7 e 8 del Codice, con la quale aveva chiesto di avere conferma dellĠavvenuta annotazione, a margine del registro dei battezzati della parrocchia di "Santa Maria a Peretola", della "propria volont di non appartenere pi alla Chiesa cattolica. Con il ricorso proposto al Garante ai sensi dellĠart. 145 e s. del d.lg. n. 196/2003, lĠinteressato ha ribadito la propria richiesta, chiedendo di porre a carico di controparte le spese del procedimento. AllĠinvito ad aderire formulato da questa Autorit in data 12 maggio 2004 ai sensi dellĠart. 149 del d.lg. n. 196/2003, pervenuto un riscontro via fax inviato il 21 maggio e una nota inoltrata in pari data, con il quale il parroco della predetta Parrocchia ha comunicato di aver gi inoltrato al ricorrente in data 3 maggio 2004 un riscontro per confermare lĠavvenuta annotazione di quanto richiesto e di ritenere non motivata la richiesta di spese da questo formulata. Con nota inviata il 19 maggio 2004, il ricorrente ha comunicato di aver ricevuto il predetto riscontro dopo la presentazione del ricorso, dichiarandosi soddisfatto. CIñ PREMESSO IL GARANTE OSSERVA Il ricorso verte sulla richiesta di annotare a margine del registro dei battezzati la volont dellĠinteressato di non appartenere pi alla Chiesa cattolica. Come gi rilevato da questa Autorit in altri provvedimenti relativi a casi analoghi (v., per esempio, Provv. del 19 settembre 1999, pubblicato in Bollettino del Garante n. 9, pag. 54), "lĠaspirazione degli interessati a veder correttamente rappresentata la propria immagine in relazione alle proprie convinzioni originarie o sopravvenute, pu É essere soddisfattaÉ" attraverso, "ad esempio, una semplice annotazione a margine del dato da rettificarsiÉ", ferma restando la documentazione del fatto storico dellĠavvenuto battesimo (cfr. anche Trib. Padova sez. I civ. n. 3531/99 RG del 26 maggio 2000). La richiesta dellĠodierno ricorrente di apporre lĠannotazione della propria volont di non appartenere pi alla Chiesa cattolica pertanto legittima, essendo volta ad aggiornare ed integrare i dati personali che lo riguardano, con specifico riferimento al "dato sensibile" relativo alla propria appartenenza religiosa (art. 7 del Codice). In proposito, dal parroco della Parrocchia "Santa Maria a Peretola" di Firenze, nei cui registri risultava iscritto lĠinteressato, pervenuto allo stesso un riscontro adeguato che attesta lĠapposizione a margine del registro dei battezzati dellĠannotazione richiesta. Pertanto, sul ricorso va dichiarato non luogo a provvedere ai sensi dellĠart. 149, comma 2, del Codice. Sussistono giusti motivi per compensare integralmente le spese sostenute nel procedimento ai sensi dellĠart. 150, comma 3, del medesimo Codice, per giusti motivi legati al riscontro fornito. PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE DICHIARA a) non luogo a provvedere sul ricorso; b) compensate le spese fra le parti. Roma, 30 giugno 2004 Il presidente Il relatore Il segretario generale |