Garante per la protezione
    dei dati personali


Provvedimento del 5 luglio 2004

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Stefano Rodot, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vicepresidente, del prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

esaminato il ricorso presentato da Maria Fuggetta

nei confronti di

H3G S.p.A.;

Visti gli articoli 7, 8 e 145 s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

Viste le osservazioni dell'Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore il prof. Giuseppe Santaniello;

PREMESSO:

A seguito della ricezione al proprio domicilio di materiale pubblicitario inviato dalla resistente (relativo alla promozione di videofonini), la ricorrente ha formulato un'istanza il 12 aprile 2004 (inviata con raccomandata a/r il 16 aprile) ai sensi degli artt. 7 e 8 del Codice, con la quale ha chiesto conferma dell'esistenza di dati personali che la riguardano e la loro comunicazione in forma intelligibile, l'origine degli stessi, nonch la logica e le finalit su cui si basa il trattamento, oltre agli estremi del responsabile eventualmente designato. Con la medesima istanza l'interessata si anche opposta al trattamento di dati ai fini di invio di materiale pubblicitario, sollecitandone a tal fine la cancellazione.

Non avendo ricevuto riscontro, l'interessata ha proposto ricorso ai sensi degli artt. 145 s. del Codice con il quale ha ribadito le proprie istanze, chiedendo di porre a carico della controparte le spese sostenute per il procedimento.

A seguito dell'invito ad aderire formulato da questa Autorit il 19 maggio 2004 ai sensi dell'art. 149 del Codice, la resistente con nota inviata via fax il 24 maggio 2004, ha affermato di aver risposto alle richieste dell'interessata (pervenute il 19 aprile 2004) in data 3 maggio 2004, con raccomandata a/r ricevuta dalla ricorrente il 6 maggio (come risulta dalla copia dell'avviso di ricevimento allegato).

Nel riscontro la societ aveva comunicato l'origine dei dati personali della ricorrente (specificando di averli acquisiti dalla HI-Know S.p.A. di Siena), le finalit del trattamento, nonch gli estremi identificativi del responsabile designato, ed aveva altres dichiarato di astenersi con effetto immediato dall'ulteriore utilizzo dei dati dell'interessata per finalit promozionali.

Con nota inviata via fax il 26 maggio 2004 l'interessata ha ribadito in particolare la propria richiesta di conoscere in modo intelligibile i dati personali che la riguardano.

La societ resistente, con fax del 4 giugno 2004, ha confermato quanto gi sostenuto nel precedente riscontro, precisando di aver risposto alle richieste della ricorrente "nei tempi previsti dall'art. 146, comma 2, del Codice".

CI PREMESSO IL GARANTE OSSERVA:

Il ricorso verte sul trattamento dei dati personali effettuato attraverso l'invio di materiale pubblicitario al domicilio della ricorrente.

Contrariamente a quanto eccepito dalla resistente il ricorso stato validamente proposto. Dalla documentazione in atti risulta che la ricorrente lo ha inviato il 5 maggio 2004 dopo che erano gi trascorsi i 15 giorni, previsti dall'art. 146, comma 1, del Codice, dalla data del 19 aprile 2004 in cui l'istanza ex artt. 7 e 8 del Codice risulta pervenuta al titolare del trattamento.

Va dichiarato non luogo a provvedere sul ricorso, ai sensi dell'art. 149, comma 2, del Codice, in ordine alle richieste della ricorrente volte a conoscere l'origine dei dati che la riguardano, le finalit del trattamento e gli estremi identificativi del responsabile designato, avendo la resistente fornito un sufficiente riscontro in merito dopo l'invio del ricorso.

Va ugualmente dichiarato non luogo a provvedere anche in relazione all'opposizione al trattamento dei dati personali per finalit pubblicitarie, avendo la resistente fornito adeguato riscontro in merito.

Il ricorso va invece accolto in relazione alla richiesta della ricorrente di conoscere i dati personali che la riguardano e la logica del trattamento, non avendo la societ fornito riscontro in proposito. La stessa dovr pertanto rispondere adeguatamente a tali richieste comunicando all'interessata, in modo intelligibile, tali dati personali e la logica del loro trattamento, entro un termine che appare congruo fissare al 31 luglio 2004, dando conferma dell'avvenuto adempimento a questa Autorit entro la medesima data.

Questa Autorit verificher nell'ambito di un autonomo procedimento ai sensi dell'art. 154 del Codice l'idoneit dell'informativa agli interessati rilasciata ai sensi dell'art. 13 del Codice da H3G S.p.A..

L'ammontare delle spese sostenute nel presente procedimento e posto a carico della resistente determinato ai sensi dell'art. 150, comma 3, del Codice, nella misura forfettaria di euro 250, di cui euro 25,82 per diritti di segreteria, tenuto conto degli adempimenti connessi alla redazione e presentazione del ricorso al Garante. Il medesimo ammontare posto in misura pari a euro 200 a carico della resistente, previa compensazione della restante parte per giusti motivi legati al contenuto del riscontro inviato dalla resistente seppure dopo la proposizione del ricorso ed in modo incompleto.

PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE:

a) accoglie il ricorso limitatamente alle richieste di ottenere la comunicazione in forma intelligibile dei dati personali e alla logica del loro trattamento e ordina alla resistente di adempiervi nei termini di cui in motivazione;

b) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso in ordine ai restanti profili;

c) determina nella misura forfettaria di 250 euro l'ammontare delle spese e dei diritti del presente procedimento che pone, previa compensazione della restante parte per giusti motivi, in misura pari a 200 euro a carico di H3G S.p.A., la quale dovr liquidarlo direttamente a favore della ricorrente.

Roma, 5 luglio 2004

Il presidente
Rodotà

Il relatore
Santaniello

Il segretario generale
Buttarelli