Garante per la protezione
    dei dati personali


Provvedimento del 7 luglio 2004

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Stefano Rodot, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

Esaminato il ricorso presentato da XY

nei confronti di

Banca Nuova S.p.A.;

Visti gli articoli 7, 8 e 145 s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

Viste le osservazioni dell'Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore il prof. Giuseppe Santaniello;

PREMESSO:

Il ricorrente aveva chiesto ai sensi degli artt. 7 e 8 del Codice a Banca Nuova S.p.A. di conoscere le finalit, le modalit e la logica della comunicazione con la quale la banca aveva trasmesso alla Lega navale italiana, sezione di XW, le copie di tre assegni (dallo stesso sottoscritti quale presidente pro-tempore della sezione medesima) senza oscurare le girate riportate sul retro.

La banca ha risposto sostenendo di avere inviato alla Lega navale italiana, che ne aveva fatto richiesta, "copia degli assegni in questione, cassando come di consueto le firme dei giratari terzi"; allegava a tale riguardo copia di una nota di accompagnamento firmata per ricezione dall'attuale presidente della predetta sezione, "riportante in ogni singola pagina degli allegati il timbro della Direzione legale e contenzioso della Banca e la sigla dell'addetto al servizio".

Il ricorrente, essendo venuto in possesso in un "procedimento amministrativo interno della Lega Navale italiana" di una fotocopia, "con relativi allegati, di una nota della Banca Nuova indirizzata alla Lega navale di XW con cui si trasmettevano copie" di tre assegni "comprensive di tutte le girate intervenute su ogni singolo assegno fino alla definitiva negoziazione", ha contestato il riscontro ottenuto dalla banca resistente presentando un ricorso ai sensi dell'art. 145 s. del Codice.

All'invito ad aderire formulato da questa Autorit in data 7 maggio 2004 ai sensi dell'art. 149 del Codice, la banca resistente, con nota pervenuta il 26 maggio 2004, ha risposto confermando di aver inviato le copie dei tre assegni e precisando che la banca medesima "normalmente () invia le fotocopie oscurando le girate"; ha poi eccepito che il ricorrente sia legittimato a proporre il ricorso non essendo pi presidente della sezione di XW della Lega navale italiana, intestataria del conto corrente su cui sono stati tratti i medesimi assegni.

Con memoria pervenuta il 9 giugno 2004, successivamente alla proroga del termine per la decisione sul ricorso disposta ai sensi dell'art. 149, comma 7, del Codice, il ricorrente ha ribadito di aver proposto ricorso "in nome proprio nella esclusiva qualit di giratario, quale persona fisica, degli assegni in questione" e ha dichiarato di ritenere probabile una illegittima comunicazione delle "copie comprensive di tutte le girate" da parte di personale "infedele della banca".

CI PREMESSO IL GARANTE OSSERVA:

Il ricorso verte sul trattamento di dati personali effettuato da un istituto di credito mediante la comunicazione a terzi di copie di tre assegni dei quali il ricorrente stato anche giratario.

Il ricorso inammissibile in ordine alla richiesta di conoscere la logica del trattamento. Tale richiesta, ai sensi dell'art. 7, comma 2, lett. c), del Codice, pu essere avanzata solo nel caso in cui il trattamento sia effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici, circostanza questa che non stata dedotta nel ricorso,

e che risultava di fatto gi esclusa antecedentemente al ricorso medesimo (in relazione agli elementi conosciuti dall'interessato) e non risulta dagli atti, peraltro, essersi verificata nel caso di specie.

In ordine alle richieste formulate ai sensi degli artt. 7 e 8 del Codice, la banca resistente ha invece completato il riscontro fornito al ricorrente prima della presentazione del ricorso, con particolare riferimento alle finalit della contestata comunicazione. Per questa parte va quindi dichiarato non luogo a provvedere ai sensi dell'art. 149, comma 2, del Codice.

La banca stessa non ha per chiarito in modo inequivoco le modalit con le quali stata effettuata la comunicazione medesima, limitandosi, nel procedimento, a dichiarare che "normalmente" le comunicazioni degli assegni avvengono con l'oscuramento delle girate, ma senza specificare alcunch rispetto al caso di specie.

Peraltro, come risulta dalla documentazione in atti acquisita da questa Autorit in un altro procedimento relativo alla vicenda e di cui parte il ricorrente medesimo, la banca, in data 30 marzo 2004, nel rispondere ad una richiesta della Lega navale italiana in ordine alle modalit con le quali erano state rilasciate alla stessa le copie contestate degli assegni, non ha escluso la possibilit che "nella attivit di spillatura delle fotocopie da allegare alla lettera di risposta, possa essersi verificata una involontaria allegazione delle fotocopie riportanti tutte le girate".

Deve ritenersi quindi fondato il ricorso per quanto riguarda la richiesta di conoscere le modalit del trattamento. Va pertanto ordinato alla banca resistente di fornire, entro il 31 agosto 2004, un riscontro idoneo alla richiesta dell'interessato di conoscere le modalit della contestata operazione di trattamento dei dati che lo riguardano e di dare conferma di tale adempimento entro la stessa data anche a questa Autorit.

PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE:

a) dichiara inammissibile il ricorso per quanto attiene alla richiesta relativa alla logica del trattamento;

b) accoglie il ricorso limitatamente alla richiesta di conoscere le modalit del trattamento effettuato e ordina alla resistente di fornire idoneo riscontro in proposito all'interessato ed a questa Autorit, nei termini di cui in motivazione;

c) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso in ordine alla richiesta relativa alle finalit del trattamento.

Roma, 7 luglio 2004

Il presidente
Rodotà

Il relatore
Santaniello

Il segretario generale
Buttarelli