Garante per la protezione
    dei dati personali


Provvedimento del 16 luglio 2004

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Stefano Rodot, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

Esaminato il ricorso presentato da Ester Ventura rappresentata e difesa dall'avv. Angelo Manzo

nei confronti di

Agos Itafinco S.p.A.;

Visti gli articoli 7, 8 e 145 s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

Viste le osservazioni dell'Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore il prof. Gaetano Rasi;

PREMESSO:

La ricorrente afferma di non aver ricevuto idoneo riscontro ad una istanza rivolta a Agos Itafinco S.p.A il 16 aprile 2004 ai sensi degli artt. 7 e 8 del Codice in materia di protezione dei dati personali con la quale, nel contestare la ricezione di una comunicazione promozionale non sollecitata (contenente un'offerta relativa alla carta di credito denominata "Carta Attiva"), aveva chiesto conferma dell'esistenza di dati personali che la riguardano e di ottenerne la comunicazione in forma intelligibile, di conoscere l'origine dei dati, la logica, le modalit e le finalit su cui si basa il trattamento, nonch i soggetti o le categorie di soggetti cui i dati possono essere comunicati, oltre agli estremi identificativi del titolare del trattamento medesimo e dei responsabili eventualmente designati, opponendosi infine al trattamento dei dati personali che la riguardano a fini commerciali e pubblicitari.

Nel ricorso proposto ai sensi dell'art. 145 del Codice l'interessata ha ribadito le proprie istanze chiedendo di porre a carico della resistente le spese sostenute per il procedimento.

All'invito ad aderire formulato da questa Autorit in data 31 maggio 2004, la societ resistente ha risposto con nota anticipata via fax l'11 giugno 2004, sostenendo che:

      i dati personali della ricorrente sono stati acquisiti "dalla societ Addressvitt", la quale a sua volta li ha ricavati da "pubblici registri, elenchi, atti e documenti conoscibili da chiunque (..)";

      di aver gi comunicato tale informazione all'interessata con missiva del 20 aprile 2004, precisando altres le finalit del trattamento che consistono nell' invio "di informazioni commerciali e materiale promozionale";

      di aver cancellato il nominativo della ricorrente "dalla lista dei destinatari di informazioni di carattere commerciale relative all'offerta di nuovi prodotti".

Con nota inviata via fax il 15 giugno 2004 la ricorrente ad integrazione della precedente nota ha ribadito nuovamente le proprie istanze, con particolare riferimento all'omessa "comunicazione analitica, dettagliata ed in forma intelligibile" dei dati personali che la riguardano, nonch alla specifica indicazione del titolare e del responsabile del trattamento eventualmente designato.

Con ulteriore nota anticipata via fax il 21 giugno 2004 Agos Itafinco S.p.A. ha precisato che i dati della ricorrente sono "nome e cognome (..), che titolare del trattamento Agos Itafinco S.p.A. (..) e che responsabile la Direzione Sistemi- Ufficio Dati Personali (..)".

CI PREMESSO IL GARANTE OSSERVA:

Il ricorso verte sul trattamento dei dati personali effettuato attraverso l'invio di corrispondenza per finalit promozionali.

Il ricorso deve essere accolto in riferimento alla richiesta volta a conoscere i soggetti o le categorie di soggetti cui i dati possono essere comunicati, in merito alla quale la resistente non ha fornito alcun riscontro. Agos Itafinco S.p.A. dovr pertanto comunicare alla ricorrente i soggetti o le categorie di soggetti cui i dati possono essere comunicati, entro il 20 ottobre 2004, dando conferma entro lo stesso termine a questa Autorit dell'avvenuto adempimento.

In ordine alle restanti richieste deve essere dichiarato non luogo a provvedere sul ricorso, ai sensi dell'art. 149, comma 2, del Codice, avendo la resistente fornito riscontri sufficienti prima e dopo la presentazione del ricorso.

Ai sensi dell'art. 154, comma 1, lett. a), del Codice e sulla base di un distinto provvedimento, l'Autorit instaurer un autonomo procedimento per verificare la liceit e correttezza del complessivo trattamento effettuato dalla resistente, con particolare riferimento alla presenza di un'idonea informativa agli interessati ai sensi dell'art. 13 del medesimo Codice.

L'ammontare delle spese sostenute nel presente procedimento determinato, ai sensi dell'art. 150, comma 3, del Codice, nella misura forfettaria di euro 250, di cui euro 25,82 per diritti di segreteria, tenuto conto degli adempimenti connessi alla redazione e presentazione del ricorso. Tale ammontare posto a carico di Agos Itafinco S.p.A. nella misura di euro 150, previa compensazione della restante parte, ai sensi del predetto art. 150, comma 3, per giusti motivi legati al contenuto dei riscontri inviati dalla resistente (anche se incompleti), prima e dopo la presentazione del ricorso, dalla resistente.

PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE:

a) accoglie il ricorso limitatamente alla istanza volta a conoscere i soggetti o le categorie di soggetti cui i dati possono essere comunicati e ordina alla societ resistente di corrispondere a tale richiesta nei termini di cui in motivazione;

b) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso in ordine alle restanti richieste;

c) determina nella misura forfettaria di euro 250, di cui 25,82 per diritti di segreteria, l'ammontare delle spese e dei diritti del presente procedimento che pone, previa compensazione della restante parte per giusti motivi, in misura pari a 150 euro a carico di Agos Itafinco S.p.A., la quale dovr liquidarli direttamente a favore della ricorrente.

Roma, 16 luglio 2004

Il presidente
Rodotà

Il relatore
Rasi

Il segretario generale
Buttarelli