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Garante per la protezione     dei dati personali Provvedimento del 16 luglio 2004 IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI Nella riunione odierna, in presenza del prof. Stefano Rodot, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale; Esaminato il ricorso presentato da "Il Condor" di Cetti Giacobbe nei confronti di Netservice Communication S.a.s ; Visti gli articoli 7, 8 e 145 s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196); Viste le osservazioni dell'Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000; Relatore il prof. Giuseppe Santaniello; PREMESSO: A seguito della ricezione di un messaggio di posta elettronica non sollecitato a contenuto promozionale (relativo al sito www.mediamart.it e ai prodotti di informatica offerti dallo stesso), Diego Cetti, per conto del calzificio ricorrente, aveva formulato un'istanza ai sensi degli artt. 7 e 8 del Codice con la quale, nel contestare l'invio del messaggio, aveva chiesto conferma dell'esistenza di dati relativi a "Il Condor di Giacobbe Cetti" e la loro comunicazione in forma intelligibile, chiedendo altres di conoscere la relativa origine, la logica, le modalit e le finalit del trattamento, nonch gli estremi identificativi del titolare e del responsabile del trattamento eventualmente designato. Con la medesima istanza si era chiesta, altres, l'indicazione dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali gli stessi potevano essere comunicati ed era stata infine formulata un'opposizione al trattamento dei dati per fini promozionali, con relativa richiesta di cancellazione degli stessi. Avendo ricevuto una risposta ritenuta insoddisfacente, il sig. Diego Cetti, nella medesima qualit sopraindicata, ha proposto ricorso ai sensi degli artt. 145 e ss. del Codice, ribadendo le proprie istanze e chiedendo di porre a carico della resistente le spese del procedimento. A seguito dell'invito ad aderire formulato da questa Autorit in data 15 aprile 2004, e della successiva proroga dei termini per la decisione sul ricorso disposta ai sensi del comma 7 del citato art. 149, la resistente non ha fornito alcun riscontro. CI PREMESSO IL GARANTE OSSERVA: Il ricorso verte sul trattamento dei dati personali effettuato attraverso l'invio di corrispondenza per finalit promozionali ad un indirizzo di posta elettronica, senza che risulti precedentemente acquisito il consenso dell'interessato. L'utilizzo dell'indirizzo del ricorrente ha dato luogo ad un trattamento di dati personali secondo quanto precisato dall'art. 4, comma 1, lett. a), del Codice e le richieste dell'interessato, formulate ai sensi degli artt. 7 e 8 del Codice e ribadite nel ricorso, sono legittime. Il ricorso deve essere accolto. Nonostante la nota di invito ad aderire (successivamente rispedita unitamente alla nota relativa alla proroga dei termini per la decisione sul ricorso, entrambe inviate a mezzo raccomandate a/r che risultano pervenute in data 19 aprile 2004 e 4 giugno 2004 all'indirizzo indicato dal ricorrente), il titolare del trattamento non ha fornito all'interessato ed a questa Autorit alcun riscontro alle istanze legittimamente proposte. Deve ritenersi fondata la richiesta del ricorrente di vedere interrotto l'uso del proprio indirizzo di posta elettronica il cui utilizzo dovr essere inibito dalla resistente ai sensi dell'art. 150, comma 2, del Codice, con effetto immediato dalla data di ricezione del presente provvedimento. Entro la data del 15 ottobre 2004 la resistente dovr inoltre fornire idoneo riscontro a tutte le richieste formulate dal ricorrente. Ai sensi dell'art. 154, comma 1, lett. a), del Codice e sulla base di un distinto provvedimento, l'Autorit instaurer un autonomo procedimento per verificare la liceit e correttezza del trattamento effettuato dalla resistente, con particolare riguardo all'obbligo di informativa di cui all'art. 13 del Codice. L'ammontare delle spese sostenute nel presente procedimento e posto interamente a carico di Netservice Communication S.a.s. determinato ai sensi dell'art. 150, comma 3, del Codice, nella misura forfettaria di euro 250, di cui euro 25,82 per diritti di segreteria, tenuto conto degli adempimenti connessi alla redazione e presentazione del ricorso al Garante. PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE: a) accoglie il ricorso e ordina a Netservice Communication S.a.s. la cessazione del comportamento illegittimo nei termini di cui in motivazione; b) ordina altres alla resistente di riscontrare le richieste del ricorrente entro il 15 ottobre 2004, dando conferma entro la medesima data a questa Autorit dell'avvenuto adempimento; c) determina nella misura forfettaria di euro 250, di cui 25,82 per diritti di segreteria, l'ammontare delle spese e dei diritti del presente procedimento, posti a carico di Netservice Communication S.a.s., la quale dovr liquidarli direttamente a favore del ricorrente. Roma, 16 luglio 2004 Il presidente Il relatore Il segretario generale |