Garante per la protezione
    dei dati personali


Provvedimento del 23 luglio 2004

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Stefano Rodot, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

Esaminato il ricorso presentato da Luigi Zuccherino

nei confronti di

Nokia Italia S.p.A., rappresentata dall'avv. Margherita Bari presso il cui studio ha eletto domicilio;

Visti gli articoli 7, 8 e 145 e s. del d.lg. 30 giugno 2003, n. 196;

Viste le osservazioni dell'Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore il prof. Stefano Rodot;

PREMESSO:

Il ricorrente afferma di aver ricevuto vari messaggi a contenuto promozionale al proprio indirizzo di posta elettronica inoltrati da "ClubNokia", da agosto 2003 a maggio 2004, dopo che il Garante, con provvedimento del 7 maggio 2003, adottato a seguito di un precedente ricorso proposto dal medesimo ricorrente, aveva ordinato a Nokia Italia S.p.A. la cancellazione dei dati personali che lo riguardano entro il 10 luglio 2003.

Con un'istanza formulata il 5 maggio 2004 ai sensi degli artt. 7 e 8 del Codice, l'interessato ha chiesto conferma dell'esistenza di dati personali che lo riguardano e la loro comunicazione in forma intelligibile, nonch di conoscere la relativa origine, la logica, le finalit del trattamento e gli estremi identificativi del responsabile del trattamento, ove designato. Con la predetta istanza l'interessato si anche opposto al trattamento dei dati per fini promozionali, sollecitandone la cancellazione.

Non avendo ottenuto alcun riscontro l'interessato ha proposto ricorso ai sensi dell'art. 145 del Codice, precisando che le proprie richieste erano rimaste inevase e chiedendo di porre a carico del titolare del trattamento le spese sostenute per il procedimento.

All'invito ad aderire formulato da questa Autorit in data 8 giugno 2004, la resistente, con nota anticipata via fax il 7 luglio 2004, ha riscontrato la richiesta volta ad ottenere conferma dell'esistenza di dati personali, fornendo un elenco in forma intelligibile degli stessi, nonch chiarimenti in ordine ad origine, logica e finalit del trattamento. La resistente ha anche affermato:

      di aver provveduto "sollecitamente a disporre () da tutti i data base" la cancellazione dei dati personali dell'interessato;

      che, a seguito del primo ricorso dell'interessato, "a causa di un errore materiale", erano state cancellate le "informazioni personali () di un diverso cliente del Club Nokia: il sig. Giuseppe Zuccherino";

      di essersi "immediatamente attivata (), scoperto l'errore, () per correggerlo, e disporre dunque la cancellazione del sig. Luigi Zuccherino nei data base del Club Nokia ()";

      di avere appreso "solo di recente, per effetto di fraintendimenti nelle comunicazioni amministrative, (), che medio tempore, senza che alcuna espressa determinazione fosse stata mai assunta sul punto, era avvenuta una reiscrizione dei dati personali del sig. Luigi Zuccherino nei data base del Club Nokia, la quale deve ritenersi all'origine dei successivi messaggi promozionali inviati all'indirizzo e-mail del ricorrente";

      di aver "tuttavia posto definitivamente rimedio ()" a tale iscrizione "ordinando e per l'effetto verificando la cancellazione" dei dati personali dell'interessato;

      che prova dell'"avvenuta cancellazione" dei predetti dati data "dal documento del Contact Center di riferimento () che individua tutti gli adeguamenti delle posizioni degli utenti" (documento allegato al riscontro).

CI PREMESSO IL GARANTE OSSERVA:

Il ricorso verte sul trattamento dei dati personali effettuato attraverso l'invio di corrispondenza per finalit promozionali ad un indirizzo di posta elettronica.

Va dichiarato non luogo a provvedere sul ricorso, ai sensi dell'art. 149, comma 2, del Codice, in ordine alle richieste volte a conoscere l'origine, la logica e le finalit del trattamento, istanze in riferimento alle quali la resistente ha fornito un riscontro adeguato.

Va ugualmente dichiarato non luogo a provvedere sul ricorso anche in riferimento all'istanza volta ad avere conferma dell'esistenza di dati personali, ad ottenerne la comunicazione in forma intelligibile, nonch riguardo all'opposizione al trattamento degli stessi, avendo anche a tal proposito il titolare del trattamento fornito un congruo riscontro sostenendo (con dichiarazione della cui veridicit l'autore risponde anche ai sensi dell'art. 168 del Codice ("Falsit nelle dichiarazioni e notificazioni al Garante") di aver cancellato i dati personali dell'interessato dai propri data base.

Il ricorso deve essere invece accolto in riferimento alla richiesta volta a conoscere gli estremi identificativi del responsabile del trattamento, in merito alla quale la resistente non ha fornito alcun riscontro. La stessa dovr pertanto comunicare al ricorrente ed a questa Autorit gli estremi identificativi del/i responsabile/i del trattamento eventualmente designato/i ai sensi dell'art. 29 del Codice, entro il 31 ottobre 2004, dando conferma entro lo stesso termine a questa Autorit dell'avvenuto adempimento.

Non risultano, allo stato degli atti, nonch in ragione dei documenti prodotti e delle dichiarazioni rese dalla parte resistente (della cui veridicit l'autore risponde penalmente ai sensi dell'art. 168 del Codice: "Falsit nelle dichiarazioni e notificazioni al Garante"), gli estremi per provvedere alla denuncia di reato per inottemperanza al provvedimento del Garante del 7 maggio 2003. Va tuttavia segnalata alla societ resistente la necessit di adottare ogni idoneo accorgimento per prevenire condotte come quelle del genere verificatosi, che rappresentano comunque un sostanziale inadempimento.

L'ammontare delle spese sostenute nel presente procedimento e posto a carico della resistente determinato ai sensi dell'art. 150, comma 3, del Codice nella misura forfettaria di euro 250, di cui euro 25,82 per diritti di segreteria, tenuto conto degli adempimenti connessi alla redazione e presentazione del ricorso al Garante.

PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE:

a) accoglie il ricorso in ordine all'istanza volta a conoscere gli estremi identificativi del/i responsabile/i del trattamento eventualmente designato/i e ordina alla societ resistente di corrispondere a tale richiesta, nei termini di cui in motivazione;

b) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso in ordine alle restanti richieste;

c) determina, nella misura forfettaria di euro 250, di cui 25,82 per diritti di segreteria, l'ammontare delle spese e dei diritti del presente procedimento che pone a carico di Nokia Italia S.p.A., la quale dovr liquidarli direttamente a favore del ricorrente.

Roma, 23 luglio 2004

Il presidente
Rodotà

Il relatore
Rodotà

Il segretario generale
Buttarelli