Garante per la protezione
    dei dati personali


Provvedimento del 23 luglio 2004

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Stefano Rodot, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

Esaminato il ricorso presentato da Pasquale Volpicelli

nei confronti di

Compass S.p.A.;

Visti gli articoli 7, 8 e 145 e s. del Codice per la protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

Viste le osservazioni dell'Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore il dott. Mauro Paissan;

PREMESSO:

Il ricorrente ha ricevuto una corrispondenza pubblicitaria nel mese di aprile, al proprio domicilio, relativa all'offerta di una carta di credito da parte di Compass S.p.A.. Il 15 aprile 2004 il ricorrente ha altres ricevuto, da parte della medesima societ, un sms con cui veniva proposto un finanziamento di 15000 euro.

Con un'istanza formulata ai sensi degli artt. 7 e 8 del Codice, il ricorrente ha chiesto conferma dell'esistenza di dati personali che lo riguardano e la loro comunicazione in forma intelligibile, nonch di conoscere l'origine degli stessi, la logica e le finalit su cui si basa il loro trattamento; con la medesima istanza si anche opposto all'ulteriore trattamento dei medesimi dati a fini di invio di materiale promozionale e commerciale.

Non avendo ricevuto riscontro, l'interessato ha proposto ricorso ai sensi dell'art. 145 e s. del Codice con il quale ha ribadito le predette istanze, chiedendo di porre a carico della controparte le spese sostenute per il procedimento.

Dopo l'inoltro dell'invito ad aderire formulato da questa Autorit ai sensi dell'art. 149 del Codice, l'interessato ha inviato via fax due note in data 15 e 25 giugno 2004, con le quali ha comunicato di aver ricevuto un riscontro tardivo ed incompleto da parte di Compass S.p.A.; ha quindi ribadito le proprie istanze con particolare riferimento al numero di utenza telefonica in relazione al quale la resistente non aveva fornito alcuna indicazione. Il ricorrente ha infine precisato di aver ricevuto il 23 giugno 2004 un'ulteriore offerta commerciale al proprio domicilio, nonostante () in data 12 maggio 2004 la resistente avesse attestato di aver cancellato i () dati personali dalla lista di clientela destinataria di offerte promozionali/commerciali.

Con nota anticipata via fax il 29 giugno 2004, la resistente ha affermato di aver gi fornito riscontro all'interessato in ordine all'origine dei dati personali, alla logica e alle finalit del trattamento, con lettera del 12 maggio 2004 (allegata al predetto riscontro), e di avergli altres comunicato i dati detenuti. Con riferimento all'opposizione al trattamento, la societ ha poi dichiarato di aver gi provveduto a cancellare il nominativo dell'interessato e che di ci lo stesso era stato debitamente informato nella citata lettera del 12 maggio.

Con successiva lettera del 1 luglio 2004 la resistente ha confermato la propria posizione sostenendo che "l'ultimo messaggio promozionale via posta stato indirizzato al ricorrente in data 31 gennaio 2004, onde solo un disguido pu avere eventualmente comportato la ricezione della comunicazione" successivamente ricevuta dal ricorrente.

CI PREMESSO IL GARANTE OSSERVA:

Il ricorso verte sul trattamento di dati personali effettuato da una societ finanziaria attraverso l'invio di corrispondenza per finalit pubblicitarie.

Va dichiarato non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell'art. 149, comma 2, del Codice, in relazione alle richieste volte a conoscere l'origine dei dati, di cui stata confermata l'esistenza (generalit, luogo e data di nascita, indirizzo e codice fiscale), la logica e le finalit del loro trattamento, avendo la resistente fornito nel corso del procedimento un sufficiente riscontro.

Va parimenti dichiarato non luogo a provvedere con riferimento all'opposizione al trattamento di dati personali a fini di invio di materiale promozionale e commerciale. Al riguardo la resistente ha infatti sostenuto (con dichiarazione della cui veridicit l'autore risponde anche ai sensi dell'art. 168 del Codice "Falsit nelle dichiarazioni e notificazioni al Garante") di aver gi cancellato i dati dell'interessato.

Va poi dichiarato non luogo a provvedere anche in riferimento alla richiesta di avere conferma dell'esistenza di dati personali e di ottenerne la comunicazione in forma intelligibile, limitatamente ai predetti dati personali gi comunicati all'interessato.

Il ricorso deve essere invece accolto in riferimento alla conferma dell'esistenza del numero di utenza telefonica al quale il ricorrente ha sostenuto di aver ricevuto messaggi sms e alla specificazione del numero medesimo. In ordine a tale dato non stata fornita alcuna comunicazione dalla resistente, la quale dovr pertanto integrare al riguardo i riscontri gi forniti, dando conferma dell'esistenza o meno di tale dato e comunicando esplicitamente il medesimo, nonch la relativa origine, la logica e le finalit del trattamento.

Tale riscontro dovr avvenire entro un termine che appare congruo fissare al 31 ottobre 2004, con comunicazione di tale adempimento entro la stessa data al ricorrente ed a questa Autorit.

L'ammontare delle spese sostenute nel presente procedimento determinato, ai sensi dell'art. 150, comma 3, del Codice, nella misura forfettaria di euro 250, di cui euro 25,82 per diritti di segreteria, tenuto conto degli adempimenti connessi alla redazione e presentazione del ricorso. Tale ammontare posto a carico di Compass S.p.A nella misura di euro 200, previa compensazione della restante parte, ai sensi del predetto art. 150, comma 3, per giusti motivi legati al contenuto del riscontro inviato, sia pure tardivamente ed in modo incompleto, dalla resistente.

PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE:

a) accoglie il ricorso limitatamente alla richiesta di avere conferma del dato relativo all'utenza telefonica e di ottenere la comunicazione del relativo numero, dell'origine, della logica e delle finalit del trattamento, nei termini di cui in motivazione;

b) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso in relazione ai restanti profili;

c) determina nella misura forfettaria di euro 250, di cui 25,82 per diritti di segreteria, l'ammontare delle spese e dei diritti del presente procedimento che pone, previa compensazione della restante parte per giusti motivi, in misura pari a 200 euro a carico di Compass S.p.A, la quale dovr liquidarli direttamente a favore del ricorrente.

Roma, 23 luglio 2004

Il presidente
Rodotà

Il relatore
Paissan

Il segretario generale
Buttarelli