Garante per la protezione
    dei dati personali


Provvedimento del 23 luglio 2004

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Stefano Rodot, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dottor Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

Esaminato il ricorso presentato da XT

nei confronti di

Bernese Assicurazioni S.p.A.;

Visti gli articoli 7, 8 e 145 s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

Viste le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore il prof. Giuseppe Santaniello;

PREMESSO

Il ricorrente afferma di non aver ricevuto idoneo riscontro ad una richiesta di accesso con la quale aveva chiesto a Bernese Assicurazioni S.p.A. di conoscere i dati personali che lo riguardano, con specifico riferimento a quelli contenuti nella perizia medico-legale cui era stato sottoposto a seguito di un infortunio.

Con il ricorso proposto al Garante ai sensi degli artt. 145 s. del Codice, il ricorrente ha ribadito tale richiesta.

All'invito ad aderire spontaneamente a tale richiesta, formulato da questa Autorit il 4 giugno 2004 ai sensi dell'art. 149 del Codice, la resistente ha risposto con nota inviata via fax il 25 giugno 2004, con la quale ha affermato che "trasmetter copia della perizia eseguita dal medico fiduciario" ed ha chiesto a tal fine all'interessato "di comunicare il nominativo del suddetto medico ()" secondo quanto, a suo avviso, disposto dall'art. 84 del Codice. 

CI PREMESSO IL GARANTE OSSERVA

Il ricorso verte su una richiesta di accesso ai dati personali detenuti da una compagnia di assicurazione e contenuti in una perizia medico-legale.

Dalla documentazione in atti risulta allo stato che la resistente si limitata a dichiarare la propria disponibilit a comunicare all'interessato, per il tramite di un medico di fiducia dallo stesso designato, i dati personali che lo riguardano contenuti nella predetta perizia. Tale disponibilit, per, non risulta al momento essersi concretizzata.

Il ricorso va pertanto accolto e l'impresa di assicurazioni resistente, qualora non vi abbia gi provveduto in modo idoneo, dovr comunicare all'interessato i dati personali richiesti, contenuti nella perizia medico-legale in questione, estraendoli nei modi previsti dall'art. 10 del Codice, entro un termine che appare congruo fissare al 31 ottobre 2004, dando conferma dell'avvenuto adempimento a questa Autorit entro la stessa data.

La comunicazione dei dati inerenti allo stato di salute per il tramite del medico di fiducia designato dal titolare o dall'interessato (obbligo gi previsto dall'art. 23, comma 2, della legge n. 675/1996) attualmente prevista solo a carico di esercenti le professioni sanitarie e di organismi sanitari (art. 84, comma 1, del Codice). Nel caso di specie i dati richiesti dovranno pertanto essere comunicati direttamente all'interessato.

PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE

accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione.

Roma, 23 luglio 2004

Il presidente
Rodotà

Il relatore
Santaniello

Il segretario generale
Buttarelli