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Garante per la protezione     dei dati personali Provvedimento del 23 luglio 2004 IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI Nella riunione odierna, in presenza del prof. Stefano Rodot, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale; Esaminato il ricorso presentato da Luca Bosi nei confronti di Inferentia DNM S.p.A.; Visti gli articoli 7, 8 e 145 s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196); Viste le osservazioni dell'Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000; Relatore il prof. Gaetano Rasi; PREMESSO: A seguito della ricezione di un messaggio di posta elettronica relativo ad un concorso a premi promosso da Tiscali S.p.A., il ricorrente, ritenendo che tale messaggio proveniva in realt da Efluxa s.r.l., ha inviato alla stessa un'istanza ai sensi degli artt. 7 e 8 del Codice con la quale, nel contestare l'invio di tale comunicazione (accanto ad altra richiesta non prevista dalle predette disposizioni), aveva chiesto conferma dell'esistenza di dati che lo riguardano e la loro comunicazione in forma intelligibile, sollecitando altres un riscontro circa la relativa origine, la logica, le modalit e le finalit del trattamento. Con la medesima istanza aveva chiesto, altres, l'indicazione dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati potevano essere comunicati, opponendosi infine al trattamento dei dati per fini promozionali e commerciali. A tale istanza rispondeva la societ resistente dichiarando, in qualit di titolare del trattamento effettuato (essendo stata ceduta Efluxa S.r.l. a far data dal 1 maggio 2004, a Inferentia DNM S.p.A.), di detenere soltanto l'indirizzo di posta elettronica del ricorrente ed ha comunicato l'origine di tale dato, le finalit, le modalit e la logica del trattamento, precisando di aver comunque cancellato il dato predetto. Ritenendo il trattamento effettuato in violazione di legge oltre che "in danno di Tiscali S.p.A.", il ricorrente ha proposto ricorso ai sensi degli artt. 145 e ss. del Codice ribadendo le proprie richieste e chiedendo di porre a carico del resistente le spese sostenute per il procedimento. A seguito dell'invito ad aderire formulato da questa Autorit in data 8 giugno 2004, ai sensi dell'art. 149 del Codice, la resistente ha risposto con nota anticipata via fax il 15 giugno 2004, ribadendo quanto gi comunicato all'interessato in ordine alle richieste dallo stesso formulate e precisando di aver effettuato il trattamento "a seguito di un incarico" ricevuto da parte di Tiscali S.p.A. In particolare la resistente ha sostenuto che "l'utente ha espressamente autorizzato l'utilizzo dell'indirizzo e-mail" cliccando l'apposito "bottone", dopo aver visionato l'informativa. Con nota datata 4 luglio 2004 il ricorrente ha ribadito le proprie perplessit in ordine al riscontro ricevuto, con particolare riguardo alle modalit di acquisizione del consenso. CI PREMESSO IL GARANTE OSSERVA: Il ricorso verte sul trattamento dei dati personali effettuato attraverso l'invio di corrispondenza per finalit promozionali ad un indirizzo di posta elettronica. Il ricorso deve essere accolto relativamente alla richiesta, cui la resistente non ha fornito idoneo riscontro, volta a conoscere gli estremi del responsabile del trattamento e i soggetti o le categorie di soggetti cui i dati potevano essere comunicati. La societ -che si limitata ad indicare che tali informazioni possono essere reperite presso i propri uffici- dovr pertanto fornire riscontro in merito al ricorrente entro il 10 novembre 2004, dando comunicazione entro la medesima data a questa Autorit dell'avvenuto adempimento. Il ricorso invece infondato relativamente alle altre richieste. Dalla documentazione in atti emerge che al momento dell'inoltro del ricorso a questa Autorit, la societ resistente aveva gi fornito un idoneo riscontro alle altre richieste formulate dall'interessato ai sensi degli artt. 7 e 8 del Codice. Alla luce di tale riscontro, la successiva proposizione di un ricorso ex artt. 145 e s. del medesimo Codice non risulta giustificata. Tale procedimento pu essere avviato infatti solo a seguito di una precisa richiesta formulata in riferimento alle specifiche situazioni soggettive tutelate dall'art. 7 del d.lg. n. 196/2003 avanzata precedentemente al titolare o al responsabile del trattamento e da questi disattesa anche in parte. Nel caso di specie alla data di invio del ricorso, il ricorrente era gi in possesso degli idonei elementi di risposta richiesti alla resistente che, nel frattempo, aveva anche provveduto a cancellare l'indirizzo di posta elettronica. Questa Autorit si riserva di avviare un autonomo procedimento ai sensi dell'art. 154, comma 1, lett. a), del d.lg. n. 196/2003, per verificare il trattamento dei dati personali in questione, con particolare riferimento alle modalit di acquisizione del consenso, anche in relazione all'acquisizione di dati da parte di terzi, in particolare dei soggetti menzionati in atti del procedimento. Sussistono giusti motivi, in ragione della specificit della vicenda esaminata, per compensare integralmente le spese tra le parti. PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE: a) accoglie il ricorso in ordine alla richiesta di conoscere il/i responsabile/i del trattamento eventualmente designati e i soggetti o le categorie di soggetti cui i dati possono essere comunicati e ordina alla resistente di corrispondere a tale richiesta nei termini di cui in motivazione; b) dichiara infondato il ricorso in ordine alle altre richieste; c) dichiara compensate le spese tra le parti. Roma, 23 luglio 2004 Il presidente Il relatore Il segretario generale |