Garante per la protezione
    dei dati personali


Provvedimento del 27 luglio 2004

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Stefano Rodot, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

Esaminato il ricorso presentato da XY rappresentato e difeso dall'avv. Antonio Motti presso il cui studio ha eletto domicilio

nei confronti di

Crif S.p.A., Compass S.p.A. e Unicredit Banca S.p.A.;

Visti gli articoli 7, 8 e 145 s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

Viste le osservazioni dell'Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore il prof. Gaetano Rasi;

PREMESSO:

Il ricorrente, i cui dati personali risultano censiti nella banca dati di Crif S.p.A., afferma di non aver ricevuto adeguati riscontri da parte di tale societ, di Compass S.p.A. e di Unicredit Banca S.p.A. ad un'istanza formulata ai sensi dell'art. 13 della legge n. 675/1996 (ora, artt. 7 e 8 del Codice), con la quale si era opposto per motivi legittimi al trattamento dei dati che lo riguardano relativi, rispettivamente, ad un finanziamento per il quale risultava l'indicazione di rate non pagate e ad un pignoramento immobiliare, chiedendo (oltre ad alcune istanze non previste dai citati artt. 7 e 8) la comunicazione in forma intelligibile dei dati personali che lo riguardano, della loro origine e delle finalit su cui si basa il trattamento.

Con la medesima istanza l'interessato aveva altres chiesto la cancellazione dei dati in questione.

Nel ricorso proposto a questa Autorit ai sensi dell'art. 145 del Codice il ricorrente ha ribadito la richiesta di cancellazione dei dati che lo riguardano dalla banca dati di Crif S.p.A., sostenendo in particolare di aver regolarizzato la propria posizione nei confronti di Compass S.p.A. fin dal 2001. Con riferimento al pignoramento immobiliare il ricorrente ha poi precisato che Unicredit Banca S.p.A. ha sottoposto alla relativa procedura un bene del ricorrente, ma che " altrettanto vero che il Sig. XY non debitore nei confronti della stessa". Ci accaduto in quanto il precedente proprietario dell'immobile in questione lo ha venduto al ricorrente dichiarando che non era gravato da "iscrizioni ipotecarie o da trascrizioni pregiudizievoli", mentre lo stesso risultato poi gravato da un'ipoteca in favore di Unicredit Banca S.p.A.. Con il ricorso l'interessato ha altres chiesto alla citata banca di ottenere la comunicazione dei dati che lo riguardano ed ha sollecitato il Garante a porre a carico dei titolari del trattamento le spese del procedimento.

A seguito dell'invito ad aderire formulato da questa Autorit in data 9 giugno 2004 ai sensi dell'art. 149 del Codice, Compass S.p.A., con nota anticipata via fax il 29 giugno 2004, ha dichiarato:

      di aver gi comunicato, con missiva del 4 maggio 2004, i dati personali del ricorrente, la loro origine e le finalit del trattamento;

      di aver inoltre gi chiesto a Crif S.p.A. di cancellare i dati in questione "ai sensi del provvedimento emesso dal Garante in data 31 luglio 2002".

Per quanto concerne, invece, il trattamento dei dati del ricorrente relativi al pignoramento, Unicredit Banca S.p.A., con nota inviata via fax il 2 luglio 2004, ha sostenuto che "l'azione esecutiva attivata dalla Banca" nei confronti del ricorrente sarebbe legittima in quanto il ricorrente risulta coinvolto "quale terzo acquirente dell'immobile ipotecato a garanzia del (..) credito".

Crif S.p.A., con nota inviata via fax il 7 luglio 2004, ha poi precisato che:

      la prima segnalazione contestata dal ricorrente "riguarda un prestito personale erogato da Compass S.p.A. che gi stato cancellato dal sistema di referenza creditizia (..) dietro espressa richiesta dell'ente segnalante";

      i dati relativi al pignoramento immobiliare sono, invece, tuttora legittimamente trattati e conservati dalla societ "in quanto conformi alle risultanze dei pubblici registri immobiliari presso i quali ancora oggi non esiste alcun annotamento di cancellazione";

      la circostanza che il ricorrente abbia confidato in buona fede nella dichiarazione rilasciata dal proprietario all'atto della vendita dell'immobile circa l'assenza di pesi o vincoli sullo stesso non avrebbe "alcuna rilevanza nei rapporti tra l'interessato e Crif o Unicredit Banca S.p.A., risolvendosi in un mero rapporto interno (..)".

Il ricorrente, con memoria datata 8 luglio 2004, ha ribadito nuovamente le proprie istanze ed ha precisato che "le notizie divulgate in merito al pignoramento sono incomplete, inesatte, non pertinenti ed eccedenti" rispetto alle finalit per le quali i dati personali sono stati raccolti, facendo, a suo avviso, erroneamente intendere che il ricorrente sarebbe debitore di Unicredit Banca S.p.A.

Nel corso dell'audizione tenutasi il 13 luglio 2004, il ricorrente ha ribadito l'istanza di cancellazione della posizione relativa al pignoramento ed ha chiesto, "in via subordinata, la rettifica della citata posizione attraverso l'inserimento nella riga "note" che lo stesso non debitore di Unicredit Banca S.p.A., ma terzo acquirente in buona fede".

CI PREMESSO IL GARANTE OSSERVA:

Il ricorso consegue all'opposizione per motivi legittimi alla permanenza presso una c.d. "centrale rischi" privata di alcuni dati personali relativi al ricorrente.

Va dichiarato non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell'art. 149, comma 2, del Codice in relazione alle istanze formulate nei confronti di Crif S.p.A. e di Compass S.p.A. volte alla cancellazione dei dati riferiti al finanziamento a suo tempo erogato da Compass S.p.A.. Nel corso del procedimento Crif S.p.A. ha comunicato (con dichiarazione della cui veridicit l'autore risponde ai sensi dell'art. 168 del Codice: "Falsit nelle dichiarazioni e nelle notificazioni al Garante"), di aver cancellato i dati in questione dalla banca dati dalla stessa gestita, dietro espressa richiesta di Compass S.p.A. (che ha, a sua volta, inviato copia della relativa richiesta di aggiornamento della posizione).

Va parimenti dichiarato non luogo a provvedere in ordine alla richiesta formulata nei confronti di Unicredit Banca S.p.A. (volta ad avere accesso ai dati personali che lo riguardano). Al riguardo la predetta banca ha infatti fornito, seppure solo a seguito della presentazione del ricorso, un sufficiente riscontro in merito, allegando copia della documentazione relativa alla vicenda in questione.

Per quanto concerne, invece, la richiesta di cancellazione dei dati personali contenuti nella banca dati "Atti Pubblici" di Crif S.p.A. (relativi ad un pignoramento immobiliare su un bene dell'interessato) la richiesta del ricorrente non risulta, allo stato degli atti, fondata.

Nel riscontro fornito la resistente ha attestato di aver acquisito tali dati dai pubblici registri immobiliari detenuti dalla competente amministrazione finanziaria. In questo ambito, Crif S.p.A. utilizza quindi informazioni provenienti da pubblici registri che i soggetti privati possono trattare anche senza il consenso degli interessati (art. 24, comma 1, lett. c), del Codice).

Va per accolta la richiesta di rettifica della posizione del ricorrente riportata nel citato archivio "Atti pubblici" di Crif S.p.A., richiesta formulata in via subordinata rispetto alla pi ampia istanza di cancellazione nella quale va ritenuta compresa. Dalla documentazione in atti risulta che il ricorrente non soggetto passivo del rapporto obbligatorio gi intercorso tra la banca ed altra persona, essendo unicamente assoggettato, quale terzo acquirente dell'immobile ipotecato, all'azione esecutiva del creditore sull'immobile ipotecato. L'indicazione che attualmente compare nella banca dati di Crif S.p.A. non esplicita adeguatamente tale particolare situazione e fornisce, quindi, un'erronea rappresentazione della situazione dell'interessato con particolare riguardo alla sua affidabilit e correttezza e alla fonte del debito.

Crif S.p.A. dovr pertanto procedere, entro il 31 ottobre 2004, a rettificare i dati personali dell'interessato indicando correttamente la diversa qualit di terzo acquirente dell'immobile, e dando conferma all'interessato e a questa Autorit, entro la stessa data, dell'avvenuto adempimento.

Sussistono giusti motivi per compensare fra le parti le spese del procedimento.

PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE:

a) accoglie parzialmente il ricorso ed ordina a Crif S.p.A., ai sensi dell'art. 150 del Codice, quale misura necessaria a tutela dei diritti dell'interessato, di rettificare l'iscrizione contenuta nell'archivio "Atti pubblici" nei termini di cui in motivazione, e dichiara per il resto infondata la richiesta di cancellazione;

b) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso in ordine ai restanti profili;

c) dichiara compensate le spese tra le parti.

Roma, 27 luglio 2004

Il presidente
Rodotà

Il relatore
Rasi

Il segretario generale
Buttarelli