Garante per la protezione
    dei dati personali


Provvedimento del 27 settembre 2004

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

In data odierna, in presenza del prof. Stefano Rodot, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dottor Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

Esaminato il ricorso presentato da XY rappresentata e difesa dall'avv. Simona Manni presso il cui studio ha eletto domicilio

nei confronti di

Milano Assicurazioni S.p.A.;

Visti gli articoli 7, 8 e 145 s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

Viste le osservazioni dell'Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore il dott. Mauro Paissan;

PREMESSO:

A seguito di un sinistro che si era verificato il 17 agosto 2001 in un condominio presso il quale la societ ricorrente curava il servizio di pulizia, la stessa stata citata innanzi al Tribunale di Perugia, sezione distaccata di Foligno, dalla vittima del sinistro, la quale ritiene che il pianerottolo del condominio dove era caduta era stato "lasciato bagnato () in occasione delle pulizie condominiali".

L'ispettorato sinistri del gruppo assicurativo Fondiaria-SAI, di cui fa parte la resistente e con cui il condominio aveva sottoscritto un contratto di assicurazione per responsabilit civile, con lettera del 10 marzo 2003 aveva comunicato di aver archiviato il fascicolo "viste le risultanze degli accertamenti eseguiti () che avevano evidenziato circostanze diverse da quelle denunciate".

Il 5 aprile 2004 la ricorrente ha formulato inizialmente un'istanza ai sensi dell'art. 7 del Codice, con la quale ha chiesto al predetto ispettorato di ottenere copia di una dichiarazione resa dalla sig.a ZY, socio lavoratore della cooperativa all'epoca del sinistro ed incaricata di effettuare le pulizie presso il condominio in questione, nella quale sono riportate dettagliate informazioni in ordine alle modalit con le quali erano state effettuate le pulizie il giorno in cui si era verificato il sinistro.

Ad avviso della societ, tali informazioni, ricostruendo in particolare la data, l'orario e le modalit di svolgimento del proprio servizio, sarebbero "veri e propri dati personali" riferibili anche ad essa, risultando peraltro determinanti per escludere la paventata responsabilit qualora fossero realmente difformi da quelle rese dalla persona che si era infortunata.

La richiesta di accesso stata reiterata con note del 19 e del 22 aprile 2004, rivolte anche alla resistente Milano Assicurazioni S.p.A. e a Fondiaria-Sai, oltre che al predetto ispettorato, in tali note la ricorrente ha anche rappresentato l'esigenza di ottenere la suddetta dichiarazione per utilizzarla nel giudizio civile in corso.

Non avendo ottenuto riscontro, la ricorrente ha proposto ricorso ai sensi dell'art. 145 e s. del Codice ribadendo la richiesta con specifico riferimento alle modalit, agli orari e alle date in cui la cooperativa resistente, a mezzo del proprio socio dipendente, effettuava le pulizie presso il condominio in questione. La ricorrente ha anche chiesto che le spese del procedimento siano poste a carico delle resistenti.

All'invito ad aderire formulato da questa Autorit il 25 maggio 2004 ed indirizzato ai soggetti destinatari delle predette istanze, Milano Assicurazioni S.p.A. ha risposto con nota anticipata via fax l'11 giugno 2004, sostenendo che a suo avviso "le informazioni rese dalla sig.ra ZY () non solo sono dati personali della dichiarante (), ma contengono anche indicazioni relative ad un terzo soggetto (la danneggiata), ()"; pertanto, "stante la delicatezza della questione e la possibile contrapposizione di interessi" fra le parti, la medesima societ titolare del trattamento ha "inteso mantenere riservata" la dichiarazione in questione, rimettendosi comunque alle valutazioni del Garante.

Questa Autorit, dopo aver disposto la proroga del termine per la decisione del ricorso, ha richiesto al predetto titolare del trattamento una copia della dichiarazione in questione che stata inviata da Milano Assicurazioni S.p.A. con nota del 31 agosto 2004.

CI PREMESSO IL GARANTE OSSERVA:

Il ricorso verte su una richiesta che rileva solo come istanza di accesso a singoli dati personali -anzich ad un documento nella sua interezza- formulata da una societ cooperativa in relazione ad alcune informazioni di carattere personale contenute in una dichiarazione detenuta da una compagnia di assicurazione.

La richiesta della cooperativa legittima in quanto il documento in questione descrive il servizio che la cooperativa stessa ha prestato nel giorno del sinistro.

La circostanza che nella dichiarazione possano essere ritenuti presenti dati personali relativi anche a soggetti diversi dalla cooperativa non esclude -di per s- che nel documento vi possano essere dati personali riferibili alla cooperativa ricorrente, e che tali dati (relativi agli orari e alle date in cui la societ ha effettuato il servizio di pulizia presso il suddetto condominio) possano essere da essa conosciuti in conformit a quanto previsto dal Codice (artt. 4, e 7-10).

Il ricorso quindi fondato.

I dati personali che riguardano la societ cooperativa (data e orario del servizio) dovranno essere estratti dal documento e comunicati alla ricorrente entro il 15 dicembre 2004, osservando le modalit previste dai citati articoli del Codice per quanto riguarda l'estrazione e l'intelligibilit dei dati, nonch l'eventuale scomposizione di quelli relativi a terzi. Entro la stessa data dovr essere data conferma a questa Autorit dell'avvenuto adempimento.

Sussistono giusti motivi per compensare le spese fra le parti.

PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE:

a) accoglie il ricorso e ordina a Milano Assicurazioni S.p.A. di corrispondere alla richiesta di accesso a dati personali della societ ricorrente, nei termini di cui in motivazione;

b) dichiara compensate le spese.

Roma, 27 settembre 2004

Il presidente
Rodotà

Il relatore
Paissan

Il segretario generale
Buttarelli