Garante per la protezione
    dei dati personali


Provvedimento del 4 ottobre 2004

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Stefano Rodot, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

Esaminato il ricorso presentato da Pier Luigi Maria Lucatuorto

nei confronti di

Medical Space s.r.l.;

Visti gli articoli 7, 8 e 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

Viste le osservazioni dell'Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore il prof. Gaetano Rasi;

PREMESSO:

Il ricorrente afferma di non aver ricevuto riscontro ad una istanza formulata nei confronti di Medical Space s.r.l. ai sensi degli artt. 7 e 8 del Codice con la quale, nel contestare la ricezione di un messaggio di posta elettronica non sollecitato (contenente una newsletter curata dalla resistente), oltre ad una richiesta non prevista dal predetto art. 7, ha chiesto conferma dell'esistenza di dati personali che lo riguardano e la loro comunicazione in forma intelligibile, l'origine degli stessi, nonch la logica, le finalit e le modalit del trattamento, oltre agli estremi identificativi del titolare e del responsabile eventualmente designato e dei soggetti ai quali i dati possono essere comunicati. Con la medesima istanza si anche opposto all'ulteriore trattamento dei dati, sollecitandone a tal fine la cancellazione.

Nel ricorso proposto ai sensi dell'art. 145 del Codice, l'interessato ha ribadito le proprie istanze ed ha chiesto di porre a carico della resistente le spese sostenute per il procedimento.

All'invito ad aderire formulato da questa Autorit in data 2 luglio 2004 ai sensi dell'art. 149 del Codice, la resistente ha risposto con nota datata 14 luglio 2004 con la quale ha comunicato di aver cancellato l'indirizzo di posta elettronica del ricorrente dichiarando che lo stesso aveva richiesto l'iscrizione alla "newsletter () comunicazione scientifica" quattro giorni prima della presentazione dell'istanza di cancellazione mediante comunicazione e-mail (che ha allegato al riscontro).

Con nota del 23 luglio 2004 il ricorrente, asserendo di essere insoddisfatto del riscontro, ha ribadito la richiesta relativa alle spese.

Con nota fax del 4 agosto 2004, la resistente ha sostenuto che le doglianze del ricorrente sarebbero pretestuose, facendo rilevare che tutte le informazioni richieste dallo stesso erano gi disponibili on-line.

CI PREMESSO IL GARANTE OSSERVA:

Il ricorso verte sul trattamento dei dati personali effettuato attraverso l'invio di corrispondenza ad un indirizzo di posta elettronica.

Il ricorso deve essere accolto con riferimento alle richieste di conoscere gli estremi identificativi del responsabile del trattamento eventualmente designato ai sensi dell'art. 29 del Codice e i soggetti o categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati, non risultando in proposito idonea la generica indicazione della presenza di tali informazioni on-line.

La resistente dovr pertanto comunicare all'interessato tali informazioni entro e non oltre il 30 novembre 2004, dando conferma dell'avvenuto adempimento a questa Autorit entro la stessa data.

Deve essere dichiarato non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell'art. 149, comma 2, del Codice in ordine alle altre richieste, avendo la resistente fornito riscontri sufficienti, dichiarando anche (con dichiarazione della cui veridicit l'autore risponde anche ai sensi dell'art. 168 del Codice: "Falsit nelle dichiarazioni e notificazioni al Garante"), che l'indirizzo e-mail dell'interessato stato cancellato.

L'ammontare delle spese sostenute nel presente procedimento determinato, ai sensi dell'art. 150, comma 3, del d.lg. n. 196/2003, nella misura forfettaria di euro 250, di cui euro 25,82 per diritti di segreteria, tenuto conto degli adempimenti connessi alla redazione e presentazione del ricorso al Garante. Il medesimo ammontare posto in misura pari a 100 euro a carico di Medical Space s.r.l., previa parziale compensazione ai sensi del predetto art. 150, comma 3, per giusti motivi legati ai riscontri forniti dopo la presentazione del ricorso.

PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE:

a) accoglie il ricorso in ordine alla richiesta di conoscere gli estremi del responsabile del trattamento e i soggetti o categorie di soggetti ai quali i dati possono essere stati comunicati, nei termini di cui in motivazione;

b) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso in ordine alle restanti richieste;

c) determina nella misura forfettaria di euro 250, di cui 25,82 per diritti di segreteria, l'ammontare delle spese e dei diritti del presente procedimento che pone in misura pari a 100 euro, previa compensazione per giusti motivi della residua parte, a carico della resistente, la quale dovr liquidarlo direttamente a favore del ricorrente.

Roma, 4 ottobre 2004

Il presidente
Rodotà

Il relatore
Rasi

Il segretario generale
Buttarelli