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Garante per la protezione     dei dati personali Provvedimento del 4
ottobre 2004 IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI Nella riunione odierna, in presenza del prof. Stefano Rodot, presidente, del prof.
Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro
Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale; Esaminato il ricorso
presentato da Pier Luigi Maria Lucatuorto nei confronti di Medical Space s.r.l.; Visti gli articoli 7, 8 e 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati
personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196); Viste
le osservazioni dell'Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi
dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000; Relatore il prof. Gaetano
Rasi; PREMESSO: Il ricorrente afferma di
non aver ricevuto riscontro ad una istanza formulata
nei confronti di Medical Space s.r.l. ai sensi degli artt. 7 e 8 del Codice con
la quale, nel contestare la ricezione di un messaggio di posta elettronica non
sollecitato (contenente una newsletter curata dalla resistente), oltre
ad una richiesta non prevista dal predetto art. 7, ha chiesto conferma
dell'esistenza di dati personali che lo riguardano e la loro comunicazione in
forma intelligibile, l'origine degli stessi, nonch la logica, le finalit e le
modalit del trattamento, oltre agli estremi identificativi del titolare e del
responsabile eventualmente designato e dei soggetti ai quali i dati possono
essere comunicati. Con la medesima istanza si anche
opposto all'ulteriore trattamento dei dati, sollecitandone a tal fine la
cancellazione. Nel ricorso proposto ai
sensi dell'art. 145 del Codice, l'interessato ha ribadito
le proprie istanze ed ha chiesto di porre a carico della resistente le spese
sostenute per il procedimento. All'invito ad aderire
formulato da questa Autorit in data 2 luglio 2004 ai
sensi dell'art. 149 del Codice, la resistente ha risposto con nota datata 14
luglio 2004 con la quale ha comunicato di aver cancellato l'indirizzo di posta
elettronica del ricorrente dichiarando che lo stesso aveva richiesto
l'iscrizione alla "newsletter () comunicazione scientifica"
quattro giorni prima della presentazione dell'istanza di cancellazione mediante
comunicazione e-mail (che ha allegato al riscontro). Con nota del 23 luglio
2004 il ricorrente, asserendo di essere insoddisfatto del riscontro, ha ribadito la richiesta relativa alle spese. Con nota
fax del 4 agosto 2004, la resistente ha sostenuto che le doglianze del
ricorrente sarebbero pretestuose, facendo rilevare che tutte le informazioni
richieste dallo stesso erano gi disponibili on-line. CI PREMESSO IL GARANTE OSSERVA: Il ricorso verte sul
trattamento dei dati personali effettuato attraverso l'invio di corrispondenza ad un indirizzo di posta elettronica. Il ricorso deve essere
accolto con riferimento alle richieste di conoscere gli estremi identificativi
del responsabile del trattamento eventualmente designato ai sensi dell'art. 29
del Codice e i soggetti o categorie di soggetti ai quali i dati possono essere
comunicati, non risultando in proposito idonea la
generica indicazione della presenza di tali informazioni on-line. La resistente dovr
pertanto comunicare all'interessato tali informazioni entro e
non oltre il 30 novembre 2004, dando conferma dell'avvenuto adempimento
a questa Autorit entro la stessa data. Deve essere dichiarato
non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell'art. 149, comma 2, del Codice in ordine alle altre richieste, avendo la
resistente fornito riscontri sufficienti, dichiarando anche (con dichiarazione
della cui veridicit l'autore risponde anche ai sensi dell'art. 168 del Codice:
"Falsit nelle dichiarazioni e notificazioni al Garante"), che
l'indirizzo e-mail dell'interessato stato cancellato. L'ammontare delle spese
sostenute nel presente procedimento determinato, ai sensi dell'art. 150,
comma 3, del d.lg. n. 196/2003, nella misura forfettaria
di euro 250, di cui euro 25,82 per diritti di segreteria, tenuto conto degli
adempimenti connessi alla redazione e presentazione del ricorso al Garante. Il
medesimo ammontare posto in misura pari a 100 euro a carico di Medical Space
s.r.l., previa parziale compensazione ai sensi del predetto art. 150, comma 3, per giusti motivi legati ai riscontri forniti dopo la
presentazione del ricorso. PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE: a) accoglie il ricorso in ordine alla richiesta di conoscere gli estremi del responsabile
del trattamento e i soggetti o categorie di soggetti ai quali i dati possono
essere stati comunicati, nei termini di cui in motivazione; b) dichiara non luogo a
provvedere sul ricorso in ordine alle restanti
richieste; c) determina nella
misura forfettaria di euro 250, di cui 25,82 per diritti di segreteria,
l'ammontare delle spese e dei diritti del presente procedimento che pone in
misura pari a 100 euro, previa compensazione per giusti motivi della residua
parte, a carico della resistente, la quale dovr liquidarlo direttamente a
favore del ricorrente. Roma, 4 ottobre 2004 Il presidente Il relatore Il segretario generale |