Garante per la protezione
    dei dati personali


Provvedimento del 7 ottobre 2004

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Stefano Rodot, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vicepresidente, del prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

esaminato il ricorso presentato da Fortunato Esposito

nei confronti di

Barclays Bank plc-Divisione Barclaycard;

Visti gli articoli 7, 8 e 145 s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

Viste le osservazioni dell'Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore il prof. Giuseppe Santaniello;

PREMESSO:

A seguito della ricezione al proprio domicilio di materiale pubblicitario inviato dalla resistente (relativo alla promozione di una carta di credito), il ricorrente ha formulato un'istanza ai sensi degli artt. 7 e 8 del Codice, con la quale ha chiesto conferma dell'esistenza di dati personali che lo riguardano e la loro comunicazione in forma intelligibile, l'origine degli stessi, nonch la logica e le finalit su cui si basa il trattamento, oltre agli estremi del responsabile eventualmente designato. Con la medesima istanza l'interessato si anche opposto al trattamento dei dati che lo riguardano a fini di invio di materiale promozionale, sollecitandone la cancellazione.

Non avendo ricevuto riscontro, l'interessato ha proposto ricorso ai sensi degli artt. 145 s. del Codice con il quale ha ribadito le proprie istanze, chiedendo di porre a carico della controparte le spese sostenute per il procedimento.

Con successivo fax in data 9 luglio 2004, il ricorrente ha dichiarato di aver ricevuto con ritardo un riscontro da parte della societ resistente sottolineando "che, mentre nella prima lettera pubblicitaria" la banca ha affermato "che i dati personali sono trattati da Inventa s.r.l. (), nella lettera di risposta", la stessa ha sostenuto che "i dati personali sono trattati da Empire s.r.l.".

Nel predetto riscontro, inviato anche a questa Autorit via fax il successivo 21 luglio 2004 in risposta all'invito ad aderire formulato ai sensi dell'art. 149 del Codice, la societ resistente, nel fornire indicazioni in merito all'attivit svolta, ha asserito che "pur non effettuando direttamente in Italia alcun tipo di trattamento di dati, intende assicurare ai propri clienti italiani l'applicazione" della disciplina in materia di protezione di dati personali, e a tal fine ha sostenuto:

      di avvalersi "per lo svolgimento della propria attivit di marketing in Italia () di un'agenzia denominata Empire s.r.l. () presso la quale Barclaycard altres domiciliata ai fini dell'inoltro della corrispondenza";

      che "tale agenzia provvede () ad acquistare presso fornitori da essa individuati di volta in volta, in relazione alle caratteristiche della singola operazione promozionale (), elenchi di dati personali ai fini dello svolgimento dell'attivit di marketing prevista (invio di corrispondenza)";

      che "i dati trattati per lo svolgimento dell'attivit di marketing in parola sono quelli strettamente necessari in relazione alle finalit perseguite nell'ambito di tali operazioni (promozione della carta di credito) e comprendono il nominativo, l'indirizzo e la fascia d'et dell'interessato";

      che "tali dati sono stati utilizzati per un singolo invio di materiale promozionale all'interessato, e saranno prontamente cancellati";

      che "tali dati () sono trattati, ai soli fini dell'inoltro della corrispondenza promozionale, unicamente dalla richiamata agenzia Empire, la quale in grado di risalire dalla lettera promozionale al soggetto che ha fornito il relativo nominativo mediante l'indicazione, in calce alla lettera stessa, di un codice identificativo del fornitore dell'elenco dei dati";

      di non disporre "di un elenco generale dei soggetti che forniscono dati a Empire, n dei relativi contratti, che vengono conclusi direttamente dalla agenzia medesima (fra i fornitori utilizzati con maggiore frequenza () Pagine Gialle, Cemit, EDPS, Consodata, Addressvitt)";

      che "Empire () conserva presso di s i dati acquistati per lo svolgimento delle attivit promozionali per il periodo necessario a tal fine, essendo escluso un loro riutilizzo".

CI PREMESSO IL GARANTE OSSERVA:

Il ricorso verte sul trattamento dei dati personali effettuato attraverso l'invio di comunicazioni pubblicitarie al domicilio del ricorrente.

Va dichiarato non luogo a provvedere sul ricorso, ai sensi dell'art. 149, comma 2, del Codice limitatamente alle richieste volte a conoscere la logica e le finalit del trattamento, avendo al riguardo la societ resistente fornito nel corso del procedimento un sufficiente riscontro.

Il ricorso va invece accolto in ordine alle restanti richieste, essendosi la societ limitata ad affermare che l'attivit di marketing pubblicitario in Italia sarebbe curata da una "agenzia" presso la quale la resistente si sarebbe domiciliata ai fini dell'inoltro della corrispondenza.

Barclays bank plc era invece tenuta (anche a mezzo di apposito rappresentante in Italia da designare, ove ne ricorressero i presupposti, in conformit all'art. 5 del Codice) a fornire esaustiva risposta a tutte le richieste dell'interessato. Questi, si infatti legittimamente rivolto alla banca in quanto questa era indicata nell'informativa -incompleta- posta in calce alla lettera promozionale ricevuta al proprio domicilio. In tale informativa, si invitavano appunto gli interessati a rivolgersi, per l'esercizio dei loro diritti di cui all'art. 7 del Codice, all'indirizzo ivi indicato (Barclays bank plc - casella postale 1069 - Milano).

La societ resistente dovr pertanto dare completo adempimento alle altre richieste del ricorrente.

In particolare, Barclays bank plc dovr fornire conferma all'interessato dell'esistenza di eventuali dati personali che lo riguardano, comunque trattati, comunicando gli stessi in forma intelligibile, e fornendo precise indicazioni in ordine all'origine dei medesimi, entro un termine che appare congruo fissare al 30 novembre 2004 dando conferma dell'avvenuto adempimento a questa Autorit entro la stessa data.

La societ medesima dovr, inoltre, entro il predetto termine, confermare di aver inibito ogni ulteriore invio non sollecitato di ulteriore materiale pubblicitario, chiarendo se, in riferimento ai dati in questione, sia stato designato un responsabile del trattamento ai sensi dell'art. 29 del Codice.

Nella nota pubblicitaria ricevuta dall'interessato si precisava che i dati venivano trattati dalla societ Inventa s.r.l. di Milano, mentre in sede di riscontro al ricorso la resistente ha sostenuto che i dati stessi, almeno con riferimento all'attivit di marketing in Italia, sarebbero invece trattati da altra societ sempre di Milano (Empire s.r.l.). Anche in relazione a tali aspetti, questa Autorit valuter nell'ambito di un autonomo procedimento ai sensi dell'art. 154 del Codice il complessivo trattamento dei dati effettuato dalla resistente, con specifico riferimento al rispetto degli obblighi di legge in materia riferiti all'ambito di applicazione, ai rapporti con altre societ e all'esistenza di un'idonea informativa agli interessati.

L'ammontare delle spese sostenute nel presente procedimento determinato ai sensi dell'art. 150, comma 3, del Codice, nella misura forfettaria di euro 250, di cui euro 25,82 per diritti di segreteria, tenuto conto degli adempimenti connessi alla redazione e presentazione del ricorso al Garante. Tale ammontare posto in misura pari a euro 200 a carico della resistente, previa compensazione della restante parte per giusti motivi legati al contenuto del riscontro inviato dalla resistente dopo la proposizione del ricorso.

PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE:

a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso in ordine alla richiesta di conoscere la logica e le finalit del trattamento;

b) accoglie il ricorso in merito alle restanti richieste e ordina alla resistente di adempiervi nei termini di cui in motivazione;

c) determina nella misura forfettaria di 250 euro l'ammontare delle spese e dei diritti del presente procedimento che pone, previa compensazione della restante parte per giusti motivi, in misura pari a 200 euro a carico di Barclays Bank plc-Divisione Barclaycard, la quale dovr liquidarlo direttamente a favore del ricorrente.

Roma, 7 ottobre 2004

Il presidente
Rodotà

Il relatore
Santaniello

Il segretario generale
Buttarelli