Garante per la protezione
    dei dati personali


Provvedimento del 11 ottobre 2004

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Stefano Rodot, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

Esaminato il ricorso presentato da XY, rappresentata e difesa dall'avv. Alessandro Tozzi presso il cui studio ha eletto domicilio

nei confronti di

Azienda ospedaliera S. Giovanni–Addolorata di Roma e Azienda U.s.l. Roma C;

Visti gli articoli 7, 8 e 145 s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

Viste le osservazioni dell'Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore il dott. Mauro Paissan;

PREMESSO:

La ricorrente afferma di non aver ricevuto riscontro dall'Azienda ospedaliera S. Giovanni–Addolorata di Roma e dall'Azienda U.s.l. Roma C a due istanze, formulate ai sensi degli artt. 7 e 8 del Codice, con le quali aveva chiesto la cancellazione o la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati che la riguardano contenuti in una cartella clinica redatta, senza previa manifestazione del consenso n della stessa, n del proprio convivente, in occasione di un suo ricovero presso il Servizio psichiatrico di diagnosi e cura dell'Azienda U.s.l. Roma C, operante presso l'ospedale S. Giovanni–Addolorata di Roma.

Con il ricorso proposto ai sensi degli artt. 145 e s. del Codice, la ricorrente ha ribadito la propria richiesta, lamentando anche una comunicazione di dati che la riguardano -effettuata presumibilmente da parte delle strutture sanitarie alla Procura della Repubblica di Torino- di cui sarebbe venuta a conoscenza a seguito della notifica di una richiesta di interdizione avanzata dal pubblico ministero presso il Tribunale civile di Roma (richiesta motivata con riferimento a presunte "condizioni di abituale infermit mentale" dell'odierna ricorrente). Nel ricorso, denunciando il ritrovamento di atti e documenti contenenti dati personali relativi a terzi nella propria cartella clinica, l'interessata si , in via subordinata, opposta alla conservazione dei dati da parte dei resistenti in ragione della ritenuta mancata adozione di idonee misure di sicurezza.

All'invito ad aderire formulato da questa Autorit ai sensi dell'art. 149 del Codice, in data 1 giugno 2004, l'Azienda ospedaliera S. Giovanni–Addolorata di Roma ha risposto con nota del 17 giugno 2004, dichiarando che titolare del trattamento sarebbe la Azienda U.s.l. Roma C cui attiene il Servizio psichiatrico di diagnosi e cura presso cui fu ricoverata la ricorrente, e che la convenzione che disciplina il rapporto con l'azienda sanitaria (vedi nota del 26 maggio 2004, allegata al riscontro) sarebbe stata prorogata con deliberazioni del 2000 e, "in virt della prorogatio ha continuato e continua i suoi effetti".

Con fax del 28 giugno 2004 e con memoria del 30 giugno 2004, l'Azienda U.s.l. Roma C ha ritenuto lecito il trattamento effettuato, rilevando che:

      "la cartella clinica psichiatrica deve riportare, oltre alle informazioni anagrafiche, sanitarie, sociali, ambientali e giuridiche, tutta una serie di notizie di natura privata e affettiva";

      tutte le informazioni in essa contenute "derivano da dichiarazioni o altre forme di manifestazione del pensiero rese dall'assistito o da un suo familiare, necessarie per la riabilitazione e cura di una inabilit psichica quale espletamento di un pubblico servizio reso nell'ambito del SSN";

      nel caso di specie, il ricovero della ricorrente avvenuto mediante il servizio di emergenza sanitaria 118 ed stato richiesto dal "medico curante" dell'interessata a causa di "comportamenti disturbati e autolesivi che non consentivano alla stessa di poter rilasciare alcun tipo di consenso";

      "le dichiarazioni riportate nella cartella clinica" e riferite al convivente della ricorrente "sono state rese dallo stesso al personale medico del reparto, anche in presenza" del medico curante della ricorrente medesima, "senza richiesta di riservatezza, e sono state trascritte al solo scopo di permettere un corretto trattamento del caso";

      nel corso della degenza, era stata riscontrata la necessit di sottoporre la paziente ad un trattamento chirurgico per la presenza di una lesione cutanea di natura neoplastica, trattamento al quale il sig. XZ (convivente della paziente), "dichiarandosi tutore della paziente, si opponeva";

      "solo in data 14 gennaio 2003 il sig. XZ ha provveduto a consegnare al servizio psichiatrico copia di una procura generale in ordine al patrimonio della sig.a XY";

      avendo verificato, a seguito di apposite verifiche, l'assenza di uno stato di interdizione della ricorrente e risultata vana anche la ricerca di familiari della stessa, "considerata la delicatezza e la complessit della situazione, nonch la gravit del quadro clinico che deponevano per una situazione rientrante nell'ambito dei soggetti non in grado di tutelare i propri interessi, il servizio di psichiatria, come prevede la normativa vigente, ha provveduto in data 30 gennaio 2003 a segnalare il caso all'Ufficio affari civili della Procura della Repubblica di Torino, per eventuali interventi ritenuti opportuni a tutela del soggetto". 

Con fax del 16 e 24 giugno 2004 e nell'audizione del 5 luglio 2004, la ricorrente, per mezzo del suo legale, ha ribadito le perplessit gi manifestate in ordine alla titolarit del trattamento, rilevando che la convenzione in virt della quale sono regolati i rapporti tra i due enti resistenti sarebbe ormai scaduta da diversi anni e mai pi rinnovata. Tali perplessit sono state ribadite nella memoria prodotta il 29 luglio 2004, successivamente alla proroga del termine per la decisione sul ricorso disposta ai sensi dell'art. 149, comma 7, del Codice. Con tale nota, la ricorrente ha chiesto anche di porre a carico dei resistenti le spese sostenute per il procedimento.

L'Azienda U.s.l. Roma C, con una memoria inviata via fax il 15 settembre 2004, ha nuovamente sostenuto che il trattamento effettuato lecito, dichiarando tra l'altro che, indipendentemente dalla vigenza della convenzione che disciplina i rapporti della stessa con l'Azienda ospedaliera San Giovanni–Addolorata, " la normativa vigente a prevedere l'ubicazione all'interno delle aziende ospedaliere del servizio psichiatrico appartenente alle aziende Usl territorialmente competenti".

CI PREMESSO IL GARANTE OSSERVA:

Il ricorso concerne il trattamento di dati personali relativi allo stato di salute effettuato nell'ambito di un organismo sanitario pubblico.

Va dichiarato inammissibile il ricorso proposto nei confronti dell'Azienda ospedaliera San Giovanni-Addolorata, non essendo la stessa titolare del trattamento dei dati personali dell'interessata. Il Servizio psichiatrico di diagnosi e cura presso il quale stata ricoverata la ricorrente una struttura che attiene alla Azienda U.s.l. Roma C: la questione, ancora controversa tra le parti, relativa all'attuale vigenza di una convenzione che disciplina i rapporti tra le stesse non incide sull'effettiva titolarit del trattamento da parte dell'azienda sanitaria locale, anche alla luce di quanto previsto, a livello nazionale, dal d.P.R. 10 novembre 1999 ("Approvazione del progetto obiettivo tutela salute mentale 1998-2000" in G.U. 22 novembre 1999, n. 274), che, nel dichiarare che il servizio psichiatrico di diagnosi e cura costituisce uno dei servizi essenziali dei dipartimenti di salute mentale (istituiti da ogni azienda sanitaria), afferma che esso " parte integrante del dipartimento di salute mentale, anche quando l'ospedale in cui ubicato non sia amministrato dall'Azienda sanitaria di cui il DSM fa parte". 

Deve essere dichiarata inammissibile anche l'opposizione al trattamento per motivi legittimi formulata dalla ricorrente solo in sede di ricorso, in quanto non avanzata previamente nell'interpello preventivo ai sensi degli artt. 7 e 8 del Codice. In relazione al profilo dell'adozione di idonee misure di sicurezza da parte dei resistenti, va peraltro rilevato che l'Autorit ha gi avviato un autonomo procedimento volto a verificare il rispetto della normativa posta a protezione dei dati e a sanzionare gli eventuali inadempimenti riscontrati.  

Per quanto attiene alla richiesta di cancellazione, trasformazione in forma anonima o blocco dei dati personali contenuti nella cartella clinica formulata nei confronti dell'Azienda Usl Roma C, il ricorso invece infondato.

Il trattamento di dati effettuato mediante la redazione e la conservazione della cartella clinica, di cui stata peraltro ribadita, anche dalla giurisprudenza di legittimit, la natura di atto pubblico (e che, ai sensi dell'art. 35 del d.p.c.m. 27 giugno 1986, pubblicato in G.U. 4 luglio 1986, n. 153, deve essere redatta obbligatoriamente anche da ogni casa di cura privata), rientra nell'ambito delle attivit istituzionalmente affidate agli organismi sanitari pubblici (cfr. artt. 5 e 7 d.P.R. 27 marzo 1969, n. 128 "Ordinamento interno dei servizi ospedalieri").

Con riferimento alla disciplina posta a protezione dei dati personali, il trattamento in questione rientra, in particolare, tra le attivit certificatorie svolte dagli organismi sanitari pubblici (cfr., ad es., Cass. civ., Sez. un., 13 novembre 1996 n. 9957 e 18 dicembre 1985 n. 6442) per le quali l'art. 85, comma 1, del Codice (gi art. 17, comma 1, d.lg. 135/1999) ravvisa una rilevante finalit di interesse pubblico e che pu essere quindi effettuato senza il consenso dell'interessato. Contrariamente a quanto sostenuto dal legale della ricorrente, l'obbligo per gli esercenti le professioni sanitarie e gli organismi sanitari pubblici di acquisire il consenso dell'interessato previsto dall'art. 76 del Codice (gi art. 23, comma 1, della legge n. 675/1996) fa riferimento al trattamento che "riguarda dati e operazioni indispensabili per perseguire una finalit di tutela della salute o dell'incolumit fisica dell'interessato". Tale trattamento, in concreto, pu in particolare identificarsi con quello necessario per garantire le prestazioni mediche cui gli organismi sanitari sono tenuti e non anche con quello correlato, ad esclusivi fini amministrativi, nell'ambito di attivit connesse a tali prestazioni (ad es. la redazione e la conservazione della cartella clinica che, seppure strumentali alla tutela della salute dell'interessato, non possono essere qualificate quali "prestazioni"). Ci, anche in armonia con quanto disposto dall'art. 82 del Codice che, con riferimento alle situazioni di emergenza, prevede, a tutela della salute e dell'incolumit fisica dell'interessato, che il consenso di quest'ultimo debba essere richiesto senza ritardo successivamente alla "prestazione" medica.

Alla luce delle sopra esposte considerazioni, il trattamento dei dati personali della ricorrente volto alla redazione della cartella clinica non risulta allo stato degli atti effettuato dal Servizio psichiatrico di diagnosi e cura dell'Azienda U.s.l. Roma C in violazione di legge e, pertanto, non risulta dai medesimi atti meritevole di accoglimento la richiesta volta ad ottenere l'integrale cancellazione, blocco o trasformazione in forma anonima dei dati in essa registrati.

Ci rende superfluo prendere in esame l'ulteriore profilo, gi considerato da questa Autorit nel provvedimento del 22 luglio 1999, relativo alla necessit di una temporanea conservazione di tale documento e, conseguentemente, dei dati in esso registrati alla luce delle disposizioni in materia di archivi pubblici, delle indicazioni emergenti dalle direttive sinora impartite dal Ministero della sanit (cfr. circolare del Ministero della sanit 19 dicembre 1986, n. 61), nonch, da ultimo, delle disposizioni di cui al d.m. 27 ottobre 2000, n. 380 ("Regolamento recante norme concernenti l'aggiornamento della disciplina del flusso informativo sui dimessi dagli istituti di ricovero pubblici e privati") che pone in capo a regioni e province autonome la verifica "anche attraverso indagini campionarie effettuate sulle cartelle cliniche", della completezza, congruenza e accuratezza delle informazioni rilevate attraverso le schede di dimissione.

Quanto sopra considerato, non esclude il rispetto dei principi di pertinenza, completezza, non eccedenza e indispensabilit nel trattamento di dati sensibili contenuti nelle cartelle cliniche, principi di cui si dovr tenere conto anche nella redazione dei regolamenti di cui all'art. 20, comma 2, del Codice (da adottarsi, ai sensi dell'art. 181 comma 1, lett. a), del Codice, entro il 31 dicembre 2005).

Sussistono giusti motivi per compensare le spese tra le parti. 

PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE:

a) dichiara inammissibile il ricorso proposto nei confronti dell'Azienda ospedaliera San Giovanni-Addolorata;

b) dichiara inammissibile l'opposizione al trattamento formulata dalla ricorrente nei confronti di Azienda U.s.l. Roma C, nei termini di cui in motivazione;

c) dichiara infondate le altre richieste proposte nei confronti di Azienda U.s.l. Roma C;

d) dichiara compensate le spese tra le parti.

Roma, 11 ottobre 2004

Il presidente
Rodotà

Il relatore
Paissan

Il segretario generale
Buttarelli