Garante per la protezione
    dei dati personali


Provvedimento del 12 ottobre 2004

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Stefano Rodot, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

Esaminato il ricorso presentato da Amc Elettronica s.r.l., rappresentata e difesa dall'avv. Enrico Pucci presso il cui studio ha eletto domicilio,

nei confronti di

A.V. Yachting di Stefano Galluzzo e C. s.n.c.;

Visti gli articoli 7, 8 e 145 s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

Viste le osservazioni dell'Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore il prof. Giuseppe Santaniello;

PREMESSO:

La societ ricorrente afferma di non aver ricevuto idoneo riscontro ad un'istanza formulata ai sensi degli artt. 7 e 8 del Codice nei confronti di A.V. Yachting di Stefano Galluzzo e C. s.n.c. con la quale si opposto all'invio di materiale pubblicitario a due indirizzi e-mail intestati alla societ medesima (relativi alla possibilit di noleggiare barche a vela), chiedendo di conoscere l'origine dei dati relativi alla societ, le finalit, le modalit e la logica del trattamento effettuato, gli estremi identificativi del titolare o del responsabile del trattamento eventualmente designato e dei soggetti o delle categorie di soggetti a cui i dati siano stati eventualmente comunicati.

Nel ricorso proposto a questa Autorit ai sensi dell'art. 145 del Codice il ricorrente ha ribadito le proprie istanze e ha chiesto al Garante di porre a carico della controparte le spese del procedimento e di disporre il risarcimento dei danni.

A seguito dell'invito ad aderire formulato da questa Autorit in data 13 luglio 2004, ai sensi dell'art. 149 del Codice, A.V. Yachting di Stefano Galluzzo e C. s.n.c., con fax del 14 settembre 2004, nell'illustrare le modalit, la logica e le finalit del trattamento effettuato (rivolto ad un target specifico di potenziali destinatari, in ragione della particolarit dei servizi offerti), ha dichiarato di non aver rinvenuto dati personali relativi alla societ ricorrente nei propri archivi. Sulla base delle dichiarazioni rilasciate da due tecnici informatici ha anche ipotizzato che l'invio delle e-mail contestate sia avvenuto per effetto di un virus.

Con nota inviata via fax il 29 settembre 2004, l'interessato ha contestato il riscontro e la contraddittoriet di alcuni suoi passaggi, ribadendo le proprie richieste.

CI PREMESSO IL GARANTE OSSERVA:

Il ricorso verte sul trattamento dei dati personali effettuato attraverso l'invio di corrispondenza per finalit promozionali a mezzo posta elettronica.

Va dichiarata inammissibile la richiesta rivolta ad ottenere il risarcimento dei danni, non avendo la legge attribuito competenze a questa Autorit in ordine a tale richiesta.

La resistente ha fornito un sufficiente riscontro alle altre istanze formulate dalla societ ricorrente, attestando anche di non detenere dati personali relativi alla stessa e di non operare quindi alcun loro trattamento. Sulla base di tali dichiarazioni, della cui veridicit l'autore risponde anche ai sensi dell'art. 168 del Codice ("Falsit nelle dichiarazioni e notificazioni al Garante"), va dichiarato non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell'art. 149, comma 2, del Codice.

Questa Autorit si riserva di avviare un autonomo procedimento ai sensi dell'art. 154 comma 1, lett. a), del Codice, al fine di verificare la liceit e correttezza del complessivo trattamento di dati effettuato, anche in riferimento al consenso, all'obbligo di informativa e alle misure di sicurezza.

L'ammontare delle spese sostenute nel presente procedimento determinato, ai sensi dell'art. 150, comma 3, del Codice, nella misura forfettaria di euro 250, tenuto conto degli adempimenti connessi alla redazione e presentazione del ricorso al Garante. Tale ammontare posto in misura pari a 150 euro a carico di A.V. Yachting di Stefano Galluzzo e C. s.n.c., previa parziale compensazione ai sensi del predetto art. 150, comma 3, per giusti motivi legati ai riscontri forniti prima e dopo la presentazione del ricorso.

PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE:

a) dichiara inammissibile la richiesta di risarcimento dei danni;

b) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso in ordine ai restanti profili;

c) determina nella misura forfettaria di euro 250 l'ammontare delle spese e dei diritti del presente procedimento che posto in misura pari a 150 euro, previa compensazione per giusti motivi della residua parte, a carico di A.V. Yachting di Stefano Galluzzo e C. s.n.c., la quale dovr liquidarlo direttamente a favore della societ ricorrente.

Roma, 12 ottobre 2004

Il presidente
Rodotà

Il relatore
Santaniello

Il segretario generale
Buttarelli