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Garante per la protezione     dei dati personali Provvedimento del 12 ottobre 2004 IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI Nella riunione odierna, in presenza del prof. Stefano Rodot, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale; Esaminato il ricorso presentato da Anna Foresio rappresentata e difesa dall'avv. Angelo Manzo nei confronti di Tele2 Italia S.p.A.; Visti gli articoli 7, 8 e 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196); Viste le osservazioni dell'Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000; Relatore il prof. Gaetano Rasi; PREMESSO: La ricorrente afferma di non aver ricevuto riscontro ad un'istanza formulata il 21 aprile 2004 ai sensi degli artt. 7 e 8 del Codice con la quale, nel contestare la ricezione al proprio numero telefonico di rete fissa di una chiamata di un'operatrice di Tele2 S.p.A. (che promuoveva l'abbonamento al servizio telefonico offerto dalla societ), ha chiesto conferma dell'esistenza di dati che la riguardano e la loro comunicazione in forma intelligibile, di conoscere l'origine degli stessi, nonch la logica, le finalit e le modalit del trattamento, oltre agli estremi identificativi del titolare e del responsabile eventualmente designato e dei soggetti ai quali i dati possono essere comunicati. Con la medesima istanza l'interessata si anche opposta all'ulteriore trattamento dei dati per fini promozionali. Nel ricorso proposto ai sensi dell'art. 145 del Codice, la ricorrente ha ribadito le proprie istanze ed ha chiesto anche di porre a carico della societ le spese sostenute per il procedimento. All'invito ad aderire formulato da questa Autorit in data 1 giugno 2004 ai sensi dell'art. 149 del Codice, la resistente ha risposto con una nota inviata via fax il 13 luglio 2004, con la quale ha confermato l'esistenza di dati personali dell'interessata che ha elencato in modo intelligibile indicando anche la logica, le finalit, le modalit e gli estremi identificativi del titolare del trattamento, nonch le categorie di soggetti cui i dati possono essere comunicati. La societ ha altres dichiarato: che i dati personali "sono stati forniti" dall'interessata "all'atto della sottoscrizione del contratto di utenza, avvenuta in data 3 giugno 2000"; di aver provveduto in tale occasione a fornire all'interessata l'informativa relativa al trattamento dei dati con l'indicazione delle relative finalit, tra le quali l'invio di "comunicazioni di natura promozionale ai clienti"; che "l'attivit promozionale" svolta dall'operatore telefonico " stata () conforme all'informativa resa" all'interessata "e successiva all'acquisizione del suo consenso"; che il responsabile del trattamento " il responsabile amministrativo di Tele2 Italia S.p.A. e che l'elenco dei responsabili del trattamento nominati da Tele2 Italia S.p.A. disponibile presso gli uffici della societ ()"; di interrompere con effetto immediato qualsiasi trattamento "a fini promozionali e/o commerciali, nonch al fine di invio di materiale pubblicitario" dandone contestualmente notizia a coloro cui i suoi dati sono stati comunicati. Con memoria pervenuta il 29 luglio 2004 il ricorrente ha lamentato la tardivit della risposta e l'incompletezza del riscontro in ordine all'indicazione dei responsabili del trattamento. CI PREMESSO IL GARANTE OSSERVA: Il ricorso verte sul trattamento di dati personali effettuato a fini di comunicazione promozionale/commerciale da una societ operante nel settore della telefonia. Va accolta la richiesta volta a conoscere gli estremi identificativi dei responsabili del trattamento designati ai sensi dell'art. 29 del Codice. Al riguardo, la resistente ha individuato, peraltro in termini generici, solo una figura di responsabile del trattamento limitandosi a dichiarare che esiste presso gli uffici della societ un elenco dei responsabili e presupponendo che l'interessato, per conoscerli, debba recarsi presso tali uffici. L'interessato che lo richieda ha invece diritto di ricevere direttamente dal titolare l'indicazione completa degli estremi identificativi di tutti i responsabili. Il titolare resistente dovr pertanto completare il riscontro gi fornito in proposito comunicando all'interessata gli estremi identificativi di tutti i responsabili del trattamento designati ai sensi dell'art. 29 del Codice, entro un termine che appare congruo fissare al 20 dicembre 2004, dando comunicazione dell'avvenuto adempimento a questa Autorit entro la stessa data. Va dichiarato invece non luogo a provvedere ai sensi dell'art. 149, comma 2, del Codice, in merito alle restanti richieste, alle quali la societ fornito un riscontro nel complesso sufficiente, bench tardivo e in alcuni punti parimenti generico. L'ammontare delle spese sostenute nel presente procedimento determinato, ai sensi dell'art. 150, comma 3, del Codice, nella misura forfettaria di euro 250, di cui euro 25,82 per diritti di segreteria, tenuto conto degli adempimenti connessi alla redazione e presentazione del ricorso al Garante. Il medesimo ammontare posto in misura pari a 200 euro a carico di Tele2 Italia S.p.A., previa parziale compensazione ai sensi del predetto art. 150, comma 3, per giusti motivi legati al riscontro fornito, dopo la presentazione del ricorso. PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE: a) accoglie il ricorso con riferimento all'istanza volta a conoscere gli estremi identificativi di tutti i responsabili del trattamento, nei termini di cui in motivazione; b) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso in merito alle restanti richieste; c) determina nella misura forfettaria di euro 250, di cui 25,82 per diritti di segreteria, l'ammontare delle spese e dei diritti del presente procedimento che pone in misura pari a 200 euro, previa compensazione per giusti motivi della residua parte, a carico della resistente, la quale dovr liquidarlo direttamente a favore della ricorrente. Roma, 12 ottobre 2004 Il presidente Il relatore Il segretario generale |