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Garante per la protezione     dei dati personali Provvedimento del 28 ottobre 2004 IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI Nella riunione odierna, in presenza del prof. Stefano Rodot, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale; Esaminato il ricorso presentato da Domenico Lucatuorto nei confronti di Tele2 Italia S.p.A.; Visti gli articoli 7, 8 e 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196); Viste le osservazioni dell'Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000; Relatore il prof. Gaetano Rasi; PREMESSO: Il ricorrente afferma di aver ricevuto per posta corrispondenza pubblicitaria non richiesta da parte di Tele2 Italia S.p.A., relativa ad un'offerta di servizi telefonici. Ai sensi degli artt. 7 e 8 del Codice, il ricorrente, oltre ad alcune istanze non previste fra gli specifici diritti tutelati dal predetto art. 7, ha chiesto conferma dell'esistenza di dati personali che lo riguardano e la loro comunicazione in forma intelligibile, l'origine degli stessi, nonch la logica, le finalit e le modalit del trattamento, oltre agli estremi identificativi del titolare e del responsabile eventualmente designato e dei soggetti ai quali i dati possono essere comunicati. Con la medesima istanza l'interessato si anche opposto all'ulteriore trattamento dei dati, sollecitandone a tal fine la cancellazione. Nel ricorso proposto ai sensi dell'art. 145 del Codice, il ricorrente ha ribadito le proprie istanze ed ha chiesto di porre a carico del titolare del trattamento le spese sostenute per il procedimento. All'invito ad aderire formulato da questa Autorit in data 23 luglio 2004 ai sensi dell'art. 149 del Codice, la societ ha risposto con nota anticipata via fax il 20 settembre 2004 comunicando al ricorrente i dati personali che lo riguardano e sostenendo: che titolare del trattamento "Tele2 Italia S.p.A. (..)"; che l'origine, le finalit e le modalit del trattamento dei dati del ricorrente sono indicate in una lettera di Cemit Interactive Media S.p.A. (allegata al riscontro), societ da cui Tele2 Italia S.p.A. ha ottenuto i dati dell'interessato; aderire alla richiesta del ricorrente di ottenere la cancellazione dei dati che lo riguardano dagli archivi della societ, dando comunicazione anche a Cemit Interactive Media S.p.A affinch questa li cancelli dai relativi data-base. CI PREMESSO IL GARANTE OSSERVA: Il ricorso verte sul trattamento dei dati personali effettuato da una societ telefonica attraverso l'invio di corrispondenza per finalit pubblicitarie. Va dichiarato non luogo a provvedere sul ricorso, ai sensi dell'art. 149, comma 2, del Codice, in ordine alle richieste dell'interessato volte ad avere conferma dell'esistenza di dati personali che lo riguardano, di conoscere gli stessi, nonch l'origine, la logica, le modalit e le finalit del trattamento, istanze in riferimento alle quali la resistente ha fornito un riscontro sufficiente. Va ugualmente dichiarato non luogo a provvedere sul ricorso in riferimento all'opposizione al trattamento dei dati, avendo a tal proposito la resistente fornito un congruo riscontro, dichiarazione della cui veridicit l'autore risponde anche ai sensi dell'art. 168 del Codice ("Falsit nelle dichiarazioni e notificazioni al Garante"). Il ricorso deve essere invece accolto in riferimento alle richieste volte a conoscere gli estremi identificativi del responsabile del trattamento eventualmente designato e dei soggetti ai quali i dati possono essere comunicati. La resistente, che non ha fornito alcun riscontro al riguardo, dovr comunicare all'interessato gli estremi identificativi del/i responsabili del trattamento eventualmente designato/i ai sensi dell'art. 29 del Codice e dei soggetti ai quali i dati possono essere comunicati, entro un termine che appare congruo fissare al 20 gennaio 2005, dando conferma entro lo stesso termine a questa Autorit dell' avvenuto adempimento. L'ammontare delle spese sostenute nel presente procedimento determinato, ai sensi dell'art. 150, comma 3, del Codice, nella misura forfettaria di euro 250, di cui euro 25,82 per diritti di segreteria, tenuto conto degli adempimenti connessi alla redazione e presentazione del ricorso. Tale ammontare posto a carico di Tele2 Italia S.p.A., nella misura di euro 150, previa compensazione della restante parte, ai sensi del predetto art. 150, comma 3, per giusti motivi legati al contenuto del riscontro inviato, solo dopo la presentazione del ricorso ed in modo incompleto. PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE: a) accoglie il ricorso limitatamente alle richieste volte a conoscere gli estremi identificativi del/i responsabile/i del trattamento eventualmente designato/i e ad ottenere l'indicazione dei soggetti ai quali i dati possono essere comunicati ed ordina alla societ resistente di corrispondere a tali richieste nei termini di cui in motivazione; b) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso in ordine ai restanti profili; c) determina nella misura forfettaria di euro 250, di cui 25,82 per diritti di segreteria, l'ammontare delle spese e dei diritti del presente procedimento che pone, previa compensazione della restante parte per giusti motivi, in misura pari a 150 euro a carico di Tele2 Italia S.p.A., la quale dovr liquidarli direttamente a favore del ricorrente. Roma, 28 ottobre 2004 Il presidente Il relatore Il segretario generale |