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Garante per la protezione     dei dati personali Provvedimento del 28 ottobre 2004 IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI Nella riunione odierna, in presenza del prof. Stefano Rodot, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale; Esaminato il ricorso presentato da Anna Foresio rappresentata e difesa dall'avv. Angelo Manzo nei confronti di Sky Italia s.r.l.; Visti gli articoli 7, 8 e 145 s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196); Viste le osservazioni dell'Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000; Relatore il dott. Mauro Paissan; PREMESSO: La ricorrente afferma di non aver ricevuto riscontro ad una istanza formulata nei confronti di Sky Italia s.r.l. ai sensi degli artt. 7 e 8 del Codice con la quale, nel contestare la ricezione di una comunicazione promozionale non sollecitata (contenente offerte relative all'installazione ed attivazione di un impianto TV satellitare), aveva chiesto conferma dell'esistenza di dati personali che la riguardano e di ottenerne la comunicazione in forma intelligibile, di conoscere l'origine dei dati, la logica, le modalit e le finalit su cui si basa il trattamento, nonch i soggetti o le categorie di soggetti cui i dati possono essere comunicati, oltre agli estremi identificativi del titolare e dei responsabili eventualmente designati, opponendosi infine al trattamento medesimo a fini commerciali e pubblicitari. Nel ricorso proposto ai sensi dell'art. 145 del Codice, l'interessata ha ribadito le proprie istanze rilevando che le stesse sono rimaste inevase e ha chiesto di porre a carico della resistente le spese sostenute per il procedimento. All'invito ad aderire formulato da questa Autorit in data 14 giugno 2004 ai sensi dell'art. 149 del Codice, Sky Italia s.r.l. non ha inizialmente fornito riscontro. Con nota anticipata via fax il 30 luglio 2004, successivamente alla proroga del termine per la decisione sul ricorso disposta ai sensi dell'art. 149, comma 7, del Codice, la resistente, nel confermare l'esistenza di dati personali della ricorrente, li ha comunicati fornendo alcune sintetiche indicazioni sull'origine e sulle finalit del trattamento ed ha sostenuto che: i predetti dati "sono stati tratti dall'elenco telefonico del comune di Salerno che Telecom Italia S.p.A. ha dato alla Cemit Interactive Media S.p.A., la quale ha curato l'invio del materiale pubblicitario ()"; Cemit Interactive Media S.p.A. ha comunicato di aver utilizzato i dati della ricorrente "esclusivamente per iniziative promozionali e pubblicitarie di aziende clienti operanti in vari settori () sulla base dell'art. 12, comma 1, lett. c), della legge n. 675"; titolare del trattamento Sky Italia s.r.l., mentre Cemit Interactive Media S.p.A. riveste il ruolo di responsabile del trattamento; Sky Italia s.r.l. si gi attivata per fare in modo che, in futuro, i dati della ricorrente non vengano pi trattati e che alla stessa non venga pi recapitato alcun materiale indesiderato. CI PREMESSO IL GARANTE OSSERVA: Il ricorso verte sul trattamento di dati personali effettuato a fini di comunicazione promozionale e pubblicitaria. Va dichiarato non luogo a provvedere sul ricorso, ai sensi dell'art. 149, comma 2, del Codice, in ordine alle richieste volte ad ottenere conferma dell'esistenza di dati personali, a comunicarne il contenuto, l'origine e le finalit del trattamento, nonch all'opposizione al trattamento medesimo. In ordine a tali richieste, il titolare del trattamento ha fornito un riscontro sufficiente, sia pure dopo la presentazione del ricorso e successivamente alla proroga del termine di decisione dello stesso. La resistente ha in particolare confermato, con dichiarazione della cui veridicit l'autore risponde ai sensi dell'art. 168 del Codice ("Falsit nelle dichiarazioni e notificazioni al Garante"), di aver inibito il futuro utilizzo dei dati dell'interessata per fini di informazione promozionale e commerciale. La societ non ha invece adempiuto alle richieste concernenti le modalit e la logica del trattamento e l'indicazione dei soggetti o categorie di soggetti che possono venire a conoscenza dei dati, limitandosi a consigliare l'interessata di rivolgersi, in proposito, alla societ indicata quale responsabile del trattamento, senza fornire, come invece dovuto, un diretto riscontro. Il ricorso va accolto in relazione a tali domande e va quindi ordinato alla societ, ai sensi dell'art. 150, comma 2, del Codice, di adempiere alle medesime richieste entro un termine che appare congruo fissare al 20 gennaio 2005, e di dare conferma entro la stessa data a questa Autorit dell'avvenuto adempimento. L'ammontare delle spese sostenute nel presente procedimento determinato, ai sensi dell'art. 150, comma 3, del Codice, nella misura forfettaria di euro 250, di cui euro 25,82 per diritti di segreteria, tenuto conto degli adempimenti connessi alla redazione e presentazione del ricorso al Garante. Tale ammontare posto in misura pari a 200 euro a carico di Sky Italia S.r.l., previa parziale compensazione ai sensi del predetto art. 150, comma 3, per giusti motivi legati al contenuto del riscontro fornito dalla resistente, sia pure solo dopo la presentazione del ricorso. PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE: a) accoglie il ricorso in ordine alle richieste concernenti le modalit e la logica del trattamento e l'indicazione dei soggetti o categorie di soggetti che possono venire a conoscenza dei dati, e ordina alla resistente di adempiervi nei termini di cui in motivazione; b) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso in ordine alle restanti richieste; c) determina nella misura forfettaria di euro 250, di cui 25,82 per diritti di segreteria, l'ammontare delle spese e dei diritti del presente procedimento che pone in misura pari a 200 euro, previa compensazione per giusti motivi della residua parte, a carico della resistente, la quale dovr liquidarlo direttamente a favore della ricorrente. Roma, 28 ottobre 2004 Il presidente Il relatore Il segretario generale |