Garante per la protezione
    dei dati personali


Provvedimento del 10 novembre 2004

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Stefano Rodot, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

Esaminato il ricorso presentato da Fabio Bravo

nei confronti di

Seat Pagine Gialle S.p.A.;

Visti gli articoli 7, 8 e 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

Viste le osservazioni dell'Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore il dott. Mauro Paissan;

PREMESSO:

Il ricorrente, nel novembre 2003, espone di aver formulato un'istanza ai sensi dell'art. 13 della legge n. 675/1996 (ora, artt. 7 e 8 del Codice) nei confronti di Seat Pagine Gialle S.p.A. con la quale aveva chiesto la comunicazione in forma intelligibile dei dati personali che lo riguardano e di conoscere l'origine degli stessi, nonch la logica, le finalit e le modalit del trattamento, oltre agli estremi identificativi del titolare e del responsabile eventualmente designato. Con la medesima istanza aveva anche chiesto la cancellazione dei dati trattati in violazione di legge e si era opposto al trattamento dei dati che lo riguardano per l'invio di materiale pubblicitario, nonch "per operazioni () non () strettamente legate all'esecuzione" del contratto dallo stesso sottoscritto nel settembre 2002 in relazione alla "presenza pubblicitaria" del suo nominativo nell'elenco Pagine Bianche di Latina.

In particolare, il ricorrente si era opposto alla comunicazione dei dati che lo riguardano a terzi tra cui, in particolare, soggetti "esercenti attivit di rilevazione di rischi creditizi".

La resistente aveva fornito riscontro in data 28 novembre 2003, comunicando alcuni dati personali relativi al contratto sottoscritto, indicando le finalit del trattamento e gli estremi del titolare e dei responsabili designati e dichiarando di aver inibito "qualsiasi trattamento" dei dati personali in questione "per finalit diverse dall'esecuzione della commissione pubblicitaria e degli adempimenti strettamente funzionali di natura amministrativa, produttiva e di organizzazione della rete di vendita".

Ritenendo insufficiente tale riscontro, il ricorrente, dopo aver verificato che sull'edizione dell'elenco Pagine Bianche 2003/2004 il proprio indirizzo era (contrariamente al passato) riportato in modo erroneo (con indicazione di una via inesistente), ha proposto una nuova istanza ex artt. 7 e 8 del Codice per ribadire la propria richiesta in ordine alla comunicazione di tutti i dati personali che lo riguardano, per chiedere che l'indirizzo in questione venisse rettificato e che tale operazione venisse portata a conoscenza, anche per quanto riguarda il suo contenuto, di coloro ai quali i dati erano stati comunicati o diffusi.

La resistente ha risposto il 3 giugno 2004 comunicando alcuni dati personali del ricorrente e dichiarando di aver rettificato l'indirizzo del relativo studio legale nell'annuncio presente sul sito "www.paginebianche.it" e di aver corretto il medesimo dato nell'edizione successiva del volume di Latina e provincia delle "Paginebianche" in formato cartaceo.

Con riferimento ad entrambe le istanze avanzate nei confronti di Seat Pagine Gialle S.p.A., ritenendo nuovamente i riscontri insoddisfacenti, il ricorrente ha proposto ricorso ai sensi dell'art. 145 del Codice, ribadendo le richieste relative alla comunicazione integrale dei dati personali che lo riguardano, nonch a conoscere l'origine degli stessi, le finalit e la logica del trattamento. Con riferimento alla richiesta di rettifica dell'indirizzo, il ricorrente ha chiesto che la stessa venga apportata "in tutte le pubblicazioni" della societ e che venga inviata una comunicazione di "rettificazione immediata di errata corrige a tutti i soggetti destinatari degli elenchi telefonici c.d. Pagine Bianche, con indicazione dell'ubicazione corretta del domicilio dell'odierno ricorrente", pubblicando la medesima comunicazione sul sito Internet "www.paginebianche.it". Il ricorrente ha anche chiesto di porre a carico della controparte le spese del procedimento.

All'invito ad aderire formulato da questa Autorit in data 15 settembre 2004 ai sensi dell'art. 149 del Codice, la societ resistente ha risposto con una nota inviata via fax il 7 ottobre 2004, con la quale, nel comunicare i dati personali detenuti, la loro origine e le finalit del trattamento, ha dichiarato:

      di aver gi rettificato il dato relativo all'indirizzo del ricorrente sul sito "www.paginebianche.it";

      che la correzione richiesta "sar presente sulla prossima edizione del volume" Pagine Bianche relativo alla provincia di Latina, la cui stampa inizia alla fine del mese di novembre 2004;

      che il "corretto indirizzo era comunque rintracciabile su tutti gli altri prodotti e servizi di Seat pagine gialle";

      di non poter invece accogliere la richiesta di portare ulteriormente a conoscenza di tale rettifica, nel modo richiesto, tutti i soggetti cui stato inviato l'elenco cartaceo Paginebianche, dal momento che tale comunicazione risulterebbe "oggettivamente sproporzionata visto il numero troppo elevato ed indeterminato dei soggetti che possono avere avuto conoscenza dei dati del ricorrente".

Con fax del 15 ottobre 2004 il ricorrente ha contestato anche tale riscontro specificando di aver richiesto che la comunicazione dell'avvenuta rettifica venga inviata ai soggetti destinatari degli elenchi telefonici in questione ritenendo tale specifica comunicazione l'unico possibile rimedio per la lesione apportata alla propria identit personale dall'errata indicazione del domicilio.

Con fax del 15 ottobre 2004, Seat Pagine Gialle S.p.A. ha meglio illustrato la logica del trattamento effettuato, con particolare riferimento alle procedure interne di controllo volte a contenere il rischio di errori nell'indicazione dei dati personali degli utenti e degli inserzionisti e ha ribadito che l'ulteriore richiesta di comunicare la rettifica a tutti i soggetti destinatari degli elenchi distribuiti nella provincia di Latina comporterebbe un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.

CI PREMESSO IL GARANTE OSSERVA:

Il ricorso verte sul trattamento di dati personali effettuato mediante pubblicazione dei dati personali dell'interessato su un elenco telefonico.

Sul ricorso deve essere dichiarato non luogo a provvedere ai sensi dell'art. 149, comma 2, del Codice in ordine alle richieste di accesso ai dati personali, di conoscere la loro origine, la logica e le finalit del trattamento e di rettifica. In proposito, la resistente ha infatti fornito nel corso del procedimento un riscontro idoneo, completando le informazioni gi messe a disposizione del ricorrente.

Va dichiarata invece infondata la richiesta del ricorrente di portare ad ulteriore conoscenza della rettificazione dell'indirizzo del proprio studio legale, con determinate modalit, tutti i soggetti cui stato recapitato l'elenco telefonico Pagine Bianche 2003/2004 relativo alla Provincia di Latina, gi contenente un dato personale errato. Tale istanza, pur relativa ad uno dei diritti disciplinati in termini generali dall'art. 7 del Codice, pu non essere accolta nel caso in cui tale adempimento si riveli impossibile o comporti un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.

Nel caso di specie, per l'indirizzo errato riportato sull'elenco telefonico in questione stata gi disposta congrua rettifica e, come attestato dalla societ resistente nel corso del procedimento, l'indirizzo stesso apparir in modo corretto sull'edizione del volume in pubblicazione. L'indirizzo stato inoltre rettificato sul sito Internet "www.paginebianche.it" gi nel giugno 2004 e non appare pertanto giustificata l'attuale inserzione di un altro, apposito messaggio di "errata corrige" sul sito medesimo.

Tali rettificazioni hanno posto un rimedio all'errore verificatosi nei confronti dell'interessato. L'ulteriore invio di una comunicazione personale alle decine di migliaia di abbonati interessati comporterebbe un impiego di mezzi e risorse economiche manifestamente sproporzionato (art. 7, comma 3, lett. c), del Codice).

La presente decisione non pregiudica il diritto del ricorrente di ottenere le indennit previste dalla disciplina di settore e di chiedere dinanzi alla competente autorit giudiziaria, ove ne ricorrano i presupposti, il risarcimento degli eventuali danni cagionati dal trattamento dei dati personali effettuato dalla societ resistente (art. 15 del Codice).

Questa Autorit verificher nell'ambito di un autonomo procedimento ai sensi dell'art. 154 del Codice l'idoneit dell'informativa resa dalla resistente in relazione ad alcuni trattamenti concernenti i dati personali degli abbonati e degli inserzionisti.

L'ammontare delle spese sostenute nel presente procedimento determinato, ai sensi dell'art. 150, comma 3, del Codice, nella misura forfettaria di euro 250, di cui euro 25,82 per diritti di segreteria, tenuto conto degli adempimenti connessi alla redazione e presentazione del ricorso al Garante. Il medesimo ammontare posto in misura pari a 200 euro a carico di Seat Pagine gialle S.p.A., previa parziale compensazione ai sensi del predetto art. 150, comma 3, per giusti motivi legati al tipo di riscontro fornito prima e dopo la presentazione del ricorso.

PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE:

a) dichiara infondata la richiesta di rettifica, nei termini di cui in motivazione;

b) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso in ordine ai restanti profili;

c) determina nella misura forfettaria di euro 250, di cui 25,82 per diritti di segreteria, l'ammontare delle spese e dei diritti del presente procedimento che pone in misura pari a 200 euro, previa compensazione per giusti motivi della residua parte, a carico della resistente, la quale dovr liquidarlo direttamente a favore del ricorrente.

Roma, 10 novembre 2004

Il presidente
Rodotà

Il relatore
Paissan

Il segretario generale
Buttarelli