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Garante per la protezione     dei dati personali Provvedimento del 15 novembre
2004 IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI NELLA riunione odierna,
in presenza del prof. Stefano Rodot, presidente, del prof. Giuseppe
Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan,
componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale; Esaminato il ricorso
presentato da La Pirandello S.p.A. rappresentata e difesa dagli avv.ti Gabriele
Messina e Alessandra Mandelli presso il cui studio ha eletto domicilio nei confronti di Societ cattolica di
assicurazione s.c. a r.l.; Visti gli articoli 7, 8
e 145 s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30
giugno 2003, n. 196); Viste le osservazioni
dell'Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del
regolamento del Garante n. 1/2000; Relatore il prof.
Stefano Rodot; PREMESSO: La societ interessata,
nelle more di un giudizio civile per risarcimento danni, asserisce di aver
ricevuto da Societ cattolica di assicurazione s.c. a r.l. (gi Verona Assicurazioni
S.p.A.), a mezzo bonifico bancario, l'importo di 4.188,00 euro che aveva
trattenuto "a titolo di acconto sulla maggior somma dovuta".
Di tale versamento Verona Assicurazioni S.p.A. aveva informato la societ con
nota del 2 ottobre 2003, nella quale venivano riportati i dettagli
dell'operazione bancaria. Successivamente, la
societ (sostenendo di non aver mai comunicato a Societ cattolica di
assicurazione s.c. a r.l. gli estremi del conto corrente bancario su cui era
stata accreditata la somma bonificata), aveva formulato nei confronti della
compagnia di assicurazione una richiesta ai sensi degli artt. 7 e 8 del Codice
con la quale, accanto ad alcune istanze non rientranti tra gli specifici
diritti di cui all'art. 7, aveva chiesto di conoscere l'origine dei dati
che la riguardano, con particolare riferimento alle modalit di acquisizione
delle proprie coordinate bancarie. L'interessata aveva anche chiesto di
conoscere gli estremi identificativi del responsabile del trattamento, ove
designato. Con nota in data 30
luglio 2004 Societ cattolica di assicurazione s.c. a r.l., nel fornire gli
estremi identificativi del responsabile del trattamento dati per l'area
sinistri, aveva comunicato all'istante: di
non essere a conoscenza "dei dati relativi alle coordinate bancarie"
della societ interessata; di
aver effettuato il versamento della predetta somma a mezzo bonifico bancario
"su conto corrente di corrispondenza", direttamente in favore
di La Pirandello S.p.A., alla quale, con la predetta nota del 2 ottobre
2003, era stata data comunicazione della disponibilit della somma liquidata a
titolo di risarcimento; i
dati personali della ricorrente "sono stati forniti, a seguito della
cessione di ramo d'azienda (), da Verona Assicurazioni", la quale li
aveva acquisiti tramite la richiesta di risarcimento danni formulata dallo
Studio legale Messina-Mandelli, nonch tramite "l'allegata relazione
tecnica di parte del geom. Ascari Sergio". Nel ricorso presentato a
questa Autorit ai sensi dell'art. 145 del Codice la ricorrente ha ribadito la
propria richiesta volta a conoscere l'origine dei dati, con particolare
riferimento alle modalit di acquisizione delle proprie coordinate bancarie.
Inoltre, sostenendo di aver ricevuto assicurazione dal proprio istituto di
credito (Banco popolare di Verona e Novara s.c. a r.l.) che nessuna
informazione era stata rilasciata a Verona Assicurazioni S.p.A. circa i propri
dati bancari, ha chiesto che il Garante accerti le generalit dell'autore di
tale comunicazione di dati, ritenuta illegittima, e lo condanni al risarcimento
del danno. All'invito ad aderire
formulato da questa Autorit in data 10 settembre 2004, ai sensi dell'art. 149
del Codice, Societ cattolica di assicurazione s.c. a r.l., con fax inviato l'8
ottobre 2004, nel ribadire che n la compagnia, n i propri incaricati del
trattamento sono a conoscenza delle coordinate bancarie della ricorrente, ha
precisato che : venuta
a conoscenza dell'indirizzo della ricorrente (in quanto lo stesso era stato
comunicato dallo Studio legale Messina-Mandelli ed era parimenti riportato
nella perizia del geometra Sergio Ascari), aveva chiesto al Banco popolare di
Verona e Novara s.c. a r.l., "con la quale intrattiene abitualmente
rapporti, di bonificare sulla filiale o agenzia pi vicina alla sede de La
Pirandello S.p.A. la somma ritenuta congrua a risarcire il danno da
quest'ultima subito"; "il
bonifico stato eseguito sul c.d. "conto corrente di corrispondenza",
vale a dire una determinata somma di denaro stata messa a disposizione della
ricorrente su un conto corrente appositamente aperto presso la citata banca; dell'esistenza
di tale disponibilit era stata data comunicazione alla ricorrente; "se
per avventura La Pirandello S.p.A. fosse titolare di un c/c proprio"
presso la stessa agenzia in cui era stato aperto il c.d. conto corrente di
corrispondenza, e la banca "avesse provveduto di propria iniziativa a
versare la somma" sul conto corrente intestato alla ricorrente, ci
certamente avvenuto, ad avviso del titolare, al di fuori delle intenzioni e
volont della societ resistente. Con memoria inviata il
14 ottobre 2004 la ricorrente ha eccepito che, contrariamente a quanto sostenuto
dalla resistente, nella comunicazione inviata da quest'ultima in data 2 ottobre
2003, vengono indicate le coordinate del conto corrente bancario della
ricorrente, informazioni queste che non sono state comunicate n dalla
ricorrente medesima, n dallo Studio legale Messina-Mandelli, n tanto meno dal
professionista che aveva eseguito la perizia di parte. Infine, la
ricorrente ha chiesto che le spese del procedimento siano poste a carico della
controparte. Con memoria inviata il
27 ottobre 2004, Societ cattolica di assicurazione coop. a r.l. ha sostenuto
che la ricorrente confonderebbe "le coordinate bancarie (i cosiddetti
cod. ABI e CAB) che sono dati pubblici in quanto identificano l'Istituto di
credito e le Agenzie del medesimo, con il numero di conto corrente",
che la resistente ha ribadito di non conoscere. La resistente ha quindi
allegato una dichiarazione del Banco Popolare di Verona e Novara s.c. a r.l.
secondo la quale la richiesta di bonifico di importo pari a 4.188,00 euro
effettuata in favore della ricorrente in data 29 settembre 2003 non recava
l'indicazione del numero di conto corrente di appoggio, contenendo
esclusivamente le coordinate bancarie di riferimento, corrispondenti alla
filiale di Formigine della banca. La banca ha altres dichiarato di aver
accreditato tale importo "sul conto corrente della Pirandello spa in
data 01.10.2003, in quanto cliente conosciuto dalla () filiale di Formigine". Con memoria inviata il
29 ottobre 2004 la ricorrente non ha ritenuto soddisfacente neanche tale ultimo
riscontro. CI PREMESSO IL GARANTE OSSERVA: Il ricorso concerne in
particolare la richiesta di conoscere l'origine dei dati trattati da una
compagnia di assicurazioni, con particolare riferimento alle modalit di
acquisizione delle coordinate bancarie dell'interessato. In ordine alla richiesta
di conoscere l'origine dei dati, va dichiarato non luogo a provvedere sul
ricorso ai sensi dell'art. 149, comma 2, del Codice, avendo la resistente, nel
corso del procedimento, fornito al riguardo adeguato riscontro. La societ
resistente ha in particolare affermato di aver acquisito i dati personali del
ricorrente dallo Studio legale Messina-Mandelli che aveva inoltrato nei propri
confronti la richiesta di risarcimento danni, nonch attraverso la perizia
redatta dal consulente tecnico di parte. La dichiarazione di non
luogo a provvedere riguarda anche la richiesta del ricorrente di conoscere le
modalit di acquisizione delle proprie coordinate bancarie e, quindi, l'origine
di tale specifico dato personale. A tale proposito, la
societ resistente ha ripetutamente attestato, con dichiarazione della cui
veridicit l'autore risponde anche ai sensi dell'art. 168 del Codice
("Falsit nelle dichiarazioni e notificazioni al Garante"), di non
essere a conoscenza delle coordinate bancarie della societ ricorrente e di non
averle in alcun modo utilizzate per il versamento a titolo di risarcimento del
danno. La citata compagnia di assicurazioni ha versato tale somma su un c.d.
"conto corrente di corrispondenza" aperto presso la filiale del Banco
Popolare di Verona e Novara s.c. a r.l. che risultava pi vicina alla sede
della societ ricorrente (Filiale di Formigine). Dall'esame della comunicazione
del 2 ottobre 2003 inviata dalla resistente a La Pirandello S.p.A. emerge che il
c.d. "conto corrente destinatario" ivi riportato composto
esclusivamente dai codici Abi e Cab della Filiale di Formigine della banca. A conferma delle proprie
asserzioni, la resistente ha anche prodotto una dichiarazione del Banco
Popolare di Verona e Novara Soc. coop. a r.l. da cui risulta che quest'ultima
ha, di propria iniziativa, accreditato la somma in questione sul conto corrente
della societ ricorrente, trattandosi di "cliente conosciuto dalla ()
filiale di Formigine". Deve essere infine
dichiarata inammissibile la richiesta di risarcimento del danno che pu essere
eventualmente riproposta dall'interessato, ove ne ricorrano i presupposti, solo
dinanzi alla competente autorit giudiziaria, non avendo la legge attribuito
competenze in merito a questa Autorit. Sussistono giusti motivi
per compensare le spese fra le parti. PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE DICHIARA: a) non luogo a provvedere sul ricorso in ordine alla richiesta di conoscere l'origine dei dati; b) inammissibile la richiesta di risarcimento dei danni; c)
compensate le spese fra le parti. Roma, 15 novembre 2004 Il presidente Il relatore Il segretario generale |