Garante per la protezione
    dei dati personali


Provvedimento del 23 novembre 2004

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Stefano Rodotˆ, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

Esaminato il ricorso presentato da Renzo Piva rappresentato e difeso dall'avv. Gregorio Zambrin presso il cui studio ha eletto domicilio;

nei confronti di

Banca credito cooperativo del Basso Veronese;

Visti gli articoli 7, 8 e 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

Viste le osservazioni dell'Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore il prof. Gaetano Rasi;

PREMESSO:

Il ricorrente afferma di non aver ricevuto riscontro ad una richiesta formulata nei confronti di Banca credito cooperativo del Basso Veronese, con la quale ha chiesto la conferma dell'esistenza di dati personali "afferenti la sottoscrizione di contratti di acquisto" di titoli Cirio Fin e di ogni altro documento ad essi correlato (prospetti informativi, profili di rischio, ecc.), nonchŽ la comunicazione del loro contenuto in forma intelligibile.

Nel ricorso proposto a questa Autoritˆ ai sensi dell'art. 145 del Codice il ricorrente ha ribadito tali richieste unitamente a nuove richieste volte a conoscere la provenienza di tali dati, le modalitˆ e le finalitˆ del trattamento; ha chiesto, altres“, di porre a carico di controparte le spese sostenute per il procedimento.

A seguito dell'invito ad aderire formulato da questa Autoritˆ in data 5 ottobre 2004, ai sensi dell'art. 149 del Codice, la banca resistente, con fax in data 20 ottobre 2004, ha comunicato i dati richiesti dal ricorrente, precisando che gli stessi erano giˆ stati forniti all'interessato "al momento della sottoscrizione dei documenti" relativi alle operazioni di investimento in questione.

CIñ PREMESSO IL GARANTE OSSERVA:

Il ricorso verte sul trattamento di dati personali relativi ad un'operazione di investimento effettuato da un istituto di credito.

Va dichiarato non luogo a provvedere sul ricorso, ai sensi dell'art. 149, comma 2, del Codice, in ordine alle richieste volte ad avere conferma dell'esistenza dei dati personali e ad ottenerne la comunicazione in modo intelligibile. La banca, sia pure solo dopo la presentazione del ricorso, ha infatti fornito un sufficiente riscontro alle richieste dell'interessato comunicando allo stesso le informazioni richieste.

Devono invece essere dichiarate inammissibili le richieste volte a conoscere l'origine dei dati personali, nonchŽ le modalitˆ e le finalitˆ del trattamento. Tali istanze sono state infatti proposte solo nel ricorso e non erano state precedentemente avanzate, come dovuto, in sede di istanza ex artt. 7 e 8 del Codice.

Sussistono giusti motivi per compensare integralmente le spese fra le parti.

PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE:

a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso in ordine alle richieste volte ad avere conferma dell'esistenza di dati personali e ad accedere al loro contenuto;

b) dichiara inammissibili le restanti richieste;

c) dichiara compensate le spese fra le parti.

Roma, 23 novembre 2004

Il presidente
Rodotà

Il relatore
Rasi

Il segretario generale
Buttarelli