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Garante per la protezione     dei dati personali Provvedimento del 23 novembre 2004 IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI Nella riunione odierna, in presenza del prof. Stefano Rodot, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale; Esaminato il ricorso presentato da Fausto Onofrio rappresentato e difeso dall'avv. Alessandra Cucinotta presso il cui studio ha eletto domicilio nei confronti di Citicorp Finanziaria S.p.A.-Citifin; e Crif S.p.A.; Visti gli articoli 7, 8 e 145 s. del Codice in materia di protezione dei dati personali; VISTE le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000; Relatore il dott. Mauro Paissan; PREMESSO: L'interessato, il quale aveva ottenuto nel 1996 da Citicorp Finanziaria S.p.A.-Citifin un leasing finanziario per l'acquisto di un'autovettura, afferma di aver integralmente saldato quanto dovuto, dopo alcuni ritardi nel pagamento delle rate. Avendo appreso di essere stato segnalato presso la "centrale rischi" gestita da Crif S.p.A. in relazione a tale finanziamento, l'interessato ha formulato nei confronti della citata finanziaria, nonch di Crif S.p.A., un'istanza ai sensi degli artt. 7 e 8 del Codice con la quale aveva chiesto la cancellazione della segnalazione "negativa". Non avendo ottenuto adeguato riscontro l'interessato ha proposto ricorso ai sensi dell'art. 145 del Codice con il quale ha ribadito l'istanza di cancellazione ed ha chiesto, altres, che le spese del procedimento siano poste a carico delle controparti. A seguito dell'invito ad aderire formulato da questa Autorit il 5 ottobre 2004, Citicorp Finanziaria S.p.A.-Citifin, con nota anticipata via fax il 27 ottobre 2004, ha sostenuto che: la segnalazione a suo tempo effettuata in relazione al ricorrente (e riferita all'impresa di cui questi titolare) era, a proprio avviso, legittima, considerato l'inadempimento nel pagamento delle rate del finanziamento; "dagli accessi effettuati in data 25 settembre 2004 presso la banca dati CRIF, risulta che i dati del ricorrente non siano pi censiti in detta banca dati". Citicorp Finanziaria S.p.A.-Citifin ha quindi chiesto il rigetto del ricorso "con ogni conseguente statuizione in ordine alle spese del medesimo". Con nota anticipata via fax il 28 ottobre 2004, Crif S.p.A. ha sostenuto che la posizione relativa al "leasing auto" intercorso con Citicorp Finanziaria S.p.A.-Citifin il 25 marzo 1996 ed estinto il 28 agosto 1999 "non pi presente nella banca dati del sistema di referenza creditizia per intervenuta cancellazione". Crif S.p.A. ha chiesto che il Garante dichiari non luogo a provvedere sul ricorso con integrale compensazione delle spese fra le parti. CI PREMESSO IL GARANTE OSSERVA: Il ricorso verte sul trattamento dei dati personali effettuato da una societ finanziaria e da una c.d. "centrale rischi" privata in relazione ad un contratto di locazione finanziaria. In relazione alla richiesta di cancellazione dei dati formulata dal ricorrente va dichiarato non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell'art. 149, comma 2, del Codice nei confronti di entrambe le societ resistenti, avendo le stesse fornito al riguardo adeguato riscontro. Citicorp Finanziaria S.p.A.-Citifin, e Crif S.p.A. hanno infatti precisato, per quanto di rispettiva competenza, che i dati riferiti al rapporto di locazione finanziaria in questione non sono pi presenti nella "centrale rischi" privata gestita da Crif S.p.A.. L'ammontare delle spese sostenute nel presente procedimento e posto a carico della resistente determinato ai sensi dell'art. 150, comma 3, del Codice, nella misura forfettaria di euro 250, di cui euro 25,82 per diritti di segreteria, tenuto conto degli adempimenti connessi alla redazione e presentazione del ricorso al Garante. Il medesimo ammontare posto nella misura di 50 euro a carico di ciascuna societ resistente, previa compensazione della restante parte per giusti motivi legati al contenuto dei riscontri. PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE: a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso nei confronti di entrambe le societ resistenti; b) determina nella misura forfettaria di euro 250, di cui 25,82 per diritti di segreteria, l'ammontare delle spese e dei diritti del presente procedimento che pone, previa parziale compensazione per giusti motivi, in misura pari a 50 euro, a carico di ciascuna societ resistente, la quale dovr liquidarlo direttamente a favore del ricorrente. Roma, 23 novembre 2004 Il presidente Il relatore Il segretario generale |