Garante per la protezione
    dei dati personali


Provvedimento del 29 novembre 2004

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Stefano Rodot, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

Esaminato il ricorso presentato da Francesco Pazzi, rappresentato e difeso dall'avv. Andrea Radice che in proprio parimenti propone ricorso

nei confronti di

Societ editrice tipografica atesina s.p.a., in qualit di editore del quotidiano Alto Adige rappresentata e difesa dall'avv. Susanna Corsini presso il cui studio ha eletto domicilio;

Visti gli articoli 7, 8 e 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

Viste le osservazioni dell'Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore il prof. Giuseppe Santaniello;

PREMESSO:

Il sig. Pazzi, proprietario di una dimora storica in Trentino, contesta la liceit del trattamento di dati personali che lo riguardano effettuato in occasione della pubblicazione, il 7 e il 22 ottobre 1999, di due articoli sul quotidiano "Alto Adige" (oggi, "Trentino"). Nel primo articolo, con la pubblicazione di una lettera indirizzata al quotidiano da una persona che era stata presente all'episodio, si commentava negativamente il fatto che il ricorrente avrebbe impedito ad una persona anziana, accompagnata dai propri nipoti, di fare ingresso nella propria dimora in occasione di una visita guidata organizzata in coincidenza con la "Giornata europea del patrimonio artistico".

Il sig. Pazzi, ritenendo non veritiere ed incomplete le notizie pubblicate in tale articolo, aveva chiesto, per mezzo del proprio legale, un risarcimento del danno e, ai sensi della legge n. 47/1948 ("Disposizioni sulla stampa"), una rettifica di quanto pubblicato, ottenendo, dopo una prima pubblicazione della rettifica, ritenuta parziale, la pubblicazione integrale di una successiva lettera di contestazione inviata al quotidiano dal proprio legale, avv. Radice.

Il sig. Pazzi e l'avv. Radice, il 31 maggio 2004, hanno quindi inviato un'istanza ai sensi degli artt. 7 e 8 del Codice chiedendo la cancellazione dei dati trattati in violazione di legge (ed in particolare della lettera di contestazione inviata a suo tempo dal citato legale), nonch la "pubblicazione di una dichiarazione sul quotidiano" che dia atto che tale pubblicazione concreta una violazione "delle norme in materia di privacy" e che si proceduto alla cancellazione; ha chiesto altres il risarcimento del danno.

Non avendo ottenuto risposta, gli interessati hanno proposto ricorso ai sensi degli artt. 145 e ss. del Codice ribadendo le proprie richieste in riferimento alla normativa sulla protezione dei dati personali e, pi specificamente, al Codice di deontologia relativo all'esercizio dell'attivit giornalistica, chiedendo anche di porre a carico della resistente le spese del procedimento.

A seguito dell'invito a fornire riscontro formulato da questa Autorit in data 5 ottobre 2004, Societ editrice tipografica atesina S.p.A., con nota inviata il 15 ottobre 2004, ha ritenuto lecito il trattamento effettuato cinque anni orsono mediante la pubblicazione degli articoli contestati, ed ha eccepito l'inammissibilit del ricorso ai sensi dell'art. 145, comma 2, del Codice. La societ resistente ha fatto presente in proposito che il sig. Pazzi ha proposto "un'azione di accertamento di responsabilit extracontrattuale e di conseguente condanna" della stessa "al risarcimento dei danni conseguenti alla illecita pubblicazione () e alla lesione del diritto alla riservatezza quale tutelato dalla (allora vigente) legge n. 675 del 1996 in materia di protezione dei dati personali" (istanze "rigettate integralmente dal giudice di prime cure che ne rilev l'infondatezza con sentenza del 13 marzo 2002" e, successivamente, con decisione della Corte d'Appello di Trento, Seconda sezione civile, depositata il 17 giugno 2003). In ragione di ci, la resistente ha chiesto di porre le spese del procedimento a carico dei ricorrenti evidenziando, altres, "la temerariet del presente procedimento vista la ricorrenza nel comportamento degli interessati della consapevolezza dell'infondatezza delle proprie tesi, gi integralmente rigettate in sede giurisdizionale".

A seguito della proroga disposta ai sensi dell'art. 149, comma 7, del Codice, i ricorrenti hanno fatto pervenire una nota in data 10 novembre 2004 con la quale hanno dichiarato che "il ricorso al Garante stato impostato su una causa petendi diversa da quella posta a fondamento dell'azione civile" che era volta a chiedere solo il risarcimento del danno provocato dalla pubblicazione degli articoli in questione. Inoltre, l'azione civile stata proposta esclusivamente dal sig. Pazzi e non anche, come nel caso di specie, dall'avv. Radice. I ricorrenti hanno pertanto nuovamente sottolineato l'illiceit del trattamento effettuato e la richiesta relativa alle spese.

CI PREMESSO IL GARANTE OSSERVA:

Il ricorso concerne un trattamento dei dati personali dei ricorrenti effettuato mediante la pubblicazione di due articoli su un quotidiano.

Va disattesa l'eccezione di inammissibilit proposta dalla societ resistente, non potendosi ritenere che il ricorso al Garante sia stato proposto per il medesimo oggetto per il quale stata gi adita l'autorit giudiziaria (art. 145, comma 2, del Codice). Dalla documentazione prodotta in atti risulta che dinanzi al Tribunale di Trento stato avviato (e si gi concluso in primo e secondo grado) un giudizio (ora pendente dinanzi alla Corte di Cassazione) avente ad oggetto non l'esercizio dei diritti di cui agli art. 7 e 8 del Codice (gi art. 13 della legge n. 675/1996), ma una richiesta di risarcimento del danno conseguente ad una ritenuta violazione delle disposizioni in materia di stampa e di protezione dei dati personali.

Sono quindi diversi i presupposti sulla base dei quali uno solo degli odierni ricorrenti ha agito nel corso del giudizio; n, come si evince dalla documentazione depositata in atti, alcun riferimento diretto o indiretto stato fatto dallo stesso, nell'atto di citazione del 27 aprile 2000, all'esercizio dei diritti di cui all'art. 7 del Codice.

Ci premesso, il ricorso infondato per quanto riguarda la richiesta di cancellazione dei dati proposta dai ricorrenti.

La richiesta non poi qualificabile come opposizione al trattamento dei dati mediante loro ulteriore pubblicazione.

La richiesta infatti volta specificamente alla cancellazione del testo di una lettera che proviene da uno dei ricorrenti (la lettera dell'avvocato Radice del 19 ottobre 1999) e che stato pubblicato su un quotidiano pi di cinque anni fa.

Trattandosi di univoca richiesta di cancellazione, la stessa potrebbe essere accolta solo in presenza di una violazione di legge per quanto riguarda la liceit o la correttezza del trattamento, violazione che per non si riscontra nella fattispecie.

La lettera lamentava l'insufficienza di una precedente rettifica (e si prestava, quindi, ad essere valutata come richiesta di provvedere ad una seconda rettifica mediante la sua pubblicazione). La medesima lettera si inseriva, comunque, in una polemica che aveva gi avuto evidenza analitica sulle stesse pagine del quotidiano, sicch la sua pubblicazione non pu ritenersi lesiva -considerati anche i suoi contenuti- del diritto alla riservatezza.

La lettera oggetto della richiesta pu essere inoltre legittimamente conservata per finalit di difesa in sede giudiziaria.

Il ricorso deve essere infine dichiarato inammissibile per quanto concerne le altre richieste (pubblicazione sul quotidiano di una "dichiarazione" relativa alla asserita violazione del diritto alla privacy e richiesta di risarcimento del danno), non rientrando le stesse tra i diritti esercitabili ai sensi degli artt. 7 e 8 del Codice.

Sussistono giusti motivi per compensare le spese tra le parti.

PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE

a) dichiara infondato il ricorso in ordine alla richiesta di cancellazione dei dati;

b) dichiara inammissibili le restanti richieste;

c) dichiara compensate le spese tra le parti.

Roma, 29 novembre 2004

Il presidente
Rodotà

Il relatore
Santaniello

Il segretario generale
Buttarelli