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Garante per la protezione     dei dati personali Provvedimento del 2 dicembre 2004 IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI Nella riunione odierna, in presenza del prof. Stefano Rodot, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale; Esaminato il ricorso presentato da Gesu Mannolo nei confronti di Crif S.p.A.; Visti gli articoli 7, 8 e 145 s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196); Viste le osservazioni dell'Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000; Relatore il prof. Gaetano Rasi; PREMESSO: L'interessato afferma di non aver ricevuto adeguato riscontro ad un'istanza formulata ai sensi degli artt. 7 e 8 del Codice con la quale aveva chiesto a Crif S.p.A. la cancellazione dai relativi archivi dei dati personali relativi ad un prestito finalizzato erogato da Bipielle Ducato S.p.A. il 14 luglio 2000 e ad una richiesta di mutuo ipotecario rivolta a Banca nazionale del lavoro S.p.A. il 12 febbraio 2004 (indicati, rispettivamente, alle posizioni nn. 2 e 3 del report Crif del 10 maggio 2004). Nel ricorso presentato a questa Autorit ai sensi dell'art. 145 del Codice il ricorrente ha ribadito la propria richiesta di cancellazione. All'invito ad aderire formulato ai sensi dell'art. 149 del Codice da questa Autorit in data 26 luglio 2004, Crif S.p.A., con fax inviato il 28 settembre 2004, ha comunicato che la posizione n. 3 del citato report non pi presente nella banca dati di Crif S.p.A., essendo decorsi sei mesi dalla data della richiesta di finanziamento. Il trattamento dei dati relativi al prestito finalizzato erogato da Bipielle Ducato S.p.A. il 14 luglio 2000 (posizione n. 2 del citato report), recante ora la segnalazione di "rate non pagate gi regolarizzate" ed estinto il 18 giugno 2003, sarebbe, ad avviso della resistente, tuttora proporzionato e pertinente "in considerazione del numero rilevante di rate non pagate (ben 8)"; ha pertanto chiesto il rigetto del ricorso e la compensazione integrale delle spese del procedimento. Successivamente alla proroga del termine per la decisione sul ricorso ai sensi dell'art. 149, comma 7, del Codice, con nota pervenuta il 10 novembre 2004, Bipielle Ducato S.p.A. ha confermato che il ricorrente avrebbe regolarizzato la propria posizione debitoria il 18 giugno 2003. La stessa ha inoltre fornito copia del documento recante manifestazione del consenso al trattamento dei dati personali anche in riferimento alla comunicazione degli stessi ad enti di tutela del credito. CI PREMESSO IL GARANTE OSSERVA Il ricorso concerne il trattamento dei dati effettuato da una c.d. "centrale rischi" privata. In ordine alla richiesta volta ad ottenere la cancellazione dei dati relativi alla posizione n. 3 del report Crif del 10 maggio 2004, va dichiarato non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell'art. 149, comma 2, del Codice, avendo la resistente attestato, con dichiarazione della cui veridicit l'autore risponde anche ai sensi dell'art. 168 del Codice ("Falsit nelle dichiarazioni e notificazioni al Garante"), di aver rimosso dai propri archivi tali dati personali. In ordine invece alla posizione n. 2 del citato report Crif, il ricorso infondato. In relazione ai principi di cui al provvedimento generale del Garante del 31 luglio 2002 in tema di "centrali rischi private", aggiornati alla luce del relativo codice deontologico sottoscritto il 12 novembre 2004 e che il Garante ha gi certificato essere conforme al Codice in materia di protezione dei dati personali con proprio provvedimento (n. 8 del 16 novembre 2004 in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale), il trattamento contestato non appare eccedente rispetto alle finalit per le quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati. Con il citato provvedimento del 16 novembre scorso questa Autorit ha, infatti, constatato gi come congrua, e conforme alle disposizioni di legge oggi in vigore, la durata di conservazione dei dati cui ha fatto riferimento la resistente e che va applicata al caso di specie. Ci in relazione al non ancora avvenuto decorso del termine di ventiquattro mesi dalla data della regolarizzazione del finanziamento e all'elevato numero di rate che precedentemente risultavano non pagate. Sussistono giusti motivi per compensare le spese del procedimento. PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE: a) dichiara infondato il ricorso in ordine alla richiesta di cancellare i dati di cui alla posizione n. 2 del report Crif, nei termini di cui in motivazione; b) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso in ordine al restante profilo; c) dichiara compensate le spese del procedimento. Roma, 2 dicembre 2004 Il presidente Il relatore Il segretario generale |