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Garante per la protezione     dei dati personali Provvedimento del 2 dicembre 2004 IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI Nella riunione odierna, in presenza del prof. Stefano Rodot, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale; Esaminato il ricorso presentato da Alessandro Curseri, rappresentato e difeso dall'avv. Andrea Garibaldi Pace presso il cui studio ha eletto domicilio nei confronti di Fiditalia S.p.A. e Crif S.p.A.; Visti gli articoli 7, 8 e 145 s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196); Viste le osservazioni dell'Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000; Relatore il prof. Stefano Rodot; PREMESSO: L'interessato ha formulato un'istanza in data 16 settembre 2004 nei confronti di Fiditalia S.p.A. e di Crif S.p.A., ai sensi degli artt. 7 e 8 del Codice, con la quale ha chiesto la cancellazione dai relativi archivi di tutte le segnalazioni negative a proprio carico. A tale istanza Fiditalia S.p.A non ha fornito riscontro, mentre Crif S.p.A. ha risposto il 22 settembre 2004 con una nota con la quale ha comunicato che, nei propri archivi, risulta una segnalazione di "sofferenza" relativa ad un affidamento revolving erogato da Fiditalia l'8 agosto 2001. Nel ricorso presentato a questa Autorit ai sensi dell'art. 145 del Codice il ricorrente ha ribadito la richiesta di cancellazione nei confronti delle predette societ, con particolare riferimento alla suddetta posizione di "sofferenza" evidenziata nel sistema di referenza creditizia di Crif S.p.A. All'invito ad aderire formulato ai sensi dell'art. 149 del Codice da questa Autorit in data 14 ottobre 2004, Crif S.p.A., con fax inviato il 5 novembre 2004, ha risposto affermando che, "a seguito di verifiche con l'ente finanziatore ()", l'affidamento revolving erogato da Fiditalia S.p.A. all'interessato l'8 agosto 2001 risulta "estinto in data 10.02.2003, con segnalazione di rate non pagate (fino a 9) regolarizzate in data 10.02.2003", e di aver "comunque provveduto (), pur trattandosi di una posizione regolarizzata da meno di 24 mesi (), a modificare lo stato operazione ()" ad essa riferito. Con nota anticipata via fax in pari data, Fiditalia S.p.A. ha dichiarato che "tutte le rate del finanziamento () concesso in data 8 agosto 2001 () sono state pagate con notevole ritardo rispetto alle scadenze convenute" e che tutte le evidenze relative a tali ritardi "sono state regolarmente censite da Fiditalia presso la banca dati Crif ()". La societ ha poi affermato: che l'ultimo pagamento eseguito ad estinzione del finanziamento "risulta registrato con valuta 10 febbraio 2003"; di aver "provveduto (), decorso un anno dall'estinzione del finanziamento, a richiedere la cancellazione dei profili negativi in banca dati Crif"; di aver comunicato al legale del ricorrente, "con lettera () del 24/09/04 (), di aver gi provveduto a cancellare i dati relativi ai ritardi nell'adempimento delle obbligazioni derivanti dal contratto di finanziamento ()". Con successiva nota del 30 novembre 2004, Crif S.p.A. ha inviato copia aggiornata del report contenente tutte le posizioni riferite al ricorrente, nel quale risulta ancora presente la posizione in questione "con segnalazione di rate non pagate regolarizzate". CI PREMESSO IL GARANTE OSSERVA: Il ricorso verte sul trattamento dei dati personali dell'interessato effettuato in relazione ad un'operazione di finanziamento, con particolare riferimento alla comunicazione dei dati ad una c.d. "centrale rischi" privata. Va dichiarato non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell'art. 149, comma 2, del Codice nei confronti di Fiditalia S.p.A, la quale ha fornito, seppure a seguito della presentazione del ricorso, un riscontro adeguato in ordine alla richiesta formulata dall'interessato. La stessa ha attestato, con dichiarazione della cui veridicit l'autore risponde anche ai sensi dell'art. 168 del Codice ("Falsit nelle dichiarazioni e notificazioni al Garante"), di aver chiesto a Crif S.p.A., nel mese di febbraio 2003, di cancellare dalla banca dati di referenza creditizia i dati personali del ricorrente riferiti alla posizione in questione. Nei confronti di Crif S.p.A. il ricorso fondato e deve essere accolto. Dalla documentazione in atti emerso che i dati di cui il ricorrente ha richiesto la cancellazione riguardano un finanziamento accordato da Fiditalia S.p.A. l'8 agosto 2001 ed estinto il 10 febbraio 2003, con regolarizzazione di ogni residua pendenza (cos come confermato dalla stessa Fiditalia S.p.A. nel corso del procedimento). Sul punto il Garante, con provvedimento generale del 31 luglio 2002 sulle "centrali rischi" private, noto alle parti e le cui motivazioni si intendono richiamate quali parti integranti della presente motivazione, ha segnalato, nelle more dell'entrata in vigore dell'apposito codice di deontologia in materia di sistemi di informazione creditizie (sottoscritto il 12 novembre 2004 e che entrer in vigore il 1 gennaio 2005), "la necessit che i dati relativi agli eventuali inadempimenti sanati senza perdite, debiti residui o pendenze, siano cancellati dalle "centrali rischi" private, entro un anno dalla data della loro regolarizzazione, se avvenuta nel corso del finanziamento, o comunque dalla data di estinzione, anche anticipata, del rapporto (avvenuta comunque senza perdite, debiti residui o pendenze)". Va conseguentemente ordinato a Crif S.p.A. di cancellare i dati personali relativi alla posizione in questione entro il 20 marzo 2005 e di dare comunicazione dell'avvenuta cancellazione, entro la medesima data, all'interessato e a questa Autorit. PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE: a) accoglie il ricorso per quanto attiene alle richieste proposte nei confronti di Crif S.p.A. e ordina a tale societ di cancellare i dati relativi al finanziamento erogato da Fiditalia S.p.A. l'8 agosto 2001 dalla banca dati accessibile ai terzi, nei termini di cui in motivazione; b) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso per quanto riguarda le richieste presentate nei confronti di Fiditalia S.p.A. Roma, 2 dicembre 2004 Il presidente Il relatore Il segretario generale |