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Garante per la protezione     dei dati personali Provvedimento del 9 dicembre 2004 IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI Nella riunione odierna, in presenza del prof. Stefano Rodot, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale; Esaminato il ricorso presentato da Massimo Taurino nei confronti di Crif S.p.A.; Visti gli articoli 7, 8 e 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196); VISTE le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000; Relatore il prof. Giuseppe Santaniello; PREMESSO: Il ricorrente afferma di non aver ricevuto alcun riscontro ad una richiesta formulata ai sensi degli artt. 7 e 8 del Codice con la quale aveva chiesto a Crif S.p.A. di accedere ai dati che lo riguardano detenuti nel sistema di referenza creditizia gestito dalla citata societ. Nel ricorso proposto a questa Autorit ai sensi dell'art. 145 del Codice il ricorrente ha ribadito la propria istanza di accesso ed ha formulato ex novo una richiesta di cancellazione dei dati trattati, a suo avviso, in violazione di legge. Il ricorrente ha inoltre chiesto che le spese del procedimento siano poste a carico della controparte. A seguito dell'invito ad aderire formulato da questa Autorit in data 26 luglio 2004 ai sensi dell'art. 149 del Codice, la societ resistente, con nota inviata via fax il 28 settembre 2004, ha sostenuto: di aver gi dato riscontro all'istanza di accesso del ricorrente con nota datata 7 gennaio 2004; che ad oggi nel sistema di referenza creditizia gestito da Crif risulta un'unica posizione relativa ad un prestito finalizzato erogato da Sava S.p.A. il 13 agosto 1996 ed estinto con passaggio a perdita in data 25 febbraio 2003; "trattandosi di una segnalazione negativa relativa ad un finanziamento estinto da meno di 36 mesi", termine indicato nel provvedimento generale del Garante del 31 luglio 2002 in tema di "centrali rischi" private, Crif S.p.A. non intende procedere alla cancellazione richiesta; ad avviso della resistente, infatti, "il trattamento dei dati avviene nel pieno rispetto dei principi di correttezza, esattezza, pertinenza e proporzionalit previsti, tra gli altri, come condizioni di liceit del trattamento medesimo all'art. 11 D.Lgs. 196/03". Con memoria inviata il 30 settembre 2004 il ricorrente, nel precisare che la propria localit di residenza "Monteroni di Lecce" e non "Lecce" come erroneamente riportato nella citata nota Crif del 7 gennaio 2004, ha confermato di non aver mai ricevuto la suddetta lettera. Infine, lo stesso interessato ha confermato di non ritenere integralmente soddisfacente il riscontro ricevuto ed ha ribadito la propria richiesta di cancellazione dei dati. Successivamente alla proroga del termine per la decisione sul ricorso ai sensi dell'art. 149, comma 7, del Codice, Crif S.p.A., con nota inviata il 25 novembre 2004, ha comunicati l'elenco completo dei dati anagrafici del ricorrente, ivi compresa la localit di residenza che risulta essere "Monteroni (Le)". CI PREMESSO IL GARANTE OSSERVA: Il ricorso verte sul trattamento dei dati personali dell'interessato effettuato da una c.d. "centrali rischi" privata. In ordine alla richiesta di cancellazione dei dati il ricorso inammissibile essendo stata tale istanza formulata per la prima volta solo in sede di ricorso, anzich nell'interpello ex art. 8 del Codice previamente inoltrato al titolare del trattamento. Peraltro, dalla documentazione in atti, non risulta che il trattamento sia stato effettuato e venga tuttora svolto in modo illecito, con particolare riferimento a quanto disposto in materia di conservazione dei dati nelle c.d. centrali rischi dal provvedimento generale del Garante del 31 luglio 2002 aggiornato dal codice deontologico di settore sottoscritto il 12 novembre 2004 e che entrer in vigore il 1 gennaio 2005. In ordine alla richiesta di accesso ai dati va dichiarato non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell'art. 149, comma 2, del Codice, avendo la resistente fornito al riguardo adeguato riscontro. Nel corso del procedimento Crif S.p.A. ha infatti comunicato l'elenco dei dati personali detenuti in relazione al ricorrente. Nel corso dell'istruttoria la resistente ha altres aggiornato l'indirizzo di residenza dell'interessato che risulta ora corrispondere a quello segnalato dallo stesso. Sussistono giusti motivi per compensare interamente le spese fra le parti. PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE: a) dichiara inammissibile la richiesta dei cancellazione dei dati; b) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso in ordine alla richiesta di accesso ai dati; c) dichiara compensate le spese fra le parti. Roma, 9 dicembre 2004 Il presidente Il relatore Il segretario generale |