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Garante per la protezione     dei dati personali Provvedimento del 9 dicembre 2004 IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI Nella riunione odierna, in presenza del prof. Stefano Rodot, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale; Esaminato il ricorso presentato da XY nei confronti di Guardia di finanza-Comando Scuola ispettori e sovrintendenti dell'Aquila; Visti gli articoli 7, 8 e 145 s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196); Viste le osservazioni dell'Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000; Relatore il prof. Gaetano Rasi; PREMESSO: Il ricorrente, maresciallo ordinario della Guardia di finanza, afferma di non aver ricevuto riscontro ad un'istanza formulata in data 16 giugno 2004 ai sensi degli artt. 7 e 8 del Codice, con la quale ha chiesto di ottenere copia di una nota del 28 luglio 1999 (n. xxx) predisposta dal Comando Scuola ispettori e sovrintendenti dell'Aquila, nonch di "tutta la documentazione" allegata, "comprese () eventuali notizie, informazioni, dichiarazioni, valutazioni e relazioni di servizio fornite a riguardo da personale medico e militare ()". L'interessato ha chiesto anche conferma dell'esistenza di dati personali che lo riguardano detenuti dal Comando e la loro comunicazione in forma intelligibile, di conoscere l'origine, la logica, le finalit e le modalit del trattamento, oltre agli estremi identificativi del titolare e del responsabile del trattamento eventualmente designato, nonch i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati sono stati comunicati. Nel ricorso proposto ai sensi dell'art. 145 del Codice l'interessato ha ribadito tali istanze, rimaste inevase, ed ha chiesto di porre a carico della controparte le spese sostenute per il procedimento. All'invito ad aderire formulato da questa Autorit in data 30 luglio 2004, ai sensi dell'art. 149 del Codice, la Guardia di finanza-Comando Scuola ispettori e sovrintendenti dell'Aquila ha risposto con una nota pervenuta il 12 agosto 2004, allegando copia del riscontro inviato al ricorrente il 15 luglio 2004 e della lettera datata 18 ottobre 2003 nella quale si sosteneva che, con la nota n. xxx, si era "provveduto a trasmettere al Comando 11^ Legione della Guardia di finanza di Bari, (ora Comando Regionale Puglia), l'intero carteggio di cui alla trattazione n. zxz, datata 20/07/1999 del Centro reclutamento", in ragione del fatto che il ricorrente, "al termine del biennio di formazione, stato assegnato al citato reparto con decorrenza 28/07/1999, giusta determinazione () del Comando regionale". Con nota pervenuta il 16 agosto 2004, il ricorrente, nel ribadire la richiesta volta ad ottenere copia della missiva n. xxx, ha affermato che "quanto richiesto () non altro che parte di quegli atti dai quali si evince che alcuni ufficiali () hanno commissionato nel 1999 accertamenti medici nei confronti di appartenenti alle Fiamme gialle ()". La predetta missiva "altro non " che la lettera con la quale il Comandante della Scuola, all'epoca in servizio, "aveva dato disposizioni all'allora Comando 11^ Legione della Guardia di finanza di Bari di seguire attentamente" la propria vita privata e lavorativa, "() in ossequio ad un malcelato "monitoraggio" (), affidato a personale senza alcuna qualifica professionale in materia di psichiatria". Con memoria datata 13 settembre 2004, la resistente ha dichiarato che: " per quanto concerne la lettera () n. xxx (), trattasi solo di mero invio () al Comando 11^ Legione di Bari di un documento in merito al quale questa Scuola non aveva, al momento della ricezione, alcuna competenza"; "il citato foglio (), che risulta protocollato in arrivo in data 28 luglio 1999, veniva considerato come corrispondenza erroneamente pervenuta e conseguentemente rimesso al destinatario competente lo stesso 28 luglio". La resistente ha allegato anche copia della nota n. xxx, affinch il ricorrente "constati che () esso non contiene pi di quanto gli stato gi riferito ()", precisando altres che "l'unico documento allegato, costituito dal foglio n. zxz del 20 luglio 1999, (), risulta gi in possesso del XY, in quanto compreso tra gli allegati al ricorso in oggetto, essendogli stato rilasciato, evidentemente, dal reparto abilitato a farlo". Con memoria depositata il 5 ottobre 2004 e nel corso dell'audizione che si svolta il 6 ottobre p.v., l'interessato si dichiarato insoddisfatto dei riscontri ricevuti ed ha ribadito le proprie richieste. In data 14 ottobre 2004, il ricorrente, a seguito della ricezione della risposta di controparte del 13 settembre 2004, nel dichiararsi soddisfatto in merito alla richiesta di ottenere copia della missiva n. xxx, ha ribadito l'istanza volta ad ottenere comunicazione di tutti i dati personali, con particolare riferimento alla nota n. zxz ed all'eventuale, ulteriore corrispondenza intercorsa tra il Comando Scuola ispettori e sovrintendenti ed il Centro di reclutamento, relativa ad elementi di valutazione del comportamento tenuto durante la frequenza del corso di addestramento svolto presso la predetta Scuola ed al "monitoraggio" sulla sua persona commissionato dal citato Centro di reclutamento. Con memorie pervenute in date 8 novembre e 1 dicembre 2004, successivamente alla proroga del termine per la decisione sul ricorso disposta ai sensi dell'art. 149, comma 7, del Codice, il Comando Scuola ispettori e sovrintendenti-Guardia di finanza, con riferimento alle eccezioni formulate dal ricorrente, ha sostenuto che "dopo l'invio del foglio n. zxz () per competenza territoriale al gi Comando 11^ Legione della Guardia di finanza di Bari, effettuato () con la nota n. xxx, non intercorsa alcuna corrispondenza" con il Centro di reclutamento "riguardante elementi di valutazione del comportamento" del ricorrente durante la frequenza del corso, "n sussistono presso l'archivio () atti afferenti al citato "monitoraggio"". Il Comando ha fornito riscontro in merito al titolare ed al responsabile del trattamento; in relazione alle restanti richieste formulate nell'istanza del 16 giugno 2004, ha poi dichiarato che: "i dati pervenuti () non hanno formato oggetto di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici"; "l'unica attivit posta in essere () consistita nel mero invio, per competenza, di atti formati da altro Comando del Corpo (Centro di reclutamento) al Comandante della 11^ Legione Guardia di finanza di Bari (ora Comando regionale Puglia)"; "non esistono agli atti notizie, informazioni, valutazioni, dichiarazioni e relazioni fornite da personale medico e/o militare (), avuto riguardo alla relazione del Centro di reclutamento ed inerente le selezioni per il concorso di allievo Ufficiale della Guardia di finanza, sostenute dal ricorrente nel corso del 1999" (relazione allegata al ricorso). Il Comando resistente ha poi indicato che gli "unici atti" detenuti riguardano la procedura di espletamento del concorso pubblico al quale il ricorrente ha partecipato, atti di cui stata allegata una copia. CI PREMESSO IL GARANTE OSSERVA: Il ricorso verte su un'istanza di accesso a dati personali formulata da un sottufficiale della Guardia di finanza, con specifico riferimento ai dati che lo riguardano contenuti in una nota predisposta dal Comando Scuola ispettori e sovrintendenti dell'Aquila durante lo svolgimento di un corso di addestramento. La resistente ha fornito un riscontro sufficiente a tale istanza allegando anche una copia della nota contestata dall'interessato; inoltre ha dato conferma dell'esistenza dei dati personali che lo riguardano, comunicandoli in forma intelligibile, e ha fornito altres indicazioni in ordine all'origine dei dati medesimi, alle finalit, alle modalit, al titolare e al responsabile del trattamento, nonch ai destinatari dei dati. In relazione a tali profili va pertanto dichiarato non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell'art. 149, comma 2, del Codice. Il ricorso invece inammissibile in ordine alla richiesta di conoscere la logica del trattamento. Tale richiesta, ai sensi dell'art. 7, comma 2, lett. c), del Codice, pu essere avanzata nel caso in cui il trattamento sia effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici, circostanza questa che non stata dedotta nel ricorso e non risulta dagli atti, peraltro, essere presente nel caso di specie. Sussistono giusti motivi per compensare le spese fra le parti in ragione della specificit e complessit della vicenda in questione. PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE: a) dichiara inammissibile il ricorso in ordine alla richiesta di conoscere la logica del trattamento; b) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso in ordine alle altre richieste; c) dichiara compensate le spese fra le parti. Roma, 9 dicembre 2004 Il presidente Il relatore Il segretario generale |