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Garante per la protezione     dei dati personali Provvedimento del 9 dicembre 2004 IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI Nella riunione odierna, in presenza del prof. Stefano Rodot, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale; Esaminato il ricorso presentato da Leonardo Perone nei confronti di Sky Italia s.r.l.; Visti gli articoli 7, 8 e 145 s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196); Viste le osservazioni dell'Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000; Relatore il prof. Gaetano Rasi; PREMESSO: Il ricorrente afferma di non aver ricevuto riscontro ad una istanza formulata nei confronti di Sky Italia s.r.l., ai sensi degli artt. 7 e 8 del Codice, con la quale, nel contestare la ricezione di una comunicazione promozionale non sollecitata (contenente offerte relative all'installazione ed attivazione di un impianto TV satellitare), aveva chiesto di ottenere la comunicazione in forma intelligibile dei dati che lo riguardano e la relativa origine, nonch le modalit, le finalit e la logica del trattamento effettuato. Il ricorrente ha inoltre chiesto di conoscere gli estremi identificativi del titolare e del responsabile del trattamento, nonch l'indicazione dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati e la cancellazione dei dati eventualmente trattati in violazione di legge; si infine opposto al trattamento dei dati personali a fini commerciali e pubblicitari, sollecitandone la cancellazione, chiedendo l'attestazione che tale operazione era stata portata a conoscenza dei soggetti cui i dati erano stati eventualmente comunicati o diffusi. Nel ricorso proposto ai sensi dell'art. 145 del Codice, l'interessato ha ribadito le proprie istanze e ha chiesto di porre a carico della resistente le spese sostenute per il procedimento. All'invito ad aderire formulato da questa Autorit in data 19 ottobre 2004, ai sensi dell'art. 149 del Codice, Sky Italia s.r.l., con nota anticipata via fax l'8 novembre 2004, nel comunicare al ricorrente i dati personali richiesti, gli estremi identificativi del titolare e del responsabile del trattamento, ha dichiarato: che i dati sono stati "tratti dall'elenco telefonico da parte della societ Ammiro Partners s.r.l." la quale ha curato, in qualit di responsabile del trattamento, l'invio del materiale pubblicitario ed alla quale l'interessato dovrebbe rivolgersi per ottenere le altre informazioni richieste (finalit e modalit del trattamento, ecc.); di uniformarsi alla richiesta di cancellazione dei dati, della quale ha gi portato a conoscenza la societ responsabile del trattamento; di prendere atto dell'opposizione al futuro trattamento dei dati a fini promozionali manifestata dal ricorrente. Con nota inviata il 9 novembre 2004 il ricorrente ha allegato copia di un'altra comunicazione a contenuto pubblicitario ricevuta da Sky Italia s.r.l. CI PREMESSO IL GARANTE OSSERVA: Il ricorso verte sul trattamento di dati personali effettuato a fini di invio di comunicazioni pubblicitarie. Il titolare del trattamento, sia pure solo dopo la presentazione del ricorso, ha fornito un riscontro sufficiente alle richieste dell'interessato, volte a conoscere i dati che lo riguardano e la loro origine e gli estremi identificativi del titolare e del responsabile del trattamento. La resistente ha poi confermato, con dichiarazione della cui veridicit l'autore risponde ai sensi dell'art. 168 del Codice ("Falsit nelle dichiarazioni e notificazioni al Garante"), di aver preso atto della volont degli interessati di opporsi al futuro utilizzo dei dati del ricorrente per fini di informazione promozionale e commerciale, precisando di aver gi cancellato i dati in questione, fornendo anche la richiesta attestazione. Va dichiarato, pertanto, non luogo a provvedere sul ricorso, ai sensi dell'art. 149, comma 2, del Codice, in ordine ai predetti profili. La societ non ha invece adempiuto alle richieste volte a conoscere le finalit, le modalit e la logica del trattamento e l'indicazione dei soggetti o categorie di soggetti che possono venire a conoscenza dei dati, limitandosi a consigliare l'interessato di rivolgersi, in proposito, alla societ indicata quale responsabile del trattamento, senza fornire, come invece dovuto, un diretto riscontro. Il ricorso va accolto in relazione a tali domande e va quindi ordinato alla societ resistente, ai sensi dell'art. 150, comma 2, del Codice, di adempiere alle medesime richieste entro un termine che appare congruo fissare al 30 aprile 2005, e di dare conferma entro la stessa data a questa Autorit dell'avvenuto adempimento. L'ammontare delle spese sostenute nel presente procedimento determinato, ai sensi dell'art. 150, comma 3, del Codice, nella misura forfettaria di euro 250, di cui euro 25,82 per diritti di segreteria, tenuto conto degli adempimenti connessi alla redazione e presentazione del ricorso al Garante. Tale ammontare posto in misura pari a 200 euro a carico di Sky Italia s.r.l., previa parziale compensazione ai sensi del predetto art. 150, comma 3, per giusti motivi legati al contenuto del riscontro fornito dalla resistente, sia pure dopo la presentazione del ricorso. PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE a) accoglie il ricorso in ordine alle richieste concernenti le modalit, le finalit e la logica del trattamento e l'indicazione dei soggetti o categorie di soggetti che possono venire a conoscenza dei dati, e ordina alla resistente di adempiervi nei termini di cui in motivazione; b) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso in ordine alle restanti richieste; c) determina nella misura forfettaria di euro 250, di cui 25,82 per diritti di segreteria, l'ammontare delle spese e dei diritti del presente procedimento che pone in misura pari a 200 euro, previa compensazione per giusti motivi della residua parte, a carico della resistente, la quale dovr liquidarlo direttamente a favore dei ricorrenti. Roma, 9 dicembre 2004 Il presidente Il relatore Il segretario generale |