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Garante per la protezione     dei dati personali Provvedimento del 9 dicembre 2004 IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Stefano Rodot, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale; Esaminato il ricorso presentato da Paolo Salvatore Bennici, rappresentato e difeso dall'avv. Gabriele Gianese e dal dott. Luca Di Martino presso il cui studio ha eletto domicilio nei confronti di Crif S.p.A.; Visti gli articoli 7, 8 e 145 s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196); Viste le osservazioni dell'Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000; Relatore il prof. Gaetano Rasi; PREMESSO: L'interessato afferma di non aver ricevuto adeguato riscontro ad un'istanza formulata ai sensi degli artt. 7 e 8 del Codice con la quale aveva chiesto a Crif S.p.A. la cancellazione dai relativi archivi di alcuni dati che lo riguardano (indicati nel report Crif del 15 giugno 2004), nonch l'attestazione che tale operazione era stata portata a conoscenza di coloro cui i dati erano stati comunicati o diffusi. L'interessato aveva inoltre chiesto di conoscere gli estremi identificativi dei soggetti cui i dati possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza. Nel ricorso presentato a questa Autorit ai sensi dell'art. 145 del Codice, il ricorrente ha ribadito le richieste volte ad ottenere la cancellazione dei dati (con specifico riferimento alle posizioni censite nel predetto report Crif), nonch la menzionata attestazione. Il ricorrente sostiene che la raccolta e la conservazione dei dati che lo riguardano da parte di Crif S.p.A. non sarebbe lecita per invalidit del consenso, non avendo la societ fornito la prescritta informativa sul trattamento. Il ricorrente ha anche chiesto di porre a carico della resistente le spese sostenute per il procedimento. All'invito ad aderire formulato ai sensi dell'art. 149 del Codice da questa Autorit in data 23 luglio 2004, Crif S.p.A., con fax inviato il 24 settembre 2004, ha comunicato di aver cancellato le posizioni nn. 3) e 5) del predetto report del 15 giugno 2004. Inoltre, ha sostenuto che, con riferimento alle posizioni nn. 1), 2) e 4) del predetto report recanti la segnalazione di "ritardi nei pagamenti gi regolarizzati", la conservazione dei relativi dati sarebbe tuttora congrua, "nel rispetto del principio di proporzionalit sancito dall'articolo 11, comma 1, lett. e), del d.lg. 196/03 ed anche in eventuale applicazione dei criteri guida temporali indicati dall'Autorit garante nel provvedimento generale in materia di centrali rischi private del 31.07.02". Tali dati fanno infatti riferimento a finanziamenti rispetto ai quali si sono verificati ritardi regolarizzati da meno di dodici mesi. Crif S.p.A. ha pertanto chiesto che il Garante dichiari non luogo a provvedere sul ricorso compensando le spese del procedimento. Crif S.p.A. ritiene di essere legittimata a trattare i dati in virt del consenso al trattamento raccolto per conto della stessa dall'ente finanziatore aderente alla centrale rischi, dopo il rilascio di idonea informativa; infine, ha precisato che "gli enti aderenti al servizio di referenza creditizia sono in grado di visualizzare "in tempo reale" tutti i dati relativi ai soggetti censiti e quindi di prendere atto dell'eventuale intervenuta rimozione delle informazioni dalla banca dati". Con memoria inviata il 4 ottobre 2004 il ricorrente ha ritenuto tale riscontro inadeguato ed ha ribadito le proprie richieste. In data 13 ottobre 2004 quest'Autorit ha disposto la proroga del termine per la decisione sul ricorso ai sensi dell'art. 149, comma 7, del Codice. Con note pervenute in data 25 ottobre 2004 e 11 novembre 2004, Silf S.p.A. e Bipielle Ducato S.p.A., in risposta ad una formale richiesta di questa Autorit ai sensi degli artt. 150, comma 2, e 157 del Codice, hanno fornito copia del documento recante la manifestazione del consenso al trattamento dei dati personali da parte del ricorrente; ci, anche in riferimento alla comunicazione dei dati ad enti di tutela del credito. Le predette societ hanno inoltre fornito informazioni in ordine allo stato dei pagamenti relativi ai finanziamenti concessi al ricorrente. CI PREMESSO IL GARANTE OSSERVA: Il ricorso concerne il trattamento dei dati personali dell'interessato effettuato da un sistema di informazioni creditizie in riferimento ad alcuni finanziamenti. In ordine alla richiesta di cancellazione riferita ai dati concernenti le posizioni nn. 3) e 5) del report Crif del 15 giugno 2004, va dichiarato non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell'art. 149, comma 2, del Codice nei confronti di Crif S.p.A.. Tale societ ha infatti dichiarato nel corso del procedimento di aver cancellato i dati dai propri archivi. Parimenti, va dichiarato non luogo a provvedere sul ricorso nei confronti di Crif S.p.A. in ordine alla richiesta attestazione che l'operazione di cancellazione sia portata a conoscenza dei soggetti cui i dati sono stati comunicati. Come emerso dai riscontri forniti da Crif S.p.A. anche in altri analoghi procedimenti, risulta che gli enti aderenti al predetto sistema sono in grado di visualizzare "in tempo reale" tutti i dati detenuti in relazione ai soggetti censiti e sono, in tal modo, messi sufficientemente a conoscenza dell'eventuale intervenuta rimozione di alcuna o di tutte le informazioni dalla banca dati stessa. In ordine alla richiesta di cancellazione riferita ai dati concernenti le posizioni nn. 1), 2) e 4) il ricorso invece infondato. Dalla documentazione in atti non emerso che in proposito Crif S.p.A. abbia trattato i dati dell'interessato in modo illecito. Per quanto riguarda l'informativa e il consenso, dalla documentazione fornita da Silf S.p.A. e Bipielle Ducato S.p.A. risulta infatti che il ricorrente ha acconsentito, previa informativa, alla comunicazione dei propri dati personali alle banche dati dei sistemi di informazioni creditizie. Inoltre, in relazione ai principi di cui al codice deontologico sottoscritto il 12 novembre 2004 (e che il Garante ha gi certificato essere conforme al Codice in materia di protezione dei dati personali), nonch al connesso provvedimento sul bilanciamento di interessi del 16 novembre 2004, il trattamento contestato non risulta eccedente rispetto alle finalit per le quali i dati sono stati raccolti e successivamente trattati. Con i citati provvedimenti questa Autorit ha, infatti, constatato gi come congrua, e conforme alle disposizioni di legge oggi in vigore, il tempo di conservazione dei dati cui ha fatto riferimento la resistente. Tali dati, relativi a ritardi o inadempimenti successivamente regolarizzati, potranno pertanto essere temporaneamente conservati nel sistema di informazioni creditizie, anche in assenza di consenso, nel rispetto dei tempi di cui all'art. 6 del predetto codice di deontologia. Il ricorso conseguentemente infondato anche in ordine alla seconda richiesta -di attestazione- che direttamente connessa a quella di cancellazione, risultata, come detto, infondata. L'ammontare delle spese sostenute nel presente procedimento determinato ai sensi dell'art. 150, comma 3, del Codice, nella misura forfettaria di euro 250, di cui euro 25,82 per diritti di segreteria, tenuto conto degli adempimenti connessi alla redazione e presentazione del ricorso al Garante. Il medesimo ammontare posto in misura pari a 50 euro a carico di Crif S.p.A., previa compensazione della restante parte per giusti motivi legati al contenuto dei riscontri forniti. PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE: a) dichiara infondato il ricorso in ordine alle richieste di cancellazione dei dati, e di connessa attestazione, con riferimento ai finanziamenti di cui alle posizioni nn. 1), 2) e 4) del report Crif del 15 giugno 2004, nei termini di cui in motivazione; b) dichiarato non luogo a provvedere sul ricorso in ordine alle richieste di cancellazione dei dati, e di connessa attestazione, con riferimento ai restanti dati detenuti da Crif S.p.A. (posizioni nn. 3) e 5) del predetto report); c) determina nella misura forfettaria di euro 250, di cui 25,82 per diritti di segreteria, l'ammontare delle spese e dei diritti del presente procedimento che pone, previa compensazione per giusti motivi della residua parte, in misura pari a 50 euro a carico di Crif S.p.A., la quale dovr liquidarlo direttamente a favore del ricorrente. Roma, 9 dicembre 2004 Il presidente Il relatore Il segretario generale |