Garante per la protezione
    dei dati personali


Provvedimento del 16 dicembre 2004

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Stefano Rodot, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

Esaminato il ricorso presentato da XY

nei confronti di

Guardia di finanza-Comando Compagnia di XZ;

Visti gli articoli 7, 8 e 145 s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

Viste le osservazioni dell'Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore il prof. Gaetano Rasi;

PREMESSO:

Il ricorrente, vicebrigadiere della Guardia di finanza in servizio presso il Comando Compagnia di XZ, afferma di non aver ricevuto idoneo riscontro ad un'istanza inoltrata in data 24 giugno 2004 ai sensi degli artt. 7 e 8 del Codice, con la quale aveva chiesto di ottenere copia "di tutta la documentazione medica afferente l'istante, contenuta all'interno del proprio fascicolo personale del reparto e/o in altro luogo", con riferimento anche a "tutte le notizie, le informazioni, le dichiarazioni, le valutazioni formulate e richieste a chi di competenza, in occasione della visita medica fiscale effettuata () in data 14.10.2003". L'interessato aveva chiesto anche, con riferimento ai dati personali relativi alla visita fiscale richiamata, di conoscere l'origine, la logica, le finalit e le modalit del trattamento, oltre agli estremi identificativi del titolare e del responsabile del trattamento eventualmente designato, nonch i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati erano stati comunicati in qualit di responsabili o incaricati del trattamento.
Con nota del 7 luglio 2004, la Guardia di finanza-Comando Compagnia di XZ aveva invitato il ricorrente a riformulare l'istanza in questione con le modalit e nei limiti previsti dalla legge n. 241/1990.

Nel ricorso proposto ai sensi dell'art. 145 del Codice, l'interessato, nel comunicare di non aver ricevuto alcun dato che lo riguarda, ha ribadito le istanze rimaste inevase, chiedendo anche la trasposizione su supporto cartaceo dei dati personali richiesti; ha chiesto altres di porre a carico della controparte le spese sostenute per il procedimento.

A seguito dell'invito ad aderire formulato da questa Autorit in data 30 luglio 2004 ai sensi dell'art. 149 del Codice, la Guardia di finanza-Comando Compagnia di XZ ha inviato il 1 e il 29 settembre 2004 due note con le quali, nel dichiarare di non aver fornito inizialmente riscontro all'istanza del ricorrente ritenendola formulata ai sensi della legge n. 241/1990, ma senza le dovute motivazioni, ha confermato l'esistenza di dati personali relativi all'interessato indicando la documentazione detenuta dal Comando Compagnia di XZ inerente "alla visita medica fiscale effettuata () in data 14.10.2003" (di cui ha riportato in parte il contenuto); ha fornito riscontro anche in ordine all'origine di tali dati (il ricorrente medesimo), alle finalit e modalit del trattamento (che non si svolgerebbe con l'ausilio di strumenti elettronici) ed ha dato infine indicazioni sul titolare, e sui responsabili ed incaricati del trattamento.

Con memoria depositata il 5 ottobre 2004 e nell'audizione del 6 ottobre 2004, il ricorrente si dichiarato insoddisfatto del riscontro, ribadendo di aver chiesto di acquisire "tutti i dati personali contenuti nell'insieme della documentazione medica" che lo riguarda "comunque detenuta presso il Comando Compagnia di XZ" e non solo i dati relativi alla visita medica fiscale del 14.10.2003. Rispetto a quest'ultima, il ricorrente ha lamentato di non aver ricevuto altro che indicazioni generiche, sia con riferimento ai dati che lo riguardano contenuti nella documentazione elencata dalla resistente, sia in ordine all' origine degli stessi e ai responsabili ed incaricati del trattamento.

Con nota pervenuta il 1 dicembre 2004, successivamente alla proroga del termine per la decisione sul ricorso disposta ai sensi dell'art. 149, comma 7, del Codice, la Guardia di finanza-Comando Compagnia di XZ ha trasmesso copia dei documenti precedentemente elencati e riferiti alla visita medica fiscale del 14 ottobre 2003, ed ha fornito altres indicazioni pi precise in ordine all'origine dei dati comunicati, nonch gli estremi identificativi di responsabile e incaricati del trattamento.

CI PREMESSO IL GARANTE OSSERVA

Il ricorso verte su un'istanza di accesso ai dati personali contenuti nella documentazione medica relativa al ricorrente detenuta dalla Guardia di finanza-Comando Compagnia di XZ presso cui lo stesso presta servizio.

Con riferimento all'istanza formulata dal ricorrente, va rilevato che la stessa, alla luce della sua originaria formulazione e delle precisazioni svolte nel corso del procedimento, volta a conoscere i dati personali che lo riguardano contenuti in tutta la documentazione medica detenuta, in qualsiasi forma, dal Comando Compagnia di XZ presso cui lo stesso presta servizio, anche con riferimento alla documentazione detenuta relativa ad una visita medica fiscale disposta nei suoi confronti nel 2003.

Alla luce di tale qualificazione, va dichiarato non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell'art. 149, comma 2, del Codice in ordine alle richieste volte a conoscere i dati personali contenuti nella documentazione medica comunicata al ricorrente dalla resistente ed in ordine alla richiesta di conoscere l'origine di tali dati, le finalit e le modalit del loro trattamento e gli estremi identificativi di responsabili ed incaricati del trattamento che possono venire a conoscenza di tali dati.

Il ricorso invece infondato in ordine alla richiesta di conoscere la logica del trattamento. Tale richiesta, ai sensi dell'art. 7, comma 2, lett. c), del Codice, pu essere avanzata solo nel caso in cui il trattamento sia effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici, circostanza questa che non stata dedotta nel ricorso e non risulta dagli atti, essersi verificata nel caso di specie.

Il ricorso deve invece essere accolto per la restante richiesta volta a conoscere i dati personali contenuti nella documentazione sanitaria detenuta dalla resistente presso il Comando Compagnia di XZ e non ancora comunicati al ricorrente. In particolare, la Guardia di finanza dovr, entro sessanta giorni dalla ricezione del presente provvedimento, comunicare al ricorrente -nei modi previsti dall'art. 10 del Codice (e con eventuale applicazione della modalit prevista dall'art. 150, comma 5, del medesimo Codice)- tutti i dati personali contenuti nella restante documentazione sanitaria allo stesso relativa detenuta o meno nel suo fascicolo personale, dando conferma entro la medesima data a questa Autorit dell'avvenuto adempimento.

L'ammontare delle spese sostenute nel presente procedimento determinato, ai sensi dell'art. 150, comma 3, del Codice, nella misura forfettaria di euro 250, tenuto conto degli adempimenti connessi alla redazione e presentazione del ricorso al Garante. Tale ammontare posto in misura pari a 1o0 euro a carico di Guardia di finanza, previa parziale compensazione ai sensi del predetto art. 150, comma 3, per giusti motivi legati al riscontro fornito, anche se parzialmente, dopo la presentazione del ricorso.

    PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE

a) accoglie il ricorso in ordine alla richiesta di conoscere tutti i dati personali contenuti nella documentazione medica detenuta dalla resistente presso il Comando Compagnia di XZ non ancora comunicati e ordina alla medesima resistente di aderire a tale richiesta nei termini di cui in motivazione;

b) dichiara infondata la richiesta di conoscere la logica del trattamento;

c) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso in ordine alla richiesta di conoscere i dati personali contenuti nella documentazione medica inoltrata al ricorrente ed alle altre richieste;

d) determina nella misura forfettaria di euro 250 l'ammontare delle spese e dei diritti del presente procedimento che posto in misura pari a 100 euro, previa compensazione per giusti motivi della residua parte, a carico della resistente, la quale dovr liquidarlo direttamente a favore del ricorrente.

Roma, 16 dicembre 2004

Il presidente
Rodotà

Il relatore
Rasi

Il segretario generale
Buttarelli