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Garante per la protezione     dei dati personali Provvedimento del 16 dicembre 2004 IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI Nella riunione odierna, in presenza del prof. Stefano Rodot, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale; Esaminato il ricorso presentato da Valentina Rosi nei confronti di Crif S.p.A.; Visti gli articoli 7, 8 e 145 s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196); Viste le osservazioni dell'Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000; Relatore il prof. Giuseppe Santaniello; PREMESSO: La ricorrente, i cui dati personali risultano censiti nella banca dati di Crif S.p.A., afferma di non aver ricevuto riscontro da parte di tale societ ad un'istanza formulata ai sensi degli artt. 7 e 8 del Codice, con la quale si era opposta per motivi legittimi al trattamento dei dati che la riguardano contenuti nell'archivio della predetta societ, revocando il consenso. Con la medesima istanza l'interessata aveva altres chiesto la cancellazione dei dati, con attestazione dell'avvenuta comunicazione della stessa ai soggetti cui i dati erano stati comunicati o diffusi. Ulteriori richieste erano state formulate in via subordinata. Nel ricorso proposto a questa Autorit ai sensi dell'art. 145 del Codice la ricorrente ha ribadito le proprie istanze, chiedendo altres di porre a carico del titolare del trattamento le spese del procedimento. A seguito dell'invito ad aderire formulato da questa Autorit in data 2 novembre 2004 ai sensi dell'art. 149 del Codice, la societ resistente, con nota inviata via fax il 26 novembre 2004 nella quale contenuto un elenco delle posizioni censite in relazione alla ricorrente nel proprio sistema di informazione creditizia, ha dichiarato: di aver preso atto della revoca del consenso al trattamento manifestata dalla ricorrente; di aver conseguentemente cancellato le posizioni nn. 1 e 2 dell'elenco che riportano dati di tipo positivo; ci, "alla luce di recenti sviluppi in corso nella disciplina applicabile alla fattispecie e alla luce di riflessioni recentemente condivise"; di non poter accogliere la richiesta di cancellazione della residua posizione censita in relazione alla ricorrente (posizione n. 3 dell'elenco); che la conservazione di tale posizione, che fa riferimento ad un prestito finalizzato erogato da Agos Itafinco S.p.A. ed estinto il 5 ottobre 2004 "con segnalazione di ritardi nei pagamenti (fino a 4 rate) regolarizzati da meno di 24 mesi", conforme ai "termini previsti dal codice di deontologia e buona condotta per i sistemi di informazioni creditizie, ormai prossimo all'entrata in vigore (1 gennaio 2005), che prevede la conservazione delle informazioni creditizie di tipo negativo relative a ritardi nei pagamenti, successivamente regolarizzati, per un periodo di tempo fino a 24 mesi nel caso di ritardi superiori a due rate o mesi""; che rispetto ai dati contenuti in tale posizione vi sarebbe, ad avviso della resistente, "un legittimo interesse del titolare del trattamento o di terzi destinatari dei dati che giustifica il trattamento () pur in presenza di una revoca del consenso"; ci, tuttavia, "nel rispetto dei principi di pertinenza dei dati e proporzionalit ". La resistente ha pertanto chiesto al Garante, in ragione dell'intervenuta cancellazione dei dati personali di tipo positivo della ricorrente, di dichiarare non luogo a provvedere sul ricorso, compensando tra le parti le spese del procedimento. Con nota pervenuta il 14 dicembre 2004 la ricorrente ha dichiarato di ritenere il riscontro insoddisfacente ed ha ribadito le proprie richieste. CI PREMESSO IL GARANTE OSSERVA: Il ricorso consegue all'opposizione per motivi legittimi alla permanenza presso un sistema di informazioni creditizie di alcuni dati personali relativi alla ricorrente. In ordine a tali dati, conservati nel sistema di informazioni creditizie, malgrado la pluralit delle espressioni utilizzate, le istanze proposte integrano un'unica, sostanziale domanda, caratterizzata da un'opposizione per motivi legittimi all'ulteriore trattamento dei dati presso il predetto sistema, mediante loro cancellazione per effetto dell'intervenuta revoca del consenso. Per quanto concerne i dati relativi ad un prestito finalizzato erogato da Agos Itafinco S.p.A. ed estinto il 5 ottobre 2004 (posizione n. 3 del report Crf del 26 novembre 2004) con segnalazione di ritardi nei pagamenti, il ricorso infondato. In relazione ai principi di cui al codice deontologico sottoscritto il 12 novembre 2004 (e che il Garante ha gi certificato essere conforme al Codice in materia di protezione dei dati personali), nonch al connesso provvedimento sul bilanciamento di interessi del 16 novembre 2004, il trattamento contestato non risulta eccedente rispetto alle finalit per le quali i dati sono stati raccolti e successivamente trattati. Con i citati provvedimenti questa Autorit ha, infatti, constatato gi come congrua, e conforme alle disposizioni di legge oggi in vigore, la durata di conservazione dei dati cui ha fatto riferimento la resistente, anche in assenza del consenso degli interessati. Ci, in quanto i dati in questione, essendo relativi a pi ritardi o inadempimenti successivamente regolarizzati superiori a due rate o mesi, potranno essere conservati nel sistema di informazioni creditizie, anche in assenza del consenso degli interessati, nel rispetto dei tempi di cui all'art. 6 del predetto codice di deontologia. Per quanto concerne invece i restanti dati di tipo positivo riferiti alla ricorrente va dichiarato non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell'art. 149, comma 2, del Codice, avendo la resistente attestato, con dichiarazione della cui veridicit l'autore risponde anche ai sensi dell'art. 168 del Codice ("Falsit nelle dichiarazioni e notificazioni al Garante"), di aver rimosso tali dati dai propri archivi. L'ammontare delle spese sostenute nel presente procedimento determinato ai sensi dell'art. 150, comma 3, del Codice, nella misura forfettaria di euro 250, di cui euro 25,82 per diritti di segreteria, tenuto conto degli adempimenti connessi alla redazione e presentazione del ricorso al Garante. Il medesimo ammontare posto in misura pari a 50 euro a carico di Crif S.p.A., previa compensazione della restante parte per giusti motivi legati al contenuto dei riscontri forniti. PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE: a) dichiara infondato il ricorso in ordine alla richiesta di cancellazione dei dati personali relativi al prestito finalizzato erogato da Agos Itafinco S.p.A., nei termini di cui in motivazione; b) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso in ordine ai restanti profili; c) determina in misura forfettaria in euro 250, di cui 25,82 per diritti di segreteria, l'ammontare delle spese e dei diritti del presente procedimento che pone in misura pari a 50 euro, previa parziale compensazione per giusti motivi, a carico della resistente, la quale dovr liquidarlo direttamente a favore della ricorrente. Roma, 16 dicembre 2004 Il presidente Il relatore Il segretario generale |