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Garante per la protezione     dei dati personali Provvedimento del 16 dicembre 2004 IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI Nella riunione odierna, in presenza del prof. Stefano Rodot, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale; Esaminato il ricorso presentato da Anna Montani Angelini rappresentata e difesa dall'avv. Andrea Fioretti presso il cui studio ha eletto domicilio nei confronti di Cassa di Risparmio di Parma e Piacenza S.p.A.; Visti gli articoli 7, 8 e 145 s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196); Viste le osservazioni dell'Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000; Relatore il prof. Giuseppe Santaniello; PREMESSO: La ricorrente afferma di non aver ricevuto riscontro da parte di Cassa di Risparmio di Parma e Piacenza S.p.A ad un'istanza formulata ai sensi degli artt. 7 e 8 del Codice con la quale, in riferimento all'acquisto di alcuni titoli obbligazionari "bond Argentina", aveva chiesto di conoscere in modo intelligibile i dati personali che lo riguardano, nonch di conoscere la logica, le modalit e finalit del trattamento. Non avendo ricevuto riscontro, la ricorrente ha ribadito le richieste gi avanzate nel ricorso proposto ai sensi dell'art. 145 del Codice, chiedendo altres di conoscere gli estremi identificativi del responsabile del trattamento e di porre a carico di controparte le spese sostenute per il procedimento. All'invito ad aderire formulato da questa Autorit il 12 novembre 2004 ai sensi dell'art. 149 del Codice, la banca resistente, con nota inviata via fax il 3 dicembre 2004, ha confermato l'esistenza di dati personali della ricorrente, allegandone un prospetto riepilogativo, ha indicato gli estremi identificativi dei responsabili del trattamento designati ed ha sostenuto tra l'altro che: "l'involontaria mancata evasione alla richiesta () unicamente da attribuire ad un mero disguido interno"; il trattamento dei dati in questione "afferisce a finalit strettamente connesse e strumentali alla gestione dei rapporti bancari (); ad obblighi previsti da leggi, da regolamenti () "; "l'archiviazione dei dati dei rapporti non pi in essere () effettuata in ottemperanza ai precisi obblighi imposti, in particolare dall'art. 2220 c.c. (). Nel corso della successiva audizione tenutasi presso questa Autorit in data 9 dicembre 2004, la banca resistente ha integrato i riscontri gi forniti, mentre il ricorrente ha ribadito la richiesta relativa alle spese del procedimento. CI PREMESSO IL GARANTE OSSERVA: Il ricorso concerne una richiesta di accesso a dati personali detenuti da una banca. Il ricorso inammissibile per quanto concerne la richiesta volta a conoscere gli estremi identificativi del/dei responsabile/i del trattamento designato/i ai sensi dell'art. 29 del Codice (profilo in ordine al quale la resistente ha comunque fornito risposta) Sia pure dopo la presentazione del ricorso la banca resistente ha invece fornito un sufficiente riscontro in ordine alle altre richieste formulate dall'interessata, comunicando i dati richiesti, nonch la logica, le modalit e le finalit del trattamento. Va pertanto dichiarato non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell'art. 149, comma 2, del Codice in ordine a tali profili. L'ammontare delle spese sostenute nel presente procedimento determinato, ai sensi dell'art. 150, comma 3, del Codice, nella misura forfettaria di euro 250, tenuto conto degli adempimenti connessi alla redazione e presentazione del ricorso al Garante. Tale ammontare posto in misura pari a 200 euro a carico di Cassa di Risparmio di Parma e Piacenza S.p.A, previa parziale compensazione ai sensi del predetto art. 150, comma 3, per giusti motivi legati al riscontro fornito dalla resistente, seppur dopo la presentazione del ricorso. PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE: a) dichiara inammissibile il ricorso in ordine alla richiesta di conoscere gli estremi identificativi del responsabile del trattamento; b) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso in ordine ai restanti profili; c) determina nella misura forfettaria di euro 250 l'ammontare delle spese e dei diritti del presente procedimento che posto in misura pari a 200 euro, previa compensazione per giusti motivi della residua parte, a carico della resistente, la quale dovr liquidarlo direttamente a favore della ricorrente. Roma, 16 dicembre 2004 Il presidente Il relatore Il segretario generale |