|
Garante per la protezione     dei dati personali Provvedimento del 16 dicembre 2004 IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Stefano Rodot, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale; Esaminato il ricorso presentato da Angelo Ippolito, rappresentato e difeso dall'avv. Maria Sacco presso il cui studio ha eletto domicilio nei confronti di Crif S.p.A.; Visti gli articoli 7, 8 e 145 s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196); Viste le osservazioni dell'Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000; Relatore il prof. Gaetano Rasi; PREMESSO: L'interessato afferma di non aver ricevuto adeguato riscontro ad un'istanza formulata ai sensi degli artt. 7 e 8 del Codice con la quale aveva chiesto a Crif S.p.A. la cancellazione dai relativi archivi di alcuni dati che lo riguardano (indicati nel report Crif del 27 luglio 2004 alle posizioni nn. 2), 3), 4) 5) e 6)). Nel ricorso presentato a questa Autorit ai sensi dell'art. 145 del Codice, il ricorrente ha ribadito le richieste volte ad ottenere la cancellazione dei dati, revocando altres il consenso al relativo trattamento. Il ricorrente ha anche chiesto di porre a carico della controparte le spese del procedimento. All'invito ad aderire formulato ai sensi dell'art. 149 del Codice da questa Autorit in data 7 settembre 2004, Crif S.p.A., con fax inviato il 12 ottobre 2004, ha allegato un report nel quale non risultano pi presenti le posizioni nn. 3), 4) 5) e 6) del precedente report del 27 luglio 2004. Con riferimento alle restanti posizioni riferite al ricorrente la resistente ha precisato: stante la revoca del consenso manifestata dal ricorrente, ha sospeso la visibilit delle posizioni attualmente censite in relazione allo stesso, "in attesa dell'emanando codice di deontologia per le centrali rischi private e del provvedimento in materia di bilanciamento degli interessi"; tale misura, gi ritenuta dal Garante "quale misura idonea ad apprestare tutela alle ragioni dell'interessato () esclude in radice la possibilit per gli enti finanziatori aderenti alla centrale rischi di Crif di prendere conoscenza della suddetta informazione"; le posizioni attualmente censite in relazione al ricorrente fanno riferimento a: un prestito personale erogato da Banca Popolare di Bari soc. coop. a r.l. in data 8 agosto 2000 ed estinto in data 5 aprile 2004, "con ritardi nei pagamenti (fino a 4) regolarizzati integralmente a gennaio 2004, quindi da meno di 12 mesi" (posizione n. 2 del precedente report); un prestito personale erogato da Banca Popolare di Bari soc. coop. a r.l. in data 1 aprile 2004, ancora in corso, senza alcuna segnalazione di insolvenze (posizione n. 1 del precedente report) richiesta di leasing auto rivolta a Toyota Financial Services PLC e rifiutata in data 22 settembre 2004, "cio da meno di un mese"; una richiesta di prestito personale rivolta a Unicredit Clarima Banca S.p.A. in data 17 settembre 2004, "quindi da meno di 6 mesi". Con nota pervenuta in data 18 novembre 2004, successivamente alla proroga del termine per la decisione sul ricorso ai sensi dell'art. 149, comma 7, del Codice, Banca Popolare di Bari soc. coop. a r.l., in risposta ad una formale richiesta di questa Autorit ai sensi degli artt. 150, comma 2, e 157 del Codice, ha fornito copia dei documenti recanti la manifestazione del consenso al trattamento dei dati personali a suo tempo espresso dal ricorrente in relazione ai prestiti personali erogati; ci, anche in riferimento alla comunicazione dei dati ad enti di tutela del credito. CI PREMESSO IL GARANTE OSSERVA: Il ricorso concerne il trattamento dei dati effettuato da un sistema di informazioni creditizie in riferimento a diverse posizioni. In ordine alla richiesta di cancellazione riferita ai dati concernenti le posizioni n. 3), 4), 5) e 6) del report Crif del 27 luglio 2004, va dichiarato non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell'art. 149, comma 2, del Codice. Nel corso del procedimento la resistente ha infatti allegato un report nel quale non risultano pi presenti le predette posizioni. In ordine invece alla restante posizione contestata dal ricorrente (posizione n. 2 del report Crif del 27 luglio 2004), il ricorso infondato. In relazione ai principi di cui al codice deontologico sottoscritto il 12 novembre 2004 (e che il Garante ha gi certificato essere conforme al Codice in materia di protezione dei dati personali), nonch al connesso provvedimento sul bilanciamento di interessi del 16 novembre 2004, il trattamento contestato non risulta eccedente rispetto alle finalit per le quali i dati sono stati raccolti e successivamente trattati. Con i citati provvedimenti questa Autorit ha, infatti, constatato gi come congrua, e conforme alle disposizioni di legge oggi in vigore, la durata di conservazione dei dati cui ha fatto riferimento la resistente, anche in assenza del consenso degli interessati. Ci in quanto i dati in questione, essendo relativi a ritardi o inadempimenti successivamente regolarizzati superiori a due rate o mesi, potranno essere conservati nel sistema di informazioni creditizie, anche in assenza del consenso degli interessati, nel rispetto dei tempi di cui all'art. 6 del predetto codice di deontologia. Per quanto concerne invece i restanti dati riferiti al ricorrente, non trattandosi di informazioni di tipo negativo ed avendo il ricorrente revocato il consenso al successivo trattamento, in base a quanto disposto dal predetto codice di deontologia, nonch dal connesso provvedimento sul bilanciamento di interessi, Crif S.p.A. dovr cancellare tali dati dal sistema di informazioni creditizie, ove non abbia gi provveduto, entro il 30 aprile 2005, dando conferma a quest'Autorit dell'avvenuto adempimento entro il medesimo termine. L'ammontare delle spese sostenute nel presente procedimento determinato ai sensi dell'art. 150, comma 3, del Codice, nella misura forfettaria di euro 250, di cui euro 25,82 per diritti di segreteria, tenuto conto degli adempimenti connessi alla redazione e presentazione del ricorso al Garante. Il medesimo ammontare posto in misura pari a 100 euro a carico di Crif S.p.A., previa compensazione della restante parte per giusti motivi legati al contenuto dei riscontri forniti. PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE: a) dichiara infondato il ricorso in ordine alla richiesta di cancellazione dei dati personali relativi ad un prestito personale erogato da Banca Popolare di Bari soc. coop. a r.l. in data 8 agosto 2000, nei termini di cui in motivazione; b) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso in ordine alle richieste riferite alle posizioni nn. 3), 4), 5) e 6) del report Crif del 27 luglio 2004; c) accoglie il ricorso limitatamente ai restanti dati riferiti al ricorrente e ordina a Crif S.p.A. di cancellarli dal relativo sistema di informazioni creditizie, nei termini di cui in motivazione; d) determina nella misura forfettaria di euro 250, di cui 25,82 per diritti di segreteria, l'ammontare delle spese e dei diritti del presente procedimento che pone, previa compensazione per giusti motivi della residua parte, in misura pari a 100 euro a carico di Crif S.p.A., la quale dovr liquidarlo direttamente a favore del ricorrente. Roma, 16 dicembre 2004 Il presidente Il relatore Il segretario generale |