Garante per la protezione
    dei dati personali


Provvedimento del 16 dicembre 2004

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Stefano Rodot, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

Esaminato il ricorso presentato da XY

nei confronti di

Telecom Italia S.p.A., R.A.I. Radiotelevisione Italiana S.p.A. e Agenzia delle entrate;

Visti gli articoli 7, 8 e 145 s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

Viste le osservazioni dell'Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore il prof. Stefano Rodot;

PREMESSO:

La ricorrente, dopo aver ricevuto tramite posta ordinaria una richiesta di pagamento del canone di abbonamento televisivo presso un indirizzo che la stessa aveva utilizzato esclusivamente "per la richiesta di allacciamento alla rete telefonica fissa" (e che non corrispondeva ancora al proprio domicilio), ha inviato un'istanza alle resistenti lamentando un'illecita cessione di dati che sarebbe a suo avviso avvenuta da parte di Telecom Italia S.p.A. a favore di R.A.I. Radiotelevisione italiana S.p.A., alla quale ha chiesto di conoscere l'origine dei dati che la riguardano e di cancellarli in quanto trattati in violazione di legge.

Avendo ricevuto un riscontro ritenuto inidoneo, l'interessata ha proposto ricorso ai sensi dell'art. 145 del Codice con il quale ha nuovamente lamentato il trattamento illecito dei dati personali che la riguardano, ribadendo le proprie richieste in ordine all'origine dei dati trattati da R.A.I. Radio televisione italiana S.p.A. e alla loro cancellazione, chiedendo anche di porre a carico dei titolari del trattamento le spese sostenute per il procedimento.

All'invito ad aderire formulato da questa Autorit ai sensi dell'art. 149 del Codice in data 3 settembre 2004, Telecom Italia S.p.A. ha risposto con fax del 30 settembre 2004, dichiarando di non aver "fornito alla RAI i () dati personali" della ricorrente "acquisiti al momento della richiesta di attivazione della linea telefonica" (dati che ha comunicato alla ricorrente insieme ad una copia dell'informativa rilasciata dalla societ). La medesima societ ha precisato che "l'inserimento dei dati dei nuovi abbonati nei servizi di informazione di Telecom Italia (12, 412, www.info412.it) avviene in via automatica a seguito dell'attivazione della linea".

L'Agenzia delle entrate ha risposto con fax inviato il 27 settembre 2004 richiamando il riscontro gi fornito alla ricorrente dalla R.A.I. Radiotelevisione italiana S.p.A. all'istanza ex artt. 7 e 8 del Codice, dichiarando che quest'ultima opera in qualit di responsabile del trattamento in base ad una convenzione "per la regolamentazione dei rapporti relativi alla gestione dei canoni di abbonamento alla radiodiffusioni" e che:

      la stessa "riceve periodicamente dall'Agenzia i dati personali dei soggetti che non risultano titolari di abbonamento radiotelevisivo e, per conto della stessa Agenzia, ma a proprio nome, invia loro comunicazioni contenenti l'indicazione degli obblighi discendenti dalla detenzione di apparecchi radiotelevisivi e delle conseguenze della loro inosservanza. Essa comunica all'Agenzia i risultati dell'attivit, comprensivi dei dati personali aggiornati dei soggetti contattati e di coloro i quali hanno fornito risposta alla comunicazione";

      la comunicazione pervenuta alla ricorrente destinata a coloro che "non figurano appartenenti ad un nucleo familiare in cui uno dei componenti sia abbonato alla televisione"; la struttura del questionario che viene inviato " legata esclusivamente alla necessit di far autocertificare dal destinatario () l'appartenenza o meno del medesimo allo stesso nucleo familiare anagraficamente inteso di un soggetto gi titolare di abbonamento televisivo".

R.A.I. Radiotelevisione italiana S.p.A. ha risposto, con fax del 29 settembre 2004, dichiarando:

      di aver preso atto della circostanza che l'interessata "attualmente convive con suo marito, il quale risulta regolarmente abbonato alla televisione";

      che i dati personali della ricorrente detenuti dalla societ (relativi a nome, cognome, indirizzo) "sono stati desunti dall'elenco telefonico contenuto nel Cd rom distribuito da Consodata S.p.A.";

      che, "dalle risultanze dell'anagrafe comunale", la societ sarebbe venuta poi "a conoscenza della circostanza che" la ricorrente attualmente sposata con un abbonato al servizio radiotelevisivo (come gi dichiarato dalla ricorrente in occasione della richiesta di pagamento del canone), nonch della "data di nascita e del codice fiscale" della stessa;

      che "il trattamento dei dati personali dei potenziali utenti e degli abbonati alla televisione rientra nelle finalit istituzionali attribuite per legge allo Sportello abbonamenti TV, che un ufficio dell'Amministrazione finanziaria con il quale" Rai-Radiotelevisione Italiana S.p.A. "collabora in virt di una convenzione stipulata con l'Agenzia delle entrate, in qualit di responsabile del trattamento dei dati personali";

      che il trattamento dei dati in questione rientrerebbe nell'attivit preparatoria del procedimento tributario che sarebbe svolta legittimamente da Rai-Radiotelevisione Italiana S.p.A. "relativamente al canone di abbonamento radiotelevisivo, in ottemperanza alla citata convenzione";

      di aver "provveduto alla cancellazione del () nominativo" della ricorrente "dall'archivio dei potenziali possessori di apparecchi televisivi, avendo preso atto delle dichiarazioni dell'interessata.

Con fax datati 5, 6 e 29 ottobre e 16 novembre 2004, la ricorrente ha contestato il riscontro ottenuto dalle resistenti e, in particolare, le dichiarazioni relative all'origine dei dati che la riguardano rilasciate da R.A.I. Radiotelevisione italiana S.p.A., nonch le dichiarazioni relative alla mancata cancellazione dei dati stessi rilasciate da parte della predetta societ e dell'Agenzia delle entrate. Con riferimento all'origine dei dati, la ricorrente ha fatto tra l'altro rilevare come il numero di codice fiscale, che R.A.I. Radio televisione italiana S.p.A. ha dichiarato provenire da un controllo effettuato presso l'anagrafe comunale, non un dato da quest'ultima trattato. La ricorrente ha inoltre fatto rilevare che sull'ultima edizione dell'elenco telefonico il proprio nominativo comparirebbe due volte e con due numeri telefonici differenti.

Con comunicazioni rispettivamente del 19 novembre e 6 dicembre 2004, R.A.I. Radiotelevisione italiana S.p.A. ha ribadito quanto gi comunicato e, in ordine al codice fiscale della ricorrente, ha osservato che l'Amministrazione finanziaria, per conto della quale "la Rai agisce in materia di canone in virt di una Convenzione stipulata con l'Agenzia delle Entrate, l'Autorit istituzionalmente deputata a generare ed assegnare i codici fiscali ai contribuenti".

Con fax rispettivamente del 30 novembre e del 3 dicembre 2004, l'Agenzia delle entrate e Telecom Italia S.p.A. hanno richiamato quanto gi dedotto nelle precedenti memorie. Telecom Italia S.p.A. ha precisato le cause dell'errore che ha portato alla pubblicazione di due numeri telefonici riferiti alla ricorrente ed ha comunicato di aver riconosciuto alla stessa l'indennit contrattualmente prevista per tale disservizio.

Con fax del 4 e 13 dicembre 2004 la ricorrente ha nuovamente contestato i riscontri ottenuti.

CI PREMESSO IL GARANTE OSSERVA:

Il ricorso verte in particolare sul trattamento di dati personali effettuato da R.A.I. Radiotelevisione Italiana S.p.A., in qualit di responsabile del trattamento dei dati designata dall'amministrazione finanziaria, con riferimento al pagamento del canone radiotelevisivo.

Il ricorso proposto nei confronti di Telecom Italia S.p.A., non risulta fondato. Stando alla dichiarazione rilasciata dalla societ (della cui veridicit l'autore risponde anche ai sensi dell'art. 168 del Codice: "Falsit nelle dichiarazioni e notificazioni al Garante"), Telecom Italia S.p.A. non ha infatti effettuato alcuna comunicazione dei dati personali relativi alla ricorrente a R.A.I. Radiotelevisione italiana S.p.A. Dalla documentazione in atti non emergono poi profili di illecito trattamento dei dati personali della ricorrente che giustifichino, come invece richiesto dalla stessa, l'avvio da parte di questa Autorit di un autonomo procedimento ex art. 154 del Codice nei confronti di tale titolare del trattamento.

Va quindi dichiarata infondata la richiesta di cancellazione dei dati formulata nei confronti dell'Agenzia delle entrate e di R.A.I. Radiotelevisione italiana S.p.A. Stando alla documentazione in atti, non risultano specifiche violazioni della disciplina sulla protezione dei dati personali. Il trattamento dei dati personali riferiti all'interessata risulta effettuato da R.A.I. Radiotelevisione Italiana S.p.A. in qualit di responsabile del trattamento designato dall'amministrazione finanziaria, nell'ambito delle attivit relative alla gestione e alla riscossione del canone di abbonamento alla televisione. Nel caso di specie, non constano dagli atti violazioni delle disposizioni normative e delle convenzioni di riferimento, le quali escludono la necessit di acquisire il consenso degli interessati e che il Garante ha esaminato in diverse occasioni, segnalando al titolare e al responsabile designato alcune modifiche volte a rispettare i principi posti dalla disciplina in materia di protezione dei dati personali (vedi anche i provvedimenti del Garante del 2 maggio 2001, pubblicato in Bollettino n. 20, p. 23 ss. e dell'11 luglio 2002, pubblicato in Bollettino n. 30, p. 144 ss.).

Va dichiarato, infine, non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell'art. 149, comma 2, del Codice in ordine alla richiesta relativa all'origine dei dati (informazione questa che, contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, non ricompresa tra quelle che devono essere contenute nell'informativa rilasciata dal titolare del trattamento ai sensi dell'art. 13 del Codice). R.A.I. Radiotelevisione italiana S.p.A. ha dichiarato (con attestazione della cui veridicit l'autore risponde anche ai sensi dell'art. 168 del Codice: "Falsit nelle dichiarazioni e notificazioni al Garante") di aver desunto i dati della resistente da un elenco contenuto su un Cd rom fornitole da Consodata S.p.A. e di averli integrati con dati provenienti dall'anagrafe comunale e dalla stessa Agenzia delle entrate, titolare del trattamento.

Questa Autorit si riserva peraltro di avviare un autonomo procedimento ai sensi dell'art. 154 del Codice per verificare se siano rispettati, una volta terminata l'attivit "preparatoria del procedimento tributario", i principi di pertinenza e non eccedenza del trattamento dei dati oggetto di contestazione, con particolare riferimento alla conservazione, relativamente ai dati personali (o soltanto ad alcuni di essi) attinenti i soggetti risultati conviventi di un abbonato. Ci anche in relazione ad altri procedimenti in corso sempre relativi al trattamento di dati effettuato nell'ambito degli accertamenti per il pagamento del canone radiotelevisivo.

L'ammontare delle spese sostenute nel presente procedimento determinato ai sensi dell'art. 150, comma 3, del Codice, nella misura forfettaria di euro 250, di cui euro 25,82 per diritti di segreteria, tenuto conto degli adempimenti connessi alla redazione e presentazione del ricorso al Garante. Il medesimo ammontare posto in misura pari a 100 euro a carico di R.A.I. Radiotelevisione italiana S.p.A., previa compensazione della restante parte per giusti motivi legati al contenuto dei riscontri forniti.

PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE DICHIARA:

a) infondato il ricorso proposto nei confronti di Telecom Italia S.p.A.;

b) infondata la richiesta di cancellazione di dati personali formulata dall'interessata nei confronti di R.A.I. Radiotelevisione italiana S.p.A. e Agenzia delle entrate;

c) non luogo a provvedere in ordine alla richiesta di conoscere l'origine di dati;

d) determina nella misura forfettaria di euro 250, di cui 25,82 per diritti di segreteria, l'ammontare delle spese e dei diritti del presente procedimento che pone in misura pari a 100 euro, previa compensazione per giusti motivi della residua parte, a carico di R.A.I. Radiotelevisione italiana S.p.A., la quale dovr liquidarlo direttamente a favore del ricorrente

Roma, 16 dicembre 2004

Il presidente
Rodotà

Il relatore
Rodotà

Il segretario generale
Buttarelli