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Garante per la protezione     dei dati personali Provvedimento del 16 dicembre 2004 IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI Nella riunione odierna, in presenza del prof. Stefano Rodot, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale; Esaminato il ricorso presentato dal curatore del fallimento della C.V. Promozioni e rappresentanze di Casavecchia Gianmarco e C. S.a.s., nonch del fallimento del socio accomandatario illimitatamente responsabile della stessa, Casavecchia Gianmarco nei confronti di Banca Carige S.p.A.; VISTA la documentazione in atti; Visti gli articoli 7, 8 e 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196); Viste le osservazioni dell'Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000; Relatore il prof. Gaetano Rasi; PREMESSO: Il dott. Massimo Serena, curatore del fallimento della C.V. Promozioni e rappresentanze di Casavecchia Gianmarco e C. S.a.s. e del fallimento di Casavecchia Gianmarco (socio accomandatario illimitatamente responsabile della medesima societ) afferma di non aver ottenuto riscontro da parte di Banca Carige S.p.A. (presso la quale i soggetti falliti avevano aperto un conto corrente) ad un'istanza con la quale aveva chiesto di ottenere la comunicazione in forma intelligibile delle informazioni relative ad alcuni assegni bancari e circolari, al pagamento di alcuni effetti cambiari addebitati in conto, nonch ordini di bonifici specificamente indicati che sarebbero stati emessi dalla societ fallita. Con nota datata 6 agosto 2004 la banca aveva fornito riscontro alla predetta istanza, condizionando tuttavia la consegna della documentazione al pagamento di una somma di denaro. Con il ricorso proposto ai sensi dell'art. 145 del Codice, parte ricorrente, nel sostenere la gratuit del diritto di accesso ai dati personali richiesti, ha ribadito la propria richiesta chiedendo altres che le spese del procedimento siano poste a carico della controparte. All'invito ad aderire formulato da questa Autorit in data 8 novembre 2004, ai sensi dell'art. 149 del Codice, la banca resistente ha risposto con nota inviata il 24 novembre 2004 con la quale ha ribadito la propria disponibilit, in riferimento all'art. 119 del d.lg. n. 385/1993, a consegnare copia fotostatica della documentazione in questione "a fronte del versamento, a titolo di rimborso spese", di una determinata somma di denaro. CI PREMESSO IL GARANTE OSSERVA: Il ricorso concerne l'accesso a dati personali detenuti da un istituto di credito. Il ricorso fondato. Contrariamente a quanto sostenuto dalla banca resistente, l'esercizio del diritto di accesso a specifici dati personali, vantato con il ricorso proposto ai sensi dell'art. 145 del Codice, deve essere garantito gratuitamente e non pu essere condizionato, per quanto attiene alle modalit di esercizio, a quanto statuito, ad altri fini, dal citato testo unico in materia bancaria in riferimento al distinto diritto del cliente di ottenere copia di interi atti e documenti bancari in quanto tali, contenenti o meno dati personali. In riferimento alle richieste di accesso ai dati personali, l'art. 10 del Codice non prevede il necessario rilascio di copie di atti e documenti, ed obbliga il titolare o il responsabile del trattamento ad estrapolare dai propri archivi e documenti tutti i dati personali che riguardano il solo interessato, detenuti su supporto cartaceo o informatico, e a comunicarli al soggetto istante con modalit idonee a renderli facilmente comprensibili. Qualora insorgano reali difficolt obiettive ad estrarre tali dati anche in ragione della quantit, qualit e dislocazione dei dati richiesti all'interno di documenti, la resistente potr riscontrare la richiesta permettendo alla controparte non solo di visionare gli atti ed i documenti contenenti i dati che riguardano l'interessato, ma anche di estrarre copia degli stessi, avendo peraltro cura di oscurare le informazioni personali eventualmente riferite a terzi (v. art. 10 del Codice ed anche Provv. del Garante del 27 dicembre 2001, in Bollettino, 2001, n. 23, pag. 72). La resistente, dovr quindi comunicare alla ricorrente tutti i dati personali oggetto di richiesta, secondo le modalit sopraindicate, entro un termine che appare congruo fissare al 30 giugno 2005. L'ammontare delle spese sostenute nel presente procedimento, posto per intero a carico della resistente, determinato ai sensi dell'art. 150, comma 3, del Codice, nella misura forfettaria di euro 250, di cui euro 25,82 per diritti di segreteria, tenuto conto degli adempimenti connessi alla redazione e presentazione del ricorso al Garante. PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE: a) accoglie il ricorso e ordina a Banca Carige S.p.A. di adempiere alle richieste della ricorrente, nei termini e con le modalit di cui in motivazione; b) determina nella misura forfettaria di euro 250, di cui 25,82 per diritti di segreteria, l'ammontare delle spese e dei diritti del presente procedimento che pone a carico di Banca Carige S.p.A., la quale dovr liquidarli direttamente a favore della ricorrente. Roma, 16 dicembre 2004 Il presidente Il relatore Il segretario generale |